LEGGE 30/07/2004, n.208 Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. (GU n. 188 del 12-8-2004)
LEGGE 30 luglio 2004, n.208
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Termini relativi alla partecipazione di
personale militare e civile
a missioni internazionali)
1. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68,
relativo alla partecipazione alla missione internazionale Enduring
Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa
collegate. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata
la spesa di euro 41.529.254 per l'anno 2004.
2. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla partecipazione alla missione internazionale International
Security Assistance Force-ISAF. Per le finalità di cui al presente
comma è autorizzata la spesa di euro 74.405.479 per l'anno 2004.
3. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali:
a) Joint Forge in Bosnia e missione Over the Horizon Force ad essa
collegata;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje
(NATO HQS) in Fyrom;
d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal
Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di
euro 191.175.425 per l'anno 2004.
5. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea
nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalità di cui al
presente comma è autorizzata la spesa di euro 546.664 per l'anno
2004.
6. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla partecipazione alla missione internazionale Temporary
International Presence in Hebron (TIPH 2). Per le finalità di cui al
presente comma è autorizzata la spesa di euro 581.439 per l'anno
2004.
7. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla partecipazione alla missione internazionale United Nations
Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE). Per le finalità di cui al
presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.628.398 per l'anno
2004.
8. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla partecipazione ai processi di pace in corso per la Somalia ed il
Sudan. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la
spesa di euro 127.721 per l'anno 2004.
Art. 2.
(Termini relativi alla partecipazione di
personale delle Forze di polizia a
missioni internazionali)
1. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68,
relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato
alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). Per le
finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro
1.055.187 per l'anno 2004.
2. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia
italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. Per le finalità
di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.213.903
per l'anno 2004.
3. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma
dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM.
Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di
euro 1.734.632 per l'anno 2004.
4. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto
dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo
alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma
dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in
Macedonia, denominata EUPOL Proxima. Per le finalità di cui al
presente comma è autorizzata la spesa di euro 407.436 per l'anno
2004.
Art. 3.
(Disposizioni particolari per alcune missioni
internazionali)
1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena,
di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15,
è autorizzata la spesa di euro 1.240.205 per il secondo semestre
dell'anno 2004.
2. Per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria albanese
da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella
missione internazionale in Albania, è autorizzata la spesa di euro
83.329 per il secondo semestre dell'anno 2004.
Art. 4.
(Indennità di missione)
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle
acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino
alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio
nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli
articoli 1, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, e 2, comma 1, è corrisposta per
tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e
agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di
missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura
del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi
corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi
internazionali.
2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale
militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 1 e
2, nonchè per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di
sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è
calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con
riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che
partecipa alle missioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, commi 3
e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il
personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti.
4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 2,
comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8
luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3
della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di
lungo servizio all'estero.
Art. 5.
(Valutazione del servizio prestato in missioni
internazionali)
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e
di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei
carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti
costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui
alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli
obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti
legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e
successive modificazioni.
Art. 6.
(Disposizioni in materia contabile)
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle
acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti
individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro
50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 12 della
presente legge.
Art. 7.
(Disposizioni in materia penale)
1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare
di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia e



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