Il coniuge senza lavoro ha diritto al mantenimento – CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 12121 del 02/07/2004
Il coniuge separato che non riesce a trovare un
lavoro ha diritto al mantenimento, in quanto l’inattività lavorativa non
presuppone necessariamente una scarsa volontà di cercare un impiego. Lo ha
stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, rilevando che
l’attitudine al lavoro proficuo, come potenziale capacità di guadagno, è un
elemento valutabile dal giudice per definire la misura dell’assegno in sede di
separazione, ma il mancato sfruttamento della supposta attitudine al lavoro non
equivale ad un reddito attuale, nè lascia presumere "la volontaria ripulsa di
propizie occasioni di reddito", in quanto "l’inattività lavorativa non è
necessariamente indice di scarsa diligenza nella ricerca di un lavoro, almeno
finchè non sia provato il rifiuto di una concreta opportunità di occupazione".
Non riuscire a trovare un lavoro non è quindi una colpa che giustifichi il
rifiuto del mantenimento.
CASSAZIONE
CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 12121 del 02/07/2004
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza depositata il 1°
giugno 2000 il Tribunale di Milano, pronunziando sul ricorso proposto da S. G.,
dichiaro’ la separazione personale della medesima dal marito M. S., con addebito
a quest’ultimo, ma respinse totalmente la domanda di pagamento di un assegno di
mantenimento, che invece il Presidente del tribunale le aveva provvisoriamente
attribuito, in sede di comparizione personale dei coniugi, ponendolo a carico
del S. nella misura mensile di Lire 600.000. Dichiaro’ inammissibile, perchè
tardiva, la domanda di addebito formulata dal Salvo nei confronti della moglie e
lo condanno’ al pagamento delle spese processuali.
2. La sentenza fu appellata da
S. G., essenzialmente per chiederne la riforma sulla mancata attribuzione
dell’assegno di mantenimento, nella misura minima mensile indicata di Lire
1.500.000, con decorrenza dalla data di comparizione davanti al Presidente del
tribunale di Siena, poi dichiaratosi incompetente, o, in subordine, dal deposito
del ricorso nella cancelleria del tribunale di Milano; con interessi e
rivalutazione e con vittoria di spese del giudizio.
Il S., costituendosi in
giudizio, chiese il rigetto del gravame e propose appello incidentale avverso il
capo di sentenza che ne riconosceva la responsabilità esclusiva per il
fallimento del matrimonio.
All’atto di precisare le
conclusioni chiese anche, in subordine, la riduzione dell’assegno di
mantenimento posto provvisoriamente a suo carico dal Presidente del tribunale,
dovendo egli provvedere al mantenimento di un figlio, avuto da altra donna dopo
la separazione dalla moglie.
Il Procuratore generale della
Repubblica presso la Corte d’Appello concluse per la conferma della separazione,
con addebito al marito, e per la riforma parziale della sentenza impugnata,
mediante imposizione al S. dell’obbligo di corrispondere mensilmente al coniuge
separato un assegno di mantenimento di Lire 800.000, rivalutabile annualmente in
base all’indice Istat del costo della vita.
3. Con sentenza depositata il 29
giugno 2001, la Corte d’Appello di Milano respinse l’appello principale e
dichiaro’ inammissibile quello incidentale considerando, da una parte, che la
donna, ancora giovane e laureata in lingue, poteva impegnarsi utilmente nel
reperimento di idonea attività lavorativa; dall’altra, che la breve durata
(otto anni) della convivenza matrimoniale e le ridotte capacità economiche del
marito, pure obbligato al mantenimento di un figlio nato fuori dal matrimonio,
imponevano un equo contemperamento delle rispettive esigenze dei coniugi.
La Corte territoriale dispose
altresi’ la cessazione dell’obbligo del S. di corrispondere alla moglie
l’assegno mensile provvisorio di Lire 600.000, a far data dal luglio 2001, e
compenso’ interamente fra le parti le spese del grado; con parziale riforma
della sentenza del tribunale, riguardo ad una voce delle spese relative a quel
giudizio.
4. Avverso tale sentenza, S. G.
propone ricorso per Cassazione, notificato il 17 settembre 2001 e depositato il
29 settembre 2001, articolato in undici motivi.
M. S. resiste mediante
controricorso, notificato il 16 ottobre 2001 e depositato il 25 ottobre 2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. 5. Col primo motivo la
ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3
e 5, c.p.c., per violazione dell’art.
156 c.c. [1], e per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto
decisivo della controversia.
5.1. Lamenta che la Corte
d’appello, nel negare l’assegno di mantenimento per la rilevata capacità di
essa ricorrente – giovane, laureata in lingue straniere, priva d’impegni
familiari per essere senza figli – di procurarsi un lavoro confacente, a
confronto con le disponibilità economiche relativamente modeste del marito,
avrebbe violato la norma citata nel punto in cui dispone, a vantaggio del
coniuge non responsabile della separazione, il diritto di ricevere dall’altro
quanto necessario al proprio mantenimento, alla sola condizione che egli sia
privo di adeguati redditi propri; essendo stabilito che le altre circostanze, e
la stessa entità del reddito dell’obbligato, incidano soltanto sulla misura
della somministrazione.
Sostiene pertanto che, essendo
risultata essa G. priva di qualsiasi reddito ed essendo stata accertata la
responsabilità esclusiva del marito in ordine alla separazione, doveva esserle
riconosciuto il diritto all’assegno di mantenimento giacchè – a differenza di
quanto previsto dall’art. 5 l. 898/1970 e successive modifiche, in materia di
divorzio, non applicabile al caso della separazione – le circostanze considerate
dai giudici di merito avrebbero influenza solo sulla misura dell’assegno; nè la
teorica possibilità di’ trovare lavoro sarebbe equiparabile ad un reddito
effettivo, tale da escludere l’obbligo di versare l’assegno, giustificato invece
dalla persistenza, pur dopo la separazione, del vincolo di solidarietà tra i
coniugi che impone a quello economicamente più dotato di sostenere il più
debole.
5.2. La sentenza impugnata,
condividendo in merito argomentazioni e conclusioni dei primi giudici, motiva a
partire dal presupposto (p. 4), conforme alla legge (art. 156, commi 1 e 2, c.c.)
ed alla giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte, per cui il diritto
del coniuge separato all’assegno di mantenimento sorge, se la rottura della
convivenza matrimoniale non è a lui addebitabile, quando egli non fruisca di
redditi sufficienti a garantire un tenore di vita analogo a quello goduto prima
della separazione; e purchè sussista fra i due una disparità economica
costituente, assieme alle altre circostanze del caso, criterio di riferimento
idoneo al fine di stabilire la misura del sostegno (mantenimento).
Aggiunge in proposito la
sentenza della Corte di Milano che il precedente tenore di vita non era stato
indicato e provato dalla G., ma che sussistono ragioni per ritenere che fosse
stato consono alle possibilità consentite dallo stipendio del marito, ufficiale
dei carabinieri, e che quindi non potesse considerarsi, durante la convivenza,
particolarmente elevato; il tribunale, anzi, lo aveva definito "modesto".
5.3. La Corte milanese riconosce
poi, implicitamente, che la G. è priva di qualsiasi reddito, nell’atto in cui
ne dichiara l’obbligo "di attivarsi in ogni modo verso il reperimento di
autonome fonti di reddito, quantomeno temporanee e/o saltuarie" (p. 6).
5.4. Ma ritiene sussistenti,
nondimeno, circostanze tali da escludere il diritto all’assegno, essenzialmente
individuate, da una parte, nell’essersi la ricorrente volontariamente sottratta
– nel quinquennio successivo alla crisi coniugale – all’impegno di cercare nuove
fonti di reddito, nonostante la relativa facilità di reperirle, stanti l’ancor
giovane età, le ottime condizioni di salute, la laurea in lingue, l’assenza
d’impegni familiari (per non avere avuto figli e per essere tornata a vivere
nella facoltosa famiglia d’origine), il buon inserimento sociale; dall’altra,
nella relativa modestia dei guadagni del coniuge, pur incrementati per effetto
della progressione in carriera, poichè la capacità di reddito del Salvo "già
non rilevante… deve oggi intendersi in larga parte assorbita dagli insorti
preminenti obblighi nei confronti del figlio naturale riconosciuto" (p. 8).
5.5. La Corte territoriale
menziona infine, fra le altre circostanze valutabili al fine dell’esclusione
dell’assegno, l’ospitalità fornita alla G. dalla famiglia d’origine, la
brevità del periodo di convivenza coniugale e l’eventualità che ella svolga o
abbia svolto, in ipotesi, "attività lavorative neppure sempre emergenti sul
piano del riscontro fiscale", la cui prova "ben difficilmente avrebbe potuto
essere fornita dal di lei coniuge" (p. 6).
6. Il motivo di ricorso in esame
è fondato, per quanto di ragione, nei termini di seguito esposti.
6.1. Nel caso di specie, invero,
sussistono pacificamente i presupposti essenziali dell’obbligo di mantenimento,
stabiliti dal primo comma dell’art. 156 c.c., ossia la non addebitabilità della
separazione alla ricorrente e la totale mancanza di propri redditi accertati,
idonei a conservarle il pur modesto, precedente tenore di vita.
L’eliminazione di ogni
contributo a carico del marito, nell’economia della sentenza impugnata, dipende
quindi logicamente dalle circostanze elencate ai precedenti punti 5.4. e 5.5.,
fra le quali assume particolare rilievo l’inerzia della G. nella ricerca di
un’occupazione redditizia, confacente alla sua condizione ed alle sue capacità.
Infatti, gli altri elementi presi in considerazione dal giudice di merito – come
il reddito non elevato del marito ed il sopraggiunto suo obbligo di mantenimento
di un figlio – pur costituendo motivi ragionevoli di contenimento dell’assegno,
non sarebbero da soli sufficienti ad escluderlo del tutto.
6.2. Devesi considerare, in
primo luogo ed in contrasto con una censura della ricorrente, che la decisione
di esclusione dell’assegno non è inficiata dall’omesso esame di tutte le
argomentazioni svolte dalle parti, la cui confutazione esplicita non è
necessaria allorchè il giudice abbia indicato le ragioni del suo convincimento,
cosi’ implicitamente rigettando le prospettazioni con esse logicamente
incompatibili (Cass. 13359/1999, 13342/1999, 5537/1997 e 10703/1994).
6.3. D’altra parte, la decisione
di totale eliminazione dell’assegno di mantenimento – ferma restando l’insindacabilità,
se non per manifesti vizi logici, delle valutazioni di merito circa la mancata o
infruttuosa ricerca di lavoro – è errata su un piano logico-giuridico più
ampio, ed entro questi limiti deve essere cassata, poichè l’inattività
lavorativa del richiedente l’assegno puo’ costituire circostanza idonea ad
annullare l’altrui obbligo – altrimenti sussistente – di versarlo, solo se
conseguente al rifiuto accertato di effettive e concrete, non meramente
ipotetiche, opportunità di lavoro.
6.4. In effetti, l’attitudine al
lavoro proficuo, come potenziale capacità di guadagno, appartiene certamente al
novero degli elementi valutabili dal giudice della separazione per definire la
misura dell’assegno, dovendo egli considerare a tal fine non soltanto i redditi
in denaro, ma anche ogni utilità o capacità propria dei coniugi, suscettibile
di valutazione economica (Cass. 4543/1998, 7630/1997, 961/1992, 11523/1990 e
6774/1990). Ma il mancato sfruttamento della supposta attitudine al lavoro non
equivale ad un reddito attuale nè, di per sè ed in modo univoco, lascia
presumere la volontaria ripulsa di propizie occasioni di reddito.
L’inattività lavorativa,
infatti, non necessariamente è indice di scarsa diligenza nella ricerca di un
lavoro, finchè non sia provato, ai fini della decisione sull’assegno, il
rifiuto di una concreta opportunità di occupazione: solo in tal caso lo stato
di disoccupazione potrebbe essere interpretato, secondo le circostanze, come
rifiuto o non avvertita necessità di un reddito; il che condurrebbe ad
escludere il diritto di ricevere dal coniuge (cfr. Cass. 3975/2002, 4163/1989),
a titolo di mantenimento, le somme che il richiedente avrebbe potuto ottenere
quale retribuzione per l’attività lavorativa rifiutata o dismessa senza giusto
motivo.
6.5. E’ stato già ritenuto
infatti da questa Suprema corte, con giudizio condiviso dal collegio, che
"l’attitudine al lavoro del coniuge separato, il quale domanda l’assegno di
mantenimento, rileva, ai fini del l’accertamento della sua capacità di guadagno
e, quindi, della spettanza e misura dell’assegno, solo se venga riscontrato in
termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa
retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore, soggettivo ed oggettivo; non
già in termini meramente ipotetici" (Cass. 961/1992, dalla



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