LEGGE 20/07/2004, n.215 Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.

LEGGE 20 luglio 2004, n.215

Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
la seguente legge:
 
 
                               ART. 1.
                (Ambito soggettivo di applicazione).
 
   1.  I  titolari  di  cariche di governo, nell'esercizio delle loro
funzioni,  si  dedicano  esclusivamente  alla  cura  degli  interessi
pubblici  e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a
deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.
   2.  Agli  effetti  della presente legge per titolare di cariche di
governo  si  intende  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, i
Ministri,  i  Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
   3.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
adottano  disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio
di cui al comma 1.
 
     
                               ART. 2.
                         (Incompatibilita).
 
   1.  Il  titolare  di  cariche  di  governo,  nello svolgimento del
proprio incarico, non puo':
   a)  ricoprire  cariche  o  uffici  pubblici  diversi  dal  mandato
parlamentare e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle
medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1,
secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;
   b)  ricoprire  cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque
denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;
   c)  ricoprire  cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque
denominate  ovvero  esercitare compiti di gestione in società aventi
fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;
   d)  esercitare  attività  professionali  o  di lavoro autonomo in
materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche
se  gratuite,  a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di
tali  attività  il  titolare  di  cariche  di governo puo' percepire
unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione
della  carica;  inoltre,  non  puo'  ricoprire  cariche  o  uffici, o
svolgere  altre  funzioni  comunque  denominate, nè compiere atti di
gestione in associazioni o società tra professionisti;
   e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;
   f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.
   2.  L'imprenditore  individuale  provvede  a  nominare  uno o più
institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.
   3.  Gli  incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla
data  del  giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e
comunque  dall'effettiva  assunzione  della  carica; da essi non puo'
derivare,  per  tutta la durata della carica di governo, alcuna forma
di  retribuzione  o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui
al comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.
   4.  L'incompatibilità  prevista  dalla  disposizione  di cui alla
lettera  d)  del  comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo
all'esercizio   della  professione  e  come  tale  è  soggetta  alla
disciplina  dettata  dall'ordinamento  professionale di appartenenza.
L'incompatibilità  prevista  dalle  disposizioni di cui alle lettere
b),  c)  e  d)  del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della
carica  di  governo  nei confronti di enti di diritto pubblico, anche
economici,  nonchè  di  società  aventi  fini  di lucro che operino
prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.
   5.  I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa,
o  nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e
secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e
comunque  dall'effettiva  assunzione  della carica. Resta fermo anche
per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello
svolgimento  dell'incarico  in  posizione  di  aspettativa o di fuori
ruolo  non  recano  pregiudizio  alla  posizione professionale e alla
progressione di carriera.
 
     
                               ART. 3.
                      (Conflitto di interessi).
 
   1.  Sussiste  situazione  di conflitto di interessi ai sensi della
presente  legge  quando  il  titolare di cariche di governo partecipa
all'adozione  di  un  atto, anche formulando la proposta, o omette un
atto  dovuto,  trovandosi  in situazione di incompatibilità ai sensi
dell'articolo  2,  comma  1,  ovvero  quando  l'atto o l'omissione ha
un'incidenza  specifica  e preferenziale sul patrimonio del titolare,
del  coniuge  o  dei  parenti  entro  il  secondo grado, ovvero delle
imprese  o  società  da  essi  controllate,  secondo quando previsto
dall'articolo  7  della  legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per
l'interesse pubblico.
 
     
                               ART. 4.
     (Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilita).
 
   1.  Restano  ferme  le  vigenti  disposizioni  volte a prevenire e
reprimere  l'abuso di posizione dominante di cui all'articolo 3 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
   2.  Resta,  altresi',  fermo  il  divieto  di atti o comportamenti
aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di
una  posizione  dominante,  ai  sensi  dell'articolo 2 della legge 31
luglio 1997, n. 249.
   3.  La  violazione  delle  disposizioni  richiamate nel comma 2 è
sanzionata  anche  quando  è  compiuta  avvalendosi di atti posti in
essere  dal titolare di cariche di governo, dall'impresa facente capo
al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado,
ovvero  dalle  imprese o società da essi controllate, secondo quanto
previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 287 del 1990.
   4.   Le   disposizioni   della   presente   legge   non  escludono
l'applicabilità   delle   norme  civili,  penali,  amministrative  e
disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.
 
     
                               ART. 5.
                 (Dichiarazione degli interessati).
 
   1. Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, il
titolare  dichiara  all'Autorità  garante  della  concorrenza  e del
mercato,  di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
le  situazioni  di  incompatibilità  di cui all'articolo 2, comma 1,
della  presente  legge  sussistenti  alla  data  di  assunzione della
carica.
   2.  Entro  i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma
1,  il  titolare  trasmette,  inoltre,  i  dati relativi alle proprie
attività  patrimoniali,  ivi  comprese  le partecipazioni azionarie;
rientrano  nell'obbligo  di  comunicazione  di  cui al presente comma
anche  le  attività  patrimoniali  detenute  nei tre mesi precedenti
l'assunzione della carica.
   3.  Le  dichiarazioni  di  cui  ai  commi 1, 2 e 4 sono rese anche
all'Autorità   per   le   garanzie   nelle   comunicazioni,  di  cui
all'articolo  1  della  legge  31  luglio  1997, n. 249, e successive
modificazioni,  quando  la  situazione di incompatibilità riguarda i
settori    delle    comunicazioni,   sonore   e   televisive,   della
multimedialità  e  dell'editoria, anche elettronica, e quando i dati
patrimoniali sono attinenti a tali settori.
   4. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi dei
commi  1  e  2,  ogni  successiva variazione dei dati patrimoniali in
precedenza  forniti,  entro  venti  giorni  dai  fatti  che l'abbiano
determinata.
   5.   Entro   i  trenta  giorni  successivi  al  ricevimento  delle
dichiarazioni  di cui al presente articolo, l'Autorità garante della
concorrenza  e  del  mercato  e  l'Autorità  per  le  garanzie nelle
comunicazioni  provvedono  agli  accertamenti  di  competenza  con le
modalità di cui agli articoli 6 e 7.
   6.  Le  dichiarazioni  di cui al presente articolo sono rese anche
dal  coniuge  e  dai  parenti  entro il secondo grado del titolare di
cariche di governo.
 
     
                               ART. 6.
(Funzioni  dell'Autorità  garante della concorrenza e del mercato in
                 materia di conflitto di interessi).
 
   1.  L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la
sussistenza  delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo
2,  comma  1,  vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove
nei casi di inosservanza:
   a)  la  rimozione  o  la  decadenza dalla carica o dall'ufficio ad
opera  dell'Amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o
l'impresa;
   b)  la  sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o
privato;
   c)   la   sospensione   dall'iscrizione   in   albi   e   registri
professionali,  che  deve  essere richiesta agli ordini professionali
per gli atti di loro competenza.
   2. Gli organismi e le autorità competenti provvedono all'adozione
degli  atti  di  cui  al  comma  1,  tenendo  conto  della  richiesta
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
   3.  Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto
di  interessi  ai  sensi  dell'articolo  3, l'Autorità garante della
concorrenza  e  del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti
dell'azione  del  titolare  di  cariche  di governo con riguardo alla
eventuale  incidenza  specifica  e  preferenziale  sul patrimonio del
titolare  di  cariche  di governo, del coniuge o dei parenti entro il
secondo  grado,  ovvero delle imprese o società da essi controllate,
secondo  quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990,
n.  287,  con  danno per l'interesse pubblico secondo quanto disposto
dall'articolo 3 della presente legge.
   4.  E' fatto salvo l'obbligo di denunzia alla competente autorità
giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.
   5.  L'Autorità  garante della concorrenza e del mercato, valutate
preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed
ammissibilità  della  questione, procede d'ufficio alle verifiche di
competenza. A tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle
Amministrazioni,   acquisisce   i   pareri   delle   altre  Autorità
amministrative  indipendenti  competenti e le informazioni necessarie
per  l'espletamento  dei compiti previsti dalla presente legge, con i
limiti opponibili all'autorità giudiziaria.
   6.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al presente articolo
l'Autorità  garante  della  concorrenza  e del mercato si avvale dei
poteri  di  cui  alla  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  in quanto
compatibili.
   7.  Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo
è  garantita  la  partecipazione  procedimentale dell'interessato ai
sensi  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo  14, comma 3, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
   8.  Quando  l'impresa  facente  capo  al  titolare  di  cariche di
governo,  al  coniuge  o a

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