Patteggiamento allargato anche in esecuzione. In Gazzetta l’equiparazione dei limiti

Il patteggiamento
«allargato» trova spazio nella fase di esecuzione della pena. Entra in vigore
oggi il nuovo articolo 188 delle norme di coordinamento del Codice di procedura
penale in base al quale il pubblico ministero e la persona che ha patteggiato
più condanne in procedimenti distinti possono chiedere al giudice che presiede
all’attuazione della pena di applicare la disciplina del concorso formale o del
reato continuato. La legge 2 agosto 2004, n. 205, che aggiorna l’articolo 188 è
stata approvata dalla commissione Giustizia della Camera, in sede legislativa,
lo scorso 21 luglio. E, ieri, è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n.
187. In modo conforme al più ampio limite introdotto un anno fa per il
patteggiamento, anche nel momento successivo all’irrogazione delle condanne
definitive, dunque, l’applicazione delle regole sul concorso formale e sul reato
continuato potrà essere concordata tra l’interessato e il Pm a patto che la
pena detentiva «non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena
pecuniaria»

 

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