Le conseguenze dannose del fumo non sono addebitabili a colpa dei medici, anche in assenza di un mancatto avvertimento – CASSAZIONE PENALE, Sentenza n.34369/2004

Il paziente
continua a fumare in ospedale subito dopo essere stato operato? Se muore per gli
effetti del fumo, la colpa non si puo’ scaricare sui medici accusandoli di non
avere fatto tutto il possibile per impedire che il malato continuasse, anche in
corsia, ad accendersi le sigarette. Lo sottolinea la Cassazione affermando: “è
nozione di comune esperienza che, in simili condizioni, la pericolosità di un
tale atteggiamento è in re ipsa, senza bisogno di alcuna specifica avvertenza o
raccomandazione da parte dei sanitari”.
In poche parole, per Piazza Cavour (sentenza
penale 34369), ci sono dei “limiti” oltre i quali non si puo’ pretendere
“l’intervento del sanitario di fronte ad atti autolesivi o imprudenti del
paziente”. Tra i quali rientra, appunto, il perseverare nel fumo anche nel letto
dell’ospedale: inutile, poi, prendersela col camice bianco di turno. Sulla scia
di questi principi il Palazzaccio ha annullato la condanna inflitta a un medico
dell’ospedale “San Giuseppe” di Milano accusato di omicidio colposo per la morte
di un paziente operato di tumore alla mandibola, il quale – subito dopo il
trasferimento dal reparto di terapia intensiva post-operatorio a quello di
otorinolaringoiatria – si era più volte tolto la mascherina per l’ossigeno e si
era messo a fumare. Nel giro di poche ore era deceduto per ipossia (calo
dell’ossigenazione) e ipercapnia (aumento dell’anidride carbonica nel sangue),
nonostante l’intervento degli infermieri che – ogni volta – gli avevano rimesso
la mascherina e spento il mozzicone. In seguito al decesso del paziente – un
uomo di 65 anni “iperteso, diabetico, obeso, forte fumatore, bevitore e
portatore di insufficienza respiratoria cronica” – il dottor Salvatore L. P. era
stato processato e condannato. Ad avviso dei giudici di merito, la colpa del
medico era consistita nel non aver trattenuto più a lungo il paziente nel
reparto di terapia intensiva dove il monitoraggio costante gli avrebbe impedito
di alzarsi dal letto, sospendere l’ossigeno e fumare. Inoltre, la Corte di
Appello di Milano escludeva qualunque “concorso di colpa” del paziente nella
propria morte, “non risultando che fosse stato informato dei rischi in cui
poteva incorrere fumando”. “Anzi, la precoce dismissione dalla terapia intensiva
– aggiungevano i magistrati – ben aveva potuto avere sul paziente stesso
l’effetto di indurlo a considerare cessato ogni rischio post-operatorio”. Contro
questo verdetto il medico si è rivolto alla Cassazione sostenendo che “la
posizione di garanzia di un medico nei confronti del paziente comprende
l’obbligo di tenere sotto controllo quelle fonti di pericolo che il sanitario è
in grado di dominare in ragione delle proprie conoscenze e competenze, con
esclusione quindi dei rischi autonomamente causati dalla condotta dei malati”.
Pertanto, non si poteva addossare a lui in quanto medico “l’obbligo di mantenere
il paziente in terapia intensiva al fine di prevenire comportamenti anomali ed
imprevedibili dello stesso paziente”.
La Suprema Corte – in particolare i giudici della Quarta sezione penale che si
occupano dei casi di colpa medica – ha completamente condiviso il punto di vista
del dottore e ha ordinato alla Corte di Appello di Milano di rivedere il suo
giudizio di ‘colpevolezzà applicando “i principi di diritto sopra richiamati” e
ben noti a tutti per “comune esperienza”.

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