LEGGE 30/07/2004, n.208 Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. (GU n. 188 del 12-8-2004)

LEGGE 30 luglio 2004, n.208

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
              (Termini relativi alla partecipazione di
                     personale militare e civile
                     a missioni internazionali)
   1.  E'  prorogato,  fino  al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo  3,  comma  2, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  12 marzo 2004, n. 68,
relativo  alla  partecipazione  alla missione internazionale Enduring
Freedom  e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa
collegate.  Per  le finalità di cui al presente comma è autorizzata
la spesa di euro 41.529.254 per l'anno 2004.
   2.  E'  prorogato,  fino  al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo   3,   comma  3,  del  decreto-legge  n.  9  del  2004,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla   partecipazione   alla  missione  internazionale  International
Security  Assistance  Force-ISAF. Per le finalità di cui al presente
comma è autorizzata la spesa di euro 74.405.479 per l'anno 2004.
   3.  E'  prorogato,  fino  al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo   3,   comma  1,  del  decreto-legge  n.  9  del  2004,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali:
   a) Joint Forge in Bosnia e missione Over the Horizon Force ad essa
collegata;
   b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo;
   c)  Joint  Guardian  in  Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje
(NATO HQS) in Fyrom;
   d)   United   Nations   Mission   in  Kosovo  (UNMIK)  e  Criminal
Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
   e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
   4.  Per  le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di
euro 191.175.425 per l'anno 2004.
   5.  E'  prorogato,  fino  al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo   3,   comma  4,  del  decreto-legge  n.  9  del  2004,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea
nei  territori  della  ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalità di cui al
presente  comma  è  autorizzata  la spesa di euro 546.664 per l'anno
2004.
   6.  E'  prorogato,  fino  al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo   3,   comma  1,  del  decreto-legge  n.  9  del  2004,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla    partecipazione   alla   missione   internazionale   Temporary
International Presence in Hebron (TIPH 2). Per le finalità di cui al
presente  comma  è  autorizzata  la spesa di euro 581.439 per l'anno
2004.
   7.  E'  prorogato,  fino  al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo   3,   comma  1,  del  decreto-legge  n.  9  del  2004,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla  partecipazione  alla  missione  internazionale  United  Nations
Mission  in  Ethiopia and Eritrea (UNMEE). Per le finalità di cui al
presente  comma  è autorizzata la spesa di euro 1.628.398 per l'anno
2004.
   8.  E'  prorogato,  fino  al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo   3,   comma  5,  del  decreto-legge  n.  9  del  2004,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla partecipazione ai processi di pace in corso per la Somalia ed il
Sudan.  Per  le  finalità di cui al presente comma è autorizzata la
spesa di euro 127.721 per l'anno 2004.
 
     
                               Art. 2.
              (Termini relativi alla partecipazione di
                 personale delle Forze di polizia a
                      missioni internazionali)
   1.  E'  prorogato,  fino  al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo  4,  comma  1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  12 marzo 2004, n. 68,
relativo  alla  partecipazione  del  personale della Polizia di Stato
alla  missione  United  Nations  Mission  in  Kosovo  (UNMIK). Per le
finalità  di  cui  al presente comma è autorizzata la spesa di euro
1.055.187 per l'anno 2004.
   2.  E'  prorogato,  fino  al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo   4,   comma  2,  del  decreto-legge  n.  9  del  2004,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
allo  sviluppo  di  programmi  di cooperazione delle Forze di polizia
italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. Per le finalità
di  cui  al  presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.213.903
per l'anno 2004.
   3.  E'  prorogato,  fino  al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo   4,   comma  3,  del  decreto-legge  n.  9  del  2004,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla  partecipazione  di personale della Polizia di Stato e dell'Arma
dei  carabinieri  alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM.
Per  le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di
euro 1.734.632 per l'anno 2004.
   4.  E'  prorogato,  fino  al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo   4,   comma  4,  del  decreto-legge  n.  9  del  2004,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla  partecipazione  di personale della Polizia di Stato e dell'Arma
dei  carabinieri  alla  missione  di  polizia  dell'Unione europea in
Macedonia,  denominata  EUPOL  Proxima.  Per  le  finalità di cui al
presente  comma  è  autorizzata  la spesa di euro 407.436 per l'anno
2004.
 
     
                               Art. 3.
            (Disposizioni particolari per alcune missioni
                           internazionali)
   1.  Per  il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena,
di  cui  all'articolo  11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15,
è  autorizzata  la  spesa  di euro 1.240.205 per il secondo semestre
dell'anno 2004.
   2. Per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria albanese
da   inserire  nel  contingente  militare  italiano  impiegato  nella
missione  internazionale  in Albania, è autorizzata la spesa di euro
83.329 per il secondo semestre dell'anno 2004.
 
     
                               Art. 4.
                      (Indennità di missione)
   1.  Con  decorrenza  dalla  data  di entrata nel territorio, nelle
acque  territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino
alla  data  di  uscita  dagli  stessi  per  il rientro nel territorio
nazionale,  al  personale  appartenente  ai  contingenti  di cui agli
articoli 1, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, e 2, comma 1, è corrisposta per
tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e
agli  altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di
missione  di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura
del  98  per  cento,  detraendo  eventuali  indennità  e  contributi
corrisposti    agli    interessati   direttamente   dagli   organismi
internazionali.
   2.  La  misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale
militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 1 e
2,  nonchè per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di
sicurezza  presso  la  sede  diplomatica  di Kabul in Afghanistan, è
calcolata   sul   trattamento   economico   all'estero  previsto  con
riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
   3.  L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che
partecipa alle missioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, commi 3
e  4,  nella  misura  intera,  incrementata  del  30  per cento se il
personale  non  usufruisce,  a  qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti.
   4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 2,
comma  2,  si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8
luglio  1961,  n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3
della  medesima  legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di
lungo servizio all'estero.
 
     
                               Art. 5.
           (Valutazione del servizio prestato in missioni
                           internazionali)
   1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e
di  imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei
carabinieri  presso  i  comandi,  le  unità,  i  reparti  e gli enti
costituiti  per  lo  svolgimento delle missioni internazionali di cui
alla  presente  legge  sono  validi  ai  fini dell'assolvimento degli
obblighi  previsti  dalle  tabelle  1,  2  e  3  allegate  ai decreti
legislativi  30  dicembre  1997,  n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e
successive modificazioni.
 
     
                               Art. 6.
                 (Disposizioni in materia contabile)
   1.  Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8,
comma  2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle
acquisizioni   di   materiali   d'armamento   e   di  equipaggiamenti
individuali  e  si  applicano  entro  il  limite  complessivo di euro
50.000.000  a  valere sullo stanziamento di cui all'articolo 12 della
presente legge.
 
     
                               Art. 7.
                  (Disposizioni in materia penale)
   1.   Al   personale  militare  impiegato  nelle  missioni  di  cui
all'articolo  1,  commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare
di  guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
   2.  I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui
all'articolo  1,  commi  1  e  2,  sono puniti sempre a richiesta del
Ministro  della  giustizia  e 

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