LEGGE 03/08/2004, n.206 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. (GU n. 187 del 11-8-2004)

LEGGE 3 agosto 2004, n.206

Nuove  norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di
tale matrice.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1.  Le  disposizioni  della presente legge si applicano a tutte le
vittime  degli  atti  di  terrorismo  e delle stragi di tale matrice,
compiuti  sul  territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti
cittadini italiani, nonchè ai loro familiari superstiti.
   2.  Per  quanto non espressamente previsto dalla presente legge si
applicano  le  disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n.
302,  23  novembre  1998, n. 407, e successive modificazioni, nonchè
l'articolo  82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del
comma 6.
 
     
                               Art. 2.
   1.  Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di
fine  rapporto  o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o
abbia  subito  un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado
in  conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice,
nonchè  alle  vedove  e  agli  orfani, si applica l'articolo 2 della
legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.
   2.  E'  riconosciuto  il diritto ad una maggiorazione della misura
della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati
dalla  presente  legge  per  coloro che sono stati collocati a riposo
alla data di entrata in vigore della presente legge.
   3.  Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore
derivanti  da  iscrizioni  assicurative  obbligatorie  di  lavoratori
dipendenti, autonomi o liberi professionisti.
 
     
                               Art. 3.
   1.  A  tutti  coloro  che  hanno  subito un'invalidità permanente
inferiore  all'80  per  cento  della capacità lavorativa, causata da
atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un
aumento  figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad
aumentare,  per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata,
la  misura  della pensione, nonchè il trattamento di fine rapporto o
altro  trattamento  equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa
di  5.807.000  euro  per  l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere
dall'anno 2005.
   2.   La   pensione  maturata  ai  sensi  del  comma  1  è  esente
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
 
     
                               Art. 4.
   1.  Coloro  che  hanno  subito  un'invalidità  permanente  pari o
superiore  all'80  per  cento  della capacità lavorativa, causata da
atti  di  terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati,
ad  ogni  effetto  di  legge,  ai  grandi  invalidi  di guerra di cui
all'articolo  14  del  testo  unico  di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. A tale fine è autorizzata
la  spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno
2005 e di 131.539 euro a decorrere dall'anno 2006.
   2.  A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari
o  superiore  all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da
atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il
diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima
retribuzione    percepita   integralmente   dall'avente   diritto   e
rideterminata  secondo  le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2.
Per  tale  finalità  è  autorizzata  la  spesa  di  156.000  euro a
decorrere dall'anno 2004.
   3.  I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione
della  misura  della pensione di reversibilità o indiretta in favore
dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e
delle  stragi  di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad
ogni effetto di legge.
   4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano
i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23
novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.
 
     
                               Art. 5.
   1.  L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20
ottobre  1990,  n.  302,  e  successive modificazioni, è corrisposta
nella  misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale
di  invalidità  riportata,  in  ragione di 2.000 euro per ogni punto
percentuale.
   2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si applica anche alle
elargizioni  già erogate prima della data di entrata in vigore della
presente  legge,  considerando  nel computo anche la rivalutazione di
cui all'articolo 6. A tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000
euro per l'anno 2004.
   3.  A  chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di
lesioni,  causate  da  atti  di  terrorismo  e  dalle  stragi di tale
matrice,  un'invalidità  permanente non inferiore ad un quarto della
capacità lavorativa, nonchè ai superstiti delle vittime, compresi i
figli  maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1,
uno  speciale  assegno  vitalizio,  non  reversibile,  di  1.033 euro
mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503, e successive
modificazioni.  Per  le medesime finalità è autorizzata la spesa di
8.268.132  euro  per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e
di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006.
   4.  In  caso  di  decesso  dei  soggetti  di  cui  al  comma 3, ai
superstiti  aventi  diritto  alla  pensione  di  reversibilità  sono
attribuite  due annualità, comprensive della tredicesima mensilità,
del  suddetto  trattamento  pensionistico  limitatamente  al  coniuge
superstite,  ai  figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai
fratelli  e  alle  sorelle,  se conviventi e a carico. A tale fine è
autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro
a decorrere dall'anno 2005.
   5.  L'elargizione  di  cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo
12,  comma  3,  della  legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito
dall'articolo  3,  comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998,
n.  407,  è  corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse
finalità è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.
 
     
                               Art. 6.
   1.  Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate
in  base  ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge sono rivalutate
tenendo  conto  dell'eventuale  intercorso  aggravamento fisico e del
riconoscimento  del danno biologico e morale. Per le stesse finalità
è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.
   2.  Alle  vittime  di  atti  di  terrorismo e delle stragi di tale
matrice  e  ai  loro familiari è assicurata assistenza psicologica a
carico  dello  Stato.  A  tale fine è autorizzata la spesa di 50.000
euro a decorrere dall'anno 2004.
 
     
                               Art. 7.
   1.  Ai  pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di
tale  matrice  e  ai  loro  superstiti  è  assicurato  l'adeguamento
costante  della  misura  delle  relative  pensioni  al trattamento in
godimento  dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni
economiche e con pari anzianità. A tale fine è autorizzata la spesa
di 75.180 euro a decorrere dall'anno 2004.
 
     
                               Art. 8.
   1.  I  documenti  e  gli  atti delle procedure di liquidazione dei
benefici  previsti  dalla  presente legge sono esenti dall'imposta di
bollo.
   2.  L'erogazione  delle  indennità  è  comunque  esente  da ogni
imposta diretta o indiretta.
 
     
                               Art. 9.
   1.  Gli  invalidi  vittime di atti di terrorismo e delle stragi di
tale  matrice  e  i  familiari,  inclusi  i  familiari  dei deceduti,
limitatamente  al  coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai
genitori,  sono  esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo
di prestazione sanitaria e farmaceutica.
 
     
                              Art. 10.
   1.  Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il
patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale
matrice  o dei superstiti è a totale carico dello Stato. A tale fine
è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
   2.  Ove  non  risulti essere stata effettuata la comunicazione del
deposito  della sentenza penale relativa ai fatti di cui all'articolo
1, comma 1, i soggetti danneggiati possono promuovere l'azione civile
contro  i  diretti  responsabili  entro il termine di decadenza di un
anno   dalla   data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto.
 
     
                              Art. 11.
   1.  Nelle  ipotesi  in  cui  in sede giudiziaria, amministrativa o
contabile   siano   già  state  accertate  con  atti  definitivi  la
dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti
di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie
giudiziarie  penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle
aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è
instaurato  ad  istanza  di parte, entro il termine di sei mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, un procedimento
civile   dinanzi  al  tribunale  in  composizione  monocratica.  Tale
procedimento    deve    essere   concluso   con   sentenza   soggetta
all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2.
 
     
                              Art. 12.
   1.  Il  tribunale  in  composizione monocratica competente in base
alla  residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o
al  massimo  due  udienze,  intervallate  da  un periodo di tempo non
superiore  a  quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le
richieste  delle  parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le
conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di
quattro mesi.
   2.  Le  sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente
dinanzi  alla  Corte  di  cassazione  per  violazione  di  legge, ivi
compresa la manifesta illogicità della motivazione.
 
     
                             &nbsp

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