Per il reato di guida in stato di ebbrezza non basta «riparare»

Il pentimento e
le «condotte riparatorie» ” come quella di frequentare i corsi per alcolisti
anonimi ” non salvano dalla condanna penale chi viene sorpreso a guidare in
stato di ebbrezza. Lo ha precisato la Corte di cassazione (sentenza 34343) che
ha annullato la dichiarazione di estinzione del reato (guida in stato di
ebbrezza) emessa da un giudice di pace trentino nei confronti di un giovane
intercettato al volante ubriaco.

Ad avviso del
giudice di pace di Mezzolombardo, a favore del ragazzo, andava applicata la
legge 274/2000 che mette la parola fine ai processi per reati lievi in presenza
di «condotte riparatorie» attuate dall’imputato. Il giovane, dopo essere
incappato nei controlli, aveva cominciato a frequentare un centro per alcolisti
e la scelta era stata positivamente valutata dal giudice. Ma la Corte di piazza
Cavour non ha condiviso questo parere e ha accolto il reclamo della Procura
della Corte d’appello di Trento.

Nel suo ricorso
al "Palazzaccio", il pg altoatesino ha sostenuto che «la causa di estinzione del
reato non è applicabile a chi guida in condizioni di ubriachezza, essendo
questo un reato di cosiddetto pericolo astratto, per il quale non è
ipotizzabile alcuna forma di riparazione del danno». E la Cassazione gli ha dato
ragione affermando che «la guida sotto l’influsso dell’alcol, cosi’ come la
guida in stato di alterazione per l’uso di droghe, sono qualificabili appunto
come reati di pericolo astratto per i quali l’eventuale sottoposizione del reo a
un trattamento socio-terapeutico non costituisce un atto di segno contrario
rispetto alla condotta incriminata, nè puo’ integrare una qualche forma di
"riparazione" nei confronti di una parte offesa».

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed