LEGGE 20/07/2004, n.215 Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.
LEGGE 20 luglio 2004, n.215
Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Ambito soggettivo di applicazione).
1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro
funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi
pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a
deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.
2. Agli effetti della presente legge per titolare di cariche di
governo si intende il Presidente del Consiglio dei ministri, i
Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio
di cui al comma 1.
ART. 2.
(Incompatibilita).
1. Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del
proprio incarico, non puo':
a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato
parlamentare e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle
medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1,
secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;
b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque
denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;
c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque
denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi
fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;
d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in
materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche
se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di
tali attività il titolare di cariche di governo puo' percepire
unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione
della carica; inoltre, non puo' ricoprire cariche o uffici, o
svolgere altre funzioni comunque denominate, nè compiere atti di
gestione in associazioni o società tra professionisti;
e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;
f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.
2. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o più
institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.
3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla
data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e
comunque dall'effettiva assunzione della carica; da essi non puo'
derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma
di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui
al comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.
4. L'incompatibilità prevista dalla disposizione di cui alla
lettera d) del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo
all'esercizio della professione e come tale è soggetta alla
disciplina dettata dall'ordinamento professionale di appartenenza.
L'incompatibilità prevista dalle disposizioni di cui alle lettere
b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della
carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche
economici, nonchè di società aventi fini di lucro che operino
prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.
5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa,
o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e
secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e
comunque dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche
per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello
svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori
ruolo non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla
progressione di carriera.
ART. 3.
(Conflitto di interessi).
1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della
presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa
all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un
atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha
un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare,
del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle
imprese o società da essi controllate, secondo quando previsto
dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per
l'interesse pubblico.
ART. 4.
(Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilita).
1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e
reprimere l'abuso di posizione dominante di cui all'articolo 3 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Resta, altresi', fermo il divieto di atti o comportamenti
aventi per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di
una posizione dominante, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31
luglio 1997, n. 249.
3. La violazione delle disposizioni richiamate nel comma 2 è
sanzionata anche quando è compiuta avvalendosi di atti posti in
essere dal titolare di cariche di governo, dall'impresa facente capo
al titolare medesimo, al coniuge o ai parenti entro il secondo grado,
ovvero dalle imprese o società da essi controllate, secondo quanto
previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 287 del 1990.
4. Le disposizioni della presente legge non escludono
l'applicabilità delle norme civili, penali, amministrative e
disciplinari vigenti, quando ne sussistano i presupposti.
ART. 5.
(Dichiarazione degli interessati).
1. Entro trenta giorni dall'assunzione della carica di governo, il
titolare dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1,
della presente legge sussistenti alla data di assunzione della
carica.
2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma
1, il titolare trasmette, inoltre, i dati relativi alle proprie
attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie;
rientrano nell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma
anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti
l'assunzione della carica.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono rese anche
all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui
all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive
modificazioni, quando la situazione di incompatibilità riguarda i
settori delle comunicazioni, sonore e televisive, della
multimedialità e dell'editoria, anche elettronica, e quando i dati
patrimoniali sono attinenti a tali settori.
4. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi dei
commi 1 e 2, ogni successiva variazione dei dati patrimoniali in
precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano
determinata.
5. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle
dichiarazioni di cui al presente articolo, l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni provvedono agli accertamenti di competenza con le
modalità di cui agli articoli 6 e 7.
6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese anche
dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di
cariche di governo.
ART. 6.
(Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in
materia di conflitto di interessi).
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la
sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo
2, comma 1, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove
nei casi di inosservanza:
a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad
opera dell'Amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o
l'impresa;
b) la sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o
privato;
c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri
professionali, che deve essere richiesta agli ordini professionali
per gli atti di loro competenza.
2. Gli organismi e le autorità competenti provvedono all'adozione
degli atti di cui al comma 1, tenendo conto della richiesta
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
3. Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto
di interessi ai sensi dell'articolo 3, l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti
dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla
eventuale incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del
titolare di cariche di governo, del coniuge o dei parenti entro il
secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate,
secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, con danno per l'interesse pubblico secondo quanto disposto
dall'articolo 3 della presente legge.
4. E' fatto salvo l'obbligo di denunzia alla competente autorità
giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.
5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valutate
preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed
ammissibilità della questione, procede d'ufficio alle verifiche di
competenza. A tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle
Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorità
amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie
per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i
limiti opponibili all'autorità giudiziaria.
6. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvale dei
poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto
compatibili.
7. Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo
è garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
8. Quando l'impresa facente capo al titolare di cariche di
governo, al coniuge o a



Commento all'articolo