Antitrust contro l’accordo tra assicurazioni e periti (Gar. Concorrenza Provvedimento 13390/2004)
Un accordo che ha per oggetto le
tariffe, i contenuti e le modalità delle prestazioni dei periti assicurativi
potrebbe incidere sia sulla concorrenza tra imprese di assicurazione, che
omogeneizzano un’importante voce di costo, sia sulla concorrenza tra periti, che
offrono le loro prestazioni ad analoghi livelli di prezzo. E’ questo il motivo
che ha spinto l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ad
avviare un’istruttoria nei confronti dell’ANIA ” Associazione Nazionale fra le
imprese assicuratrici – e della maggioranza delle organizzazioni di periti
assicurativi attive sull’intero territorio nazionale. Tale istruttoria è
infatti tesa ad accertare se l’accordo di durata biennale, entrato in vigore il
1° marzo 2003, sia in contrasto con la normativa a tutela della concorrenza.
L’accordo ANIA/organizzazioni dei periti, interessando la quasi totalità delle
imprese di assicurazione e dei periti assicurativi, rientra nell’ambito di
applicazione dell’articolo 81 del Trattato CE, relativo al divieto di intese
restrittive della libertà di concorrenza.
Il procedimento, che si concluderà entro il 30 settembre 2005, avrà il compito
di verificare se la normativa di settore abbia provocato o facilitato i
comportamenti oggetto di valutazione; nell’eventualità di un esito positivo il
compito dell’autorità preposta alla tutela della concorrenza sarà quello di
disapplicare la normativa nazionale in contrasto con il citato articolo 81 del
Trattato CE.
All’avvio dell’istruttoria, comunque, l’ANIA ha immediatamente e formalmente
disdettato l’accordo.
AGCM TARIFFE DEI PERITI ASSICURATIVI Provvedimento n.
13390/2004
L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 15 luglio 2004;
SENTITO il Relatore Professor Giuseppe Tesauro;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTI gli articoli 10 ed 81 del Trattato CE;
VISTO l’articolo 54, della legge 6 febbraio 1996,
n. 52;
VISTO il Regolamento del Consiglio n. 1/2003 del 16
dicembre 2002;
VISTA la Comunicazione della Commissione sulla
cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza,
del 27 aprile 2004;
VISTA la documentazione inviata dall’Isvap in data
4 maggio 2004;
VISTA la documentazione in proprio possesso;
CONSIDERATO quanto segue:
I.PREMESSA
1.
In data 4 maggio 2004, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo (di seguito Isvap) ha trasmesso all’Autorità il testo
di un accordo (indicato come edizione 2003) entrato in vigore il 1° marzo 2003.
Tale accordo, inviato alla citata autorità di vigilanza per la ratifica, ha ad
oggetto le tariffe dei periti assicurativi. Esso è stato stipulato tra l’Ania e
le associazioni dei periti maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ai
sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 166, concernente "istituzione e
funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l’accertamento e
la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e
dall’incendio degli stessi".
II. LE PARTI
2.
Ania è l’associazione nazionale tra
le imprese assicuratrici, attiva, in Italia, a partire dal 1944. Finalità
dell’associazione, secondo quanto indicato nello Statuto, è la tutela degli
interessi della categoria: a tale scopo, l’Ania studia e collabora alla
risoluzione dei problemi di ordine tecnico, finanziario, amministrativo,
fiscale, sociale, giuridico e legislativo per l’industria assicurativa. Le
imprese associate all’Ania sono 210, per un totale di imprese, pari al 98% del
mercato assicurativo in termini di premi.
3. Risultano aver sottoscritto l’accordo alcune delle associazioni di
periti maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, di seguito
illustrate, alle quali sono aderenti circa 5.000 periti su un totale di circa
7.000 periti iscritti all’Albo.
4. Aicis ” Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale ” è
un’associazione professionale costituita nel 1969 allo scopo di curare la tutela
e gli interessi della categoria dei consulenti di infortunistica stradale e, in
genere, di tutti i periti che operano nel settore assicurativo. Gli iscritti a
tale associazione risultano circa 1.800.
5. Snapi ” Sindacato nazionale autonomo periti industriali ” è un
sindacato rappresentativo dei periti industriali che annovera circa 3000
iscritti, dei quali circa 500 sono periti assicurativi.
6. Snapia ” Sindacato nazionale periti industriali assicurativi ” è un
sindacato che annovera circa 200 iscritti, residenti prevalentemente nella
provincia di Napoli, con alcuni iscritti anche in altre regioni, quali la
Lombardia e la Sicilia.
7. Snapis ” Sindacato nazionale autonomo periti infortunistica stradale ”
è un sindacato, fondato nel 1978, che esercita funzioni di difesa della
categoria nei suoi aspetti morali e materiali e tutela i legittimi diritti
individuali e collettivi dei Periti in infortunistica stradale. Gli iscritti a
tale associazione risultano circa 1.700.
8. L’UIPA ” Unione Italiana periti assicurativi ” annovera circa 200
iscritti.
9. Il CNPI ” Consiglio Nazionale Periti Industriali ” annovera circa 500
iscritti.
III. IL QUADRO NORMATIVO DI
RIFERIMENTO
10.
Come è noto, la legge n. 166/92,
istitutiva del ruolo dei periti assicurativi, regolamenta le attività relative
all’accertamento ed alla stima del danno dei sinistri relativi al settore auto.
Vale premettere che la professione in parola, secondo gli articoli 1 e ss. della
citata legge, puo’ essere esercitata solo previa iscrizione al Ruolo nazionale
dei periti assicurativi, subordinata al possesso di una serie di requisiti
indicati dall’articolo 5 della legge n. 166/92
, tra cui rileva l’aver
superato un apposito esame di idoneità.
11. Le modalità di determinazione delle tariffe professionali dei periti
assicurativi, invece, sono individuate dall’articolo 14 della normativa in
questione.
In particolare, il comma 1 dell’articolo in esame dispone che "la tariffa delle
prestazioni dei periti assicurativi, previste dalla presente legge, per
l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal
furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti, soggetti alla
disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è determinata con decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentite la
commissione nazionale di cui all’articolo 7 e le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative dei periti assicurativi iscritti nel ruolo nonchè
l’associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione".
12. Il successivo comma 2 prevede che nel solo caso di perizie a favore
di imprese di assicurazione "la tariffa è determinata di intesa dalle
associazioni dei periti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e
dall’associazione rappresentativa delle imprese di assicurazione ed è approvata
con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. In
caso di mancata intesa la tariffa è determinata a norma del comma 1".
Ad oggi, i decreti di cui ai commi 1 e 2 non sono mai stati adottati.
L’articolo 16 della legge in parola inoltre dispone: "Le associazioni di cui
all’articolo 14, comma 2, determinano la tariffa entro il termine di nove mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge".
13. Con Decreto Legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11,
comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la quasi totalità
dei poteri in materia assicurativa sono stati trasferiti dal Ministero
dell’Industria all’Isvap.
Pertanto, attualmente è l’Isvap che puo’ esercitare i poteri previsti
dall’articolo 14 della legge n. 166/92, in materia di determinazione delle
tariffe per le prestazioni professionali dei periti. Giova rappresentare che l’Isvap
non ha mai ratificato l’accordo sottoscritto ai sensi dell’articolo 14, comma 2,
della legge n. 166/92, nè ha mai adottato i decreti di cui al comma 1 della
disposizione richiamata.
14. In merito all’articolo 14, commi 1 e 2, della legge n. 166/92, l’Autorità,
già in data 21 dicembre 2001 e 24 maggio 2002, aveva avuto modo di esprimere
all’Isvap le proprie perplessità circa la compatibilità con le disposizioni in
materia di concorrenza della legge sopra richiamata. Inoltre, nell’esercizio dei
poteri di cui all’articolo 21 della legge n. 287/90, l’Autorità, in data 9
luglio 2002, ha inviato una segnalazione agli organi competenti, sottolineando
come la normativa in questione incidesse negativamente sulle dinamiche
competitive del mercato delle perizie assicurative ed auspicando un riesame
della stessa "al fine di adeguarla ai principi della concorrenza e del corretto
funzionamento del mercato sanciti dalla legge n. 287/90".
IV. DESCRIZIONE DELL’INTESA
15.
L’edizione 2003 dell’accordo Ania/organizzazioni
peritali, inviato dall’Isvap in data 4 maggio 2004, delinea "i termini della
collaborazione professionale tra imprese e periti assicurativi". Nelle premesse
dell’accordo si legge che esso "è operante per tutti gli aderenti alle OO.PP.
firmatarie e, dal momento della ratifica dell’Isvap, per tutti gli iscritti al
Ruolo".
16. In linea generale, l’accordo concerne le tariffe, le modalità ed i
contenuti delle prestazioni rese dai periti alle imprese di assicurazione ovvero
agli enti assicurativi.
Particolare menzione meritano, in questa sede, gli articoli 2, 3, 4, 5, 9 e 11
del citato accordo.
17. L’articolo 2, rubricato "Tariffe", cosi’ dispone: "Per tutti gli
incarichi conferiti a partire dal 1° marzo 2003, le tariffe delle prestazioni
peritali sono cosi’ determinate:
per importi periziati fino a 15.500 euro: applicazione di una percentuale
compresa tra l’1,7% e l’1,9%. In ogni caso le tariffe non possono essere
inferiori a 31 euro;
per l’eccedenza, oltre 15.500 euro e fino a 25.000 euro: applicazione di una
percentuale compresa tra l’1,2% e l’1,4%;
per l’eccedenza, oltre 25.000 euro: applicazione di una percentuale compresa tra
l’1% e l’1,2%.
Per gli incarichi non espletati per motivate ragioni è riconosciuto un importo
di 8 euro".
18. L’articolo 3 dell’accordo contiene un elenco delle prestazioni
comprese nella tariffa, oltre a quelle relative alla stima del danno. In
particolare, vengono regolamentate tutte le attività di perizia, nonchè i
valori da attribuire ai diversi danni peritati. A riguardo, l’accordo in esame
richiama l’intesa Ania/carrozzieri ed i cd. tempari, i costi di manodopera ed i
prezzari delle parti di ricambio, su cui si basa l’intesa da ultimo citata.
19. Il successivo articolo 4 dell’accordo prevede che "eventuali
prestazioni richieste dalla mandante non comprese nell’elenco di cui
all’articolo 3 comportano un corrispettivo aggiuntivo rispetto ai riferimenti
minimi previsti dall’articolo 2, il cui ammontare viene stabilito d’intesa tra
singola impresa e singolo perito. Per le percorrenze chilometriche effettive
eccedenti i 20 chilometri già compresi nella tariffa, il costo unitario di
riferimento è di 0,28 euro IVA inclusa".
20. L’articolo 5 del citato accordo, rubricato "Forfetizzazioni", cosi’
dispone: "E’ fatta salva la possibilità che tra singole imprese e singoli
periti venga concordato un sistema di tariffe forfetizzate per scaglioni di
valore delle perizie, anche in funzione del volume di incarichi affidati al
perito su base annua. Anche i corrispettivi di eventuali prestazioni aggiuntive
rispetto a quelle previste dal presente accordo, che comportano maggiorazioni
economiche rispetto alla tariffa minima, possono essere oggetto di reciproche
intese tra impresa e perito che prevedano forme di forfetizzazione rapportate
alle diverse attività richieste al perito stesso".
21. L’articolo 9, recante "Commissioni paritetiche", prevede che: &q


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