La busta scollata non invalida il concorso – CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, Sentenza n. 5017 del 06/07/2004
Non è violato il principio dell’anonimato delle
prove di un concorso se risultano scollate le buste nelle quali sono inserite le
generalità dei candidati. Il Consiglio di Stato ha cosi’ respinto un ricorso
del Ministero di Grazia e Giustizia secondo il quale gli elaborati scritti dei
partecipanti all’esame per ottenere l’abilitazione alla professione di avvocato
andavano annullati in quanto il fatto che la busta piccola (quella nella quale
vengono inserite le generalità dei concorrenti) fosse scollata costituiva un
segno di riconoscimento. Secondo i Supremi giudici amministrativi non si puo’
considerare la scollatura delle buste come segno di riconoscimento in quanto si
tratta di un fatto dal quale non si puo’ desumere la precisa intenzione di farsi
riconoscere, potendo la scollatura verificarsi anche per caso fortuito o
accidentalmente.
CONSIGLIO DI
STATO, Sezione IV, Sentenza n. 5017 del 06/07/2004
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I
S I O N E
sul ricorso in appello n. 8291 del 1994 proposto
dal Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici
domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n.12,
CONTRO
A. F., E. A., A. G., C. M., R. D.T., M.A., R.
C., A. L. C., L. G., M. F., rappresentati e difesi dall’avv. Ruggero Frascaroli,
con il quale domiciliano in Roma al viale Regina Margherita n.46,
per l’annullamento
della sentenza n. 1080/1994 resa inter partes
dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I il 6 luglio 1994.
Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli
appellati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno
delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza dell’11 maggio
2004, il Dott. Sergio De Felice;
Uditi i difensori delle parti, G.P. Mosca su
delega dell’avv. R. Frascaroli e l’Avvocato dello Stato Ferrante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
quanto segue.
FATTO
La sentenza di primo grado ha
accolto il ricorso, presentato da dieci candidati agli esami per l’ammissione
alla professione di procuratore legale presso la Corte di Appello di Roma,
contro i provvedimenti di annullamento della prova scritta adottati dalla
Commissione esaminatrice.
Tale provvedimento era stato
adottato in seguito all’accertamento del fatto che le buste interne, contenente
le schede segrete nelle quali erano riportate le generalità del candidato,
erano aperte in violazione del disposto di cui all’art. 22 R.D. 22 gennaio 1934
n.37 .
A giudizio della commissione
tale fatto integrava gli estremi della riconoscibilità dei candidati, i cui
elaborati andavano pertanto annullati ai sensi dell’art. 23 ultimo comma R.D.37/1934.
La sentenza di accoglimento
veniva motivata sulla base della osservazione che la scollatura della busta
relativa ad un elaborato del concorrente non assurge ad elemento di
differenzialità integrante segno di riconoscimento, nell’ambito di una tornata
concorsuale in cui, come verificato a posteriori, tale inconveniente della
apertura delle buste avrebbe riguardato ben cinquanta candidati, le cui prove
erano state annullate.
Il ricorso veniva accolto per
quanto riguarda la ricorrente D. T.R., che aveva superato le prove alle quali
era stata ammessa con riserva, mentre veniva dichiarato improcedibile per gli
altri ricorrenti, che, o non avevano superato l’esame, a seguito della
correzione degli elaborati, o che, pur ammessi agli orali, non li avevano poi
superati.
L’appello del Ministero è
fondato sul difetto di motivazione della sentenza, in quanto non è dato
rinvenire alcun nesso tra il numero degli annullamenti per c.d. busta aperta e
la violazione della par condicio.
La unica regola che avrebbe
dovuto seguire il giudice è quella della violazione dell’anonimato.
Nè significa alcunchè in fatto
il numero di cinquanta candidati in un esame riguardante migliaia di persone.
Gli appellati si sono costituiti
chiedendo il rigetto dell’appello.
Alla udienza pubblica dell’11
maggio 2004 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Nella specie, l’amministrazione
aveva inteso violato il principio dell’anonimato nell’esame di abilitazione
forense, perchè era avvenuta la scollatura delle buste interne, il cui
contenuto era accessibile.
La sentenza di primo grado ha
accolto il ricorso, sulla base del ragionamento che la avvenuta scollatura, per
le circostanze in cui era avvenuta (aveva interessato cinquanta candidati tra
migliaia di candidati e di elaborati), non assurgeva ad elemento di
differenzialità tale da integrare il segno di riconoscimento.
Il Ministero appella la suddetta
sentenza, ritenendola ingiusta e non motivata.
L’appello è infondato.
L’art. 22 R.D.37/1934, per
l’esame di abilitazione alla professione forense, stabilisce il sistema delle
buste, la più grande, nella quale sono inserite le prove senza apposizione di
nomi o contrassegni, e la busta piccola, che contiene la indicazione del nome,
cognome, data di nascita e residenza su apposito cartoncino, da inserire nella
busta grande.
L’art. 23 ultimo comma R.D.37/1934
stabilisce, come sanzione, che deve essere annullato l’esame dei candidati che
si siano fatti riconoscere.
Nonostante tali dati normativi,
tesi a garantire la regola dell’anonimato degli elaborati scritti, nelle
procedure concorsuali tale regola non puo’ essere intesa in modo tanto tassativo
ed assoluto da comportate la invalidità delle prove ogni volta che sussista una
astratta possibilità di riconoscimento, giacchè non si potrebbe mai escludere
"a priori" che un commissario sia in condizioni di riconoscere una particolare
modalità di stesura.
Sulla base di tale principio,
questo Consesso (sentenze sezione VI, 17 settembre 2003, n.5284, sez.V, 1
ottobre 2002, n.5132) ha ritenuto, che al fine di affermare la riconoscibilità
e quindi la invalidità della prova scritta, è necessario che emergano elementi
atti a provare in modo inequivoco la intenzionalità del concorrente di rendere
riconoscibile il suo elaborato.
Nè vale in contrario la
menzione di precedenti giurisprudenziali, anche di questo Consiglio di Stato
(sezione IV, 9 novembre 1984, n.853) nel senso di ritenere nulla la prova
scritta, nel caso di trasparenza delle buste, che consentono la individuazione
del candidato, anche in mancanza della prova che tale individuazione sia
avvenuta in concreto da parte della commissione aggiudicatrice, in quanto, in
tale altra ipotesi, l’annullamento, pur se non dipendente dal comportamento del
candidato, riguarda la intera gara, che verrà quindi ripetuta, con rispetto
della par condicio.
Pertanto, anche se la chiusura
della busta piccola è attività spettante al candidato (art. 22 R.D. su citato,
comma secondo), unitamente alla introduzione dei fogli, non puo’ farsi ricadere
sugli stessi candidati (nella specie, cinquanta su migliaia) il rischio
consistente nella scollatura delle buste, non derivante, verosimilmente, dalla
volontà, nè tantomeno dalla intenzionalità degli stessi, che semmai, hanno
interesse e volontà contrari, al fine di salvaguardare la integrità delle loro
prove.
La norma in materia (art. 23
sopra citato) fa riferimento al fatto che il candidato "si sia fatto
riconoscere", sicchè la sanzione della esclusione sembra ricondursi ad una
precisa volontà, e non puo’ essere giustificata dalla mera accidentalità o dal
caso fortuito.
Le considerazioni che precedono
impongono il rigetto dell’appello.
La condanna al pagamento delle
spese di giudizio segue la soccombenza; esse sono liquidate nell’importo in
dispositivo fissato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso
proposto dal Ministero di Grazie e Giustizia nei confronti della sentenza del
Tribunale amministrativo per il Lazio, sezione I, n. 1080 del 1994, cosi’
provvede:
rigetta l’appello e per
l’effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna parte appellante al
pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro tremila.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Cosi’ deciso in Roma, addi’ 11
maggio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione quarta,
riunito in camera di consiglio con l’intervento dei seguenti signori Magistrati:
Gaetano Trotta Presidente
Costantino Salvatore Consigliere
Bruno Mollica Consigliere
Carlo Saltelli Consigliere
Sergio De Felice Consigliere, est.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sergio De Felice Gaetano Trotta
IL SEGRETARIO
Maria Cecilia Vitolla
Depositata in
Segreteria il 6 luglio 2004
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