Patente a punti – Legittima la doppia penalizzazione per i neopatentati. TAR VENETO, Sezione Terza, Sentenza n. 2416 del 20/07/2004
I neopatentati che hanno commesso infrazioni fra il 30 giugno e il
12 agosto 2003 sono soggetti alla decurtazione raddoppiata del punteggio,
nonostante dal 13 agosto in poi sia applicabile una norma più favorevole. Lo ha
stabilito il Tar del Veneto, sede di Venezia, con la sentenza n. 2416/04 del 20
luglio, che fornisce una prima interpretazione sulla questione. Secondo i
giudici veneziani un
decreto legge non convertito, ex art. 77 Cost., perde efficacia sin
dall’inizio, salvo che, con legge, non vengano fatti salvi i rapporti giuridici
sorti sulla base del decreto stesso, cosa che non si è verificata nella presente
fattispecie: sicchè “non essendo stato convertita in legge la norma che
prevedeva il raddoppio della decurtazione per coloro che avevano conseguito la
patente di guida da meno di cinque anni rispetto alla data dell’infrazione, è
come che tale norma non ci fosse mai stata"
TAR VENETO, Sezione Terza, Sentenza n. 2416 del
20/07/2004
Ric. n. 1723/2004 Sent.n.2416/04
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:
Umberto Zuballi Presidente
Claudio Rovis Consigliere
Angelo Gabbricci Consigliere,
relatore
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1723/2004 proposto da Elena Baldo, rappresentata e difesa dagli
avv. ti Crivellaro e Schievano, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R.
Veneto, giusta art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;
contro
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del ministro
pro tempore, non costituito in giudizio
per l’annullamento:
del provvedimento della Direzione Generale della Motorizzazione e della
Sicurezza del Trasporto Terrestre ” Ufficio Provinciale di Padova del 14 maggio
2004, pervenuto alla ricorrente il 28 maggio 2004, prot. n. 2462/V1 Rev.,
mediante il quale si dispone la revisione della patente di guida, cat. B n.
PD5130036A, della quale la sig.na Baldo E. è titolare, con l’obbligo da parte
della stessa di sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica.
Visto il ricorso, notificato il 14 giugno 2004 e depositato presso la
Segreteria il 22 giugno 2004, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di
causa;
uditi all’udienza camerale dell’1 luglio 2004 (relatore il Consigliere avv.
Angelo Gabbricci), l’avv. Crivellaro per la ricorrente;
considerato
che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’art. 26, IV e V
comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per
l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del
contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti
istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con
sentenza succintamente motivata;
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il
Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto
essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso
rilievi o riserve;
che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente
controversia.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. L’art. 7, del d. lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, ha introdotto l’art. 126
bis del codice della strada (d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285) con cui è stata
istituita la “patente a punti”.
Al titolo abilitativo viene associato un valore iniziale di venti punti,
gradualmente ridotto se il titolare commetta determinate infrazioni, per ognuna
di queste nella misura stabilita dalla tabella allegata allo stesso art. 126
bis: in seguito alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente
deve sottoporsi nuovamente all’esame di idoneità tecnica.
2. La predetta tabella conteneva in origine una clausola secondo cui, “per le
violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio della patente di
guida, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione,
sono raddoppiati”.
L’art. 19 del ripetuto d. lgs. 9/02 stabilí l’entrata in vigore della nuova
disciplina con il 1 gennaio 2003, ma l’art. 10 del d.l. 25 ottobre 2002, n. 236,
la pospose al 30 giugno 2003.
Pochi giorni prima di tale scadenza fu peraltro emanato il d.l. 27 giugno
2003, n. 151, pubblicato sulla G.U. n. 149 del 30 giugno ed entrato in vigore lo
stesso giorno, che, tra l’altro, modificò in alcuni punti il ripetuto art. 126
bis.
In particolare, al X comma lo stesso art. 7 d.l. 151/03 stabilí che “la
tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante i
punteggi previsti dall’articolo 126 bis del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella allegata al
presente decreto”: quest’ultima tabella modificava le infrazioni ed i relativi
punteggi, ma conservava la disposizione conclusiva, prima riportata, sul
raddoppio per i neopatentati del punteggio sottratto.
3. Il d.l. 151/03 fu convertito, con modificazioni, dalla l. 1 agosto 2003, n.
214, che fu pubblicata sulla G.U. del seguente 12 agosto, n. 186, s.o., ed entrò
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La l. 214/03, pur senza prevedere una disciplina transitoria per i rapporti
insorti nel periodo intermedio, apportò svariate modificazioni al d.l. 151/03:
tra queste, pur confermando la previsione di cui all’art. 7, X comma, del d.l.
151/03, appena richiamato, sostituí nuovamente la relativa tabella e, questa
volta, anche la disposizione finale, la quale prescrive ora che, “per le patenti
rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già
titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella
presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le
violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio”.
4.1. In specie, la ricorrente Baldo ha conseguito la patente di guida B il 4
ottobre 2000, ed il giorno 11 luglio 2003 è stata accertata nei suoi confronti
un’infrazione al codice della strada, per il quale è prevista una decurtazione
di 10 punti: l’Amministrazione ha raddoppiato tale sanzione, con perdita totale
del punteggio e conseguente rinnovo dell’esame di idoneità tecnica, disposto con
il provvedimento qui impugnato.
4.2. Orbene, nel ricorso in esame, richiamate le disposizioni prima citate, si
osserva:
a) che l’infrazione de qua fu accertata nella vigenza del d.l. 151/03
il quale, in sede di conversione, fu modificato sul punto d’interesse: secondo
la disposizione ora vigente ” e ciò va senz’altro riconosciuto dal Collegio ”
alla Baldo non sarebbe applicabile la sanzione raddoppiata, con la conseguenza
che non dovrebbe rinnovare l’esame;
b) un decreto legge non convertito, ex art. 77 Cost., perde efficacia
sin dall’inizio, salvo che, con legge, non vengano fatti salvi i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto stesso, cosa che non si è verificata
nella presente fattispecie: sicchè “non essendo stato convertita in legge la
norma che prevedeva il raddoppio della decurtazione per coloro che avevano
conseguito la patente di guida da meno di cinque anni rispetto alla data
dell’infrazione, è come che tale norma non ci fosse mai stata";
c) a seguire l’opposta soluzione, poi, “si avrebbe la situazione,
ingiustificabile sul piano razionale, che, nei quarantaquattro giorni di vigenza
del D.L. n° 151/03, coloro che, come la ricorrente, hanno subito un accertamento
avrebbero una decurtazione raddoppiata rispetto agli accertamenti successivi”:
manifestazione di “irragionevolezza della norma, con conseguente declaratoria,
secondo il pacifico e costante insegnamento della Corte Costituzionale, di
illegittimità “.
5. Orbene, non v’è anzitutto dubbio che, mancando una disciplina transitoria,
trova qui applicazione il principio generale d’irretroattività delle fonti, di
cui all’art. 11, I comma, delle preleggi: la prescrizione contenuta nella l.
214/03, pertanto, trova applicazione soltanto a partire dal momento della sua
entrata in vigore, successivo a quello in cui l’infrazione fu commessa.
è poi vero che, per la parte non convertita, il d.l. 151/03 ha perso efficacia
sin dall’inizio (art. 77, III comma, Cost.), e cosí, in particolare, la
disposizione sul raddoppio dei punteggi per i neopatentati, quale formulata in
tale fonte.
Peraltro, a questo punto va nuovamente ricordato come un’analoga prescrizione
fosse già contenuta nella tabella allegata all’art. 126 bis, introdotto
per effetto del d. lgs. 9/02, e vigente dal 30 giugno: prescrizione che, proprio
per effetto della caducazione retroattiva in parte qua del d.l. 152/03,
ha mantenuto efficacia sino all’entrata in vigore della l. 214/03.
In altri termini, cioè, diversamente da quanto sostiene la ricorrente,
l’originaria regola del raddoppio per i neopatentati era comunque in vigore
quando, il giorno 11 luglio 2003, l’infrazione fu commessa, sebbene in forza di
una fonte diversa da quella indicata nel ricorso: e la Baldo si trovava senza
dubbio nella situazione stabilita per la sua applicazione.
6. Non pare poi al Collegio di ravvisare profili d’incostituzionalità nella
fattispecie.
Anzitutto, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie non è dato
rinvenire, in caso di successione di leggi nel tempo, un vincolo costituzionale
nel senso dell’applicazione della legge posteriore più favorevole (Corte
costituzionale, 15 luglio 2003, n. 245), mentre il fluire del tempo costituisce
elemento idoneo, di per sè, a differenziare le situazioni soggettive (Corte
costituzionale, 12 aprile 2002, n. 108), giustificando la differenza di
trattamento di violazioni analoghe commesse in tempi diversi: senza dimenticare
che, comunque, alla Baldo non può riconoscersi un’incolpevole buona fede, visto
che, quando commise l’infrazione, la prescrizione in questione era comunque
vigente ex d.l. 151/03, e per tale conoscibile dall’interessata.
7. La tesi fondante il ricorso va dunque conclusivamente respinta, e
confermato il provvedimento gravato: non v’è luogo a provvedere sulle spese,
poichè l’Amministrazione non s’è costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Cosí deciso in Venezia,
nella Camera di consiglio addí 1 luglio 2004.
Il
Presidente l’Estensore
Il Segretario
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