Calcio Napoli: L’ordinanza del giudice spiega in 34 pagine il NO al Napoli – Tribunale Civile, Napoi, Ordinanza 31/08/2004

Trentaquattro pagine
per spiegare con argomentazioni giuridiche perchè il Napoli non puo’ essere
iscritto in B dal tribunale civile partenopeo e perchè invece la competenza
esclusiva a decidere su ogni controversia legata all’affiliazione di una
società sportiva ai campionati spetta all’organo di giustizia amministrativa
del Tar del Lazio.

L’impianto
dell’ordinanza del giudice Antonio Mungo che revoca i provvedimenti sul blocco
della B e sull’inibizione alla Figc a disporre del titolo sportivo del calcio
Napoli, è fondato sul decreto legge 19 agosto 2003 numero 220, il cosiddetto
‘decreto salvacalcio’ che all’articolo 2 riserva all’ordinamento sportivo la
disciplina delle questioni aventi ad oggetto tra le altre cose l’ammissione e
l’affiliazione alle federazioni di società, associazioni sportive e di singoli
tesserati, nonchè l’organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche
non programmate e l’ammissione alle stesse delle squadre e atleti, stabilendo
che "esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione
del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, ad associazioni e
atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del comitato olimpico
nazionale italiano o delle federazioni sportive non riservata agli organi di
giustizia dell’ordinamento sportivo fosse devoluta alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo (individuato per legge quanto alla competenza di
primo grado nel Tar del Lazio, anche in relazione all’emanazione delle misure
cautelari).

Un’impostazione
ribadita recentemente – ricorda Mungo – dal Consiglio di Stato con una sentenza
(la numero 5025 del 2 luglio 2004) e dalla Cassazione (sentenza 5775 del 2004).
"Dunque – spiega Mungo – appare abbastanza semplice concludere che dette
questioni sono sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario, per essere
devolute a quella esclusiva di carattere generale assegnata al giudice
amministrativo. Dal momento che la giurisdizione del giudice ordinario è
prevista dall’art.3 per i soli rapporti patrimoniali tra società, associazioni
ed atleti, pare evidente che le questioni relative all’ammissione ed
all’affiliazione alle federazioni di società e associazioni sportive, non
possone che rientrare nelal generale giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo".

Di qui l’illegittimità
degli atti adottati dai suoi colleghi dle tribunale partenopeo "…la
legittimità degli atti adottati in questa materia, non puo’ che essere
sindacata mediante impugnativa innanzi al Tar del Lazio".

"L’inserimento
forzato della squadra del Napoli – si legge in un passaggio dell’ordinanza del
giudice Mungo – nei menzionati calendari delle competizioni sportive
equivarrebbe, ad opinione di questo giudicante, ad una pronuncia giudiziale
costitutiva con la quale l’autorità giudiziaria ordinaria finirebbe per
appropriarsi di poteri amministrativi spettanti ai competenti organi federali
(previo riscontro di ben determinati presupposti, non limitati alla sola
esistenza del titolo sportivo) sia pure da esercitare sotto il controllo
impugnatorio (ed eventulamente risarciatorio/ripristinatorio) del giudice
amministrativo".

Infine dal giudice
uno stop alla richiesta di curatela e Gaucci di trasmettere gli atti in procura:
"Gli elementi di fatto che sono stati evidenziati nel verbale di udienza del 28
agosto 2004 non giustificano la chiesta ammissione degli atti al procuratore
della Repubblica".



Fonte: http://www.kataweb.it/sport/

 

https://www.litis.it

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