Il comodato dell’immobile concesso da un terzo non si scioglie a seguito di sentenza di divorzio -; CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 13623 del 21/07/2004


Nell’ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di
un bene immobile di sua proprietà  perchè sia destinato a casa familiare, il
successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di
figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza
loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la
natura ed il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, ma determina
concentrazione, nella persona dell’assegnatario, di detto titolo di godimento,
che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il
comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso
previsto nel contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed
impreveduto bisogno, ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c.

 


CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 13623 del 21/07/2004

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 


Con ricorso ai sensi dell’art. 447-bis c.p.c. Quinto Sperindio
conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Pesaro il figlio Giancarlo Sperindio
e la nuora Romana Pacassoni perchè fosse accertato il suo diritto alla
restituzione dell’unità  abitativa di sua proprietà  sita in Montelabbate,
concessa in comodato al figlio ed assegnata, con ordinanza presidenziale emessa
nel giudizio di separazione personale tra i coniugi, alla moglie, affidataria
dei figli minori, con la conseguente condanna dei convenuti alla riconsegna ed
al risarcimento del danno in caso di opposizione.

Costituitosi il contraddittorio, Giancarlo Sperindio confermava le circostanze
in fatto dedotte dal padre e aderiva alla domanda di restituzione, mentre la
Pacassoni invocava il proprio diritto ad abitare nell’immobile in forza del
richiamato provvedimento.

Con sentenza del 21 aprile-21 maggio 1997 il Pretore rigettava il ricorso e
condannava Quinto e Giancarlo Sperindio in solido al pagamento delle spese
processuali.

Proposto appello da Quinto Sperindio e distinti appelli incidentali da Giancarlo
Sperindio e dalla Pacassoni, con sentenza del 9-12 febbraio 1999 il Tribunale
rigettava tutte le impugnazioni e compensava le spese del grado.

Il Tribunale affermava in motivazione che l’attore, concedente l’immobile in
comodato al figlio, era tenuto a subire il provvedimento presidenziale di
assegnazione alla nuora – non potendo considerarsi terzo rispetto a detto
provvedimento – sino al momento in cui le proprie nipoti non fossero divenute
economicamente autosufficienti.

Avverso tale sentenza Quinto Sperindio proponeva ricorso per cassazione affidato
a due motivi.

Giancarlo Sperindio e Ramona Pacassoni non svolgevano attività  difensiva.

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione ed erronea
applicazione degli artt. 155, 1803, 1810 c.c. e 11 della l. 74/1987, deduceva
che l’assegnazione della casa familiare in sede di separazione personale o di
divorzio non incide sul titolo in base al quale i coniugi godevano dell’immobile
durante la convivenza, la cui natura rimane immutata, con la conseguenza che ove
il godimento si fondi, come nella specie, in un contratto di comodato senza
determinazione di tempo, il coniuge assegnatario è tenuto a restituirlo al
comodante non appena questi lo richieda.

Con il secondo motivo, denunciando omissione, insufficienza e contraddittorietà 
di motivazione, il ricorrente osservava che la motivazione della sentenza
impugnata non consente di ravvisare il nesso logico tra la giurisprudenza
richiamata e la fattispecie concreta, stante la diversità  delle situazioni prese
in esame dalle sentenze invocate rispetto a quella in esame, in relazione alla
quale doveva trovare applicazione il principio che l’originario rapporto di
comodato non è suscettibile di modifica ad opera di un provvedimento successivo,
emesso nell’ambito di un giudizio al quale il comodante è del tutto estraneo.

Con ordinanza del 19 novembre-11 dicembre 2002 il Collegio della prima Sezione
civile di questa Corte, cui il ricorso era stato assegnato, trasmetteva gli atti
al primo Presidente perchè valutasse l’opportunità  della rimessione a queste
Sezioni Unite in considerazione della particolare importanza della questione
sollevata nei motivi di ricorso.

Il ricorso era quindi assegnato a queste Sezioni Unite ai sensi dell’art. 374
c.p.c.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 


Queste Sezioni Unite sono state investite della questione,
ritenuta di particolare importanza, della disciplina applicabile
all’assegnazione della casa familiare disposta in favore di uno dei coniugi
nell’ambito del giudizio di separazione nell’ipotesi in cui l’immobile sia stato
precedentemente oggetto di comodato da parte del suo titolare perchè fosse
destinato ad abitazione familiare del comodatario, con particolare riferimento
alla determinazione della durata dell’assegnazione ed alla posizione giuridica
del coniuge assegnatario nei confronti del comodante.

Il quadro normativo al quale la questione va riportata appare certamente privo
di completezza ed organicità , atteso che la disciplina dell’assegnazione della
casa familiare nella separazione e nel divorzio – peraltro segnata, come è noto,
da ripetuti interventi del legislatore e della Corte costituzionale – è carente
di espresse previsioni dirette a disciplinare (oltre l’ipotesi della locazione,
specificamente considerata dall’art. 6 della l. 392/1978) tutte le situazioni
giuridiche e tutti i titoli di detenzione con i quali il provvedimento di
assegnazione può interferire.

L’importanza della questione è resa evidente dalla natura degli interessi
coinvolti, ponendosi su un piano di contrapposizione, e sollecitando quindi un
loro corretto componimento, l’interesse della comunità  familiare, e
specificamente della prole, alla conservazione dell’ambiente domestico, e quello
del titolare del bene, che è estraneo alle vicende del nucleo ed al giudizio tra
i coniugi, a recuperarne la disponibilità .

è peraltro noto che il ricorso al comodato senza determinazione di durata
costituisce uno strumento frequentemente adottato da genitori o parenti quale
soluzione del problema abitativo in favore delle giovani coppie che contraggono
matrimonio.

Con sentenza 11096/2002 queste Sezioni Unite, investite della questione, oggetto
di contrasto, della opponibilità  del provvedimento giudiziale di assegnazione
della casa familiare al terzo proprietario, hanno affermato che detta
statuizione, in quanto provvista per definizione di data certa, è opponibile al
terzo che abbia acquistato l’immobile in data successiva anche se non
trascritta, nei limiti del novennio, ovvero anche dopo i nove anni, nel caso di
avvenuta trascrizione.

I principi richiamati in detta pronuncia rilevano in modo assai limitato nella
presente fattispecie, caratterizzata dalla inversione temporale dei dati di
riferimento, atteso che la concessione in comodato dell’immobile da parte del
terzo proprietario si colloca anteriormente al provvedimento di assegnazione
della casa familiare.

Tale scansione temporale già  rende evidente che nell’ipotesi in esame non si
pone una questione di opponibilità  al dominus della statuizione giudiziale, ma
si investe la diversa problematica del coordinamento tra i due titoli di
godimento e della interferenza della pronuncia del giudice della separazione (o
del divorzio) rispetto al regime proprio del preesistente rapporto contrattuale.
Sulla questione sí è pronunciata la sentenza 10977/1996 della prima Sezione di
questa Corte, secondo la quale, nell’ipotesi in cui il provvedimento di
assegnazione della casa familiare sia opponibile al proprietario e l’alloggio
sia stato utilizzato dai coniugi in forza di comodato senza determinazione di
durata, la durata della utilizzazione dell’immobile è governata dalla disciplina
propria dell’assegnazione, e non da quella dell’originario rapporto di comodato,
da ritenere del tutto superato dalla successiva vicenda che ha interessato lo
stesso bene, con la conseguenza che il comodante non può chiedere il rilascio ad
nutum dell’immobile assegnato ad uno dei coniugi separati.

Tale pronuncia, che appare peraltro segnata dalla peculiarità  di alcuni elementi
fattuali, per vari aspetti difformi da quelli propri della fattispecie ora in
discussione, si pone in termini di contrasto con numerose decisioni, precedenti
e successive, di questa Suprema Corte, tanto da apparire del tutto isolata.
Costituisce invero orientamento consolidato che la disciplina della opponibilità 
dell’assegnazione nei confronti del terzo proprietario dell’immobile riguarda le
sole ipotesi in cui detta titolarità  sia stata acquisita successivamente alla
vicenda attributiva dell’alloggio al coniuge separato o divorziato, e non quelle
in cui l’acquisto della proprietà  o di altro diritto reale sia anteriore, non
potendo il provvedimento giudiziale incidere negativamente ed in modo diretto su
una situazione preesistente facente capo ad un soggetto estraneo al giudizio nel
quale è stata disposta l’assegnazione (Cassazione 2407/1998; 10258/1997;
6458/1996; 929/1995; 5236/1994; 1258/1993; 3391/1982).

Al principio costantemente richiamato in tali decisioni – pur nella diversità 
degli orientamenti in esse espressi in ordine alla ravvisabilità  di una
successione ex lege del coniuge assegnatario nell’originario rapporto, in
applicazione analogica dell’art. 6, comma 2, della l. 392/1978 (specificamente
affermata da Cassazione 2407/1998, 6458/1996 e 929/1995) – ritengono le Sezioni
Unite di doversi riportare, non potendo ipotizzarsi una funzionalizzazione
assoluta del diritto di proprietà  del terzo a tutela di diritti che hanno radice
nella solidarietà  coniugale o postconiugale. è peraltro evidente che, cosi come
i limiti soggettivi ed oggettivi del provvedimento di assegnazione non
consentono una compressione dei diritti vantati dal dominus, che non è stato
parte del giudizio nel quale il provvedimento stesso è stato emesso, per
converso non è configurabile un ampliamento della posizione giuridica del
coniuge assegnatario, nei confronti dello stesso proprietario, rispetto a quella
vantata dall’originario comodatario.

Ciò vale a dire che il diritto del coniuge assegnatario, che pure trova nuovo ed
autonomo titolo nel provvedimento giudiziale – il quale, come è noto, non
attribuisce un diritto reale di abitazione, ma un diritto personale di
godimento, variamente segnato da tratti di atipicità  (v. sul punto la richiamata
Sezioni Unite 11096/2002 e la giurisprudenza in essa riportata) – resta
modellato nel suo contenuto dalla disciplina del titolo negoziale preesistente,
con la conseguenza che alla normativa regolatrice dell’originaria convenzione
occorre far riferimento al fine di delineare il complesso dei diritti e dei
doveri di detto coniuge nei confronti del proprietario contraente.

Come ha affermato la Corte costituzionale nella nota sentenza 454/1989, il
giudice della separazione non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare
per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell’immobile con il suo
arredo nella funzione di residenza familiare: effetto precipuo del provvedimento
di assegnazione è quello di stabilizzare, a tutela della prole minorenne o anche
di quella maggiorenne, ma non ancora autosufficiente senza propria colpa, la
preesistente organizzazione che trova nella casa familiare il suo momento di
aggregazione ed unificazione, escludendo uno dei coniugi da tale contesto e
concentrando la detenzione in favore, oltre che della prole, del coniuge che,
pur potendo non essere stato parte formale del negozio attributivo del
godimento, era comunque componente del nucleo in favore del quale il godimento
stesso era stato concesso. Tale configurazione della assegnazione non tanto in
termini di attribuzione, quanto di esclusione di uno dei coniugi da una
utilizzazione in atto, tale da determinare una concentrazione della sfera dei
soggetti beneficiari, implica logicamente che la posizione del coniuge
assegnatario nei confronti del terzo concedente resti conformata dalla natura
del diritto preesistente, e sia quindi soggetta agli stessi limiti che segnavano
il godimento da parte della comunità  domestica nella fase fisiologica della vita
matrimoniale.

E tuttavia l’applicabilità  della disciplina relativa al titolo contrattuale
preesistente non esclude, ma anzi necessariamente comporta, che la concessione
in comodato del bene nella specifica prospettiva della sua utilizzazione quale
casa familiare assuma decisiva rilevanza, ai fini della ravvisabilità  di un
termine collegato alla destinazione della cosa.

Come chiaramente emerge dalla lettura coordinata degli artt. 1803, 1809 e 1810
c.c., la durata del comodato può essere espressamente ancorata dalle parti alla
scadenza di un termine, ovvero può essere implicitamente determinata dall’uso
per il quale la cosa viene consegnata. è certo il collegamento tra
l’obbligazione di restituzione gravante sul comodatario e quella del comodante
di consentire il godimento del bene, cosí che la prima non sorge se non si
estingue l’altra, riferendosi il temine al contratto nella sua unicità  e
complessità .

In tali ipotesi l’obbligo di restituzione sorge soltanto alla scadenza del
termine ovvero quando il comodatario se ne è servito in conformità  del
contratto, salva la facoltà  attribuita dall’art. 1809, comma 2, c.c. –
chiaramente ispirato ad un principio di favore per il comodante, in ragione
della essenziale gratuità  del contratto – di richiedere la restituzione
immediata nel caso in cui sopravvenga un suo urgente ed imprevisto bisogno.

Ove per contro la durata del contratto non sia stata convenzionalmente stabilita
e non possa determinarsi sulla base dell’uso previsto, la disposizione di cui
all’art. 1810 c.c. fa dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla
volontà  del comodante, che può essere manifestata ad nutum, con la conseguenza
che, una volto sciolto il contratto per iniziativa di quest’ultimo, il
comodatario è tenuto alla restituzione immediata della cosa.

è bensí vero che secondo consolidata giurisprudenza di questa Suprema corte non
può desumersi la determinazione della durata del comodato dalla destinazione
abitativa cui

https://www.litis.it

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