Cassazione – Niente auto blindate per i detenuti pericolosi -; CASSAZIONE PENALE, Sentenza n. 35444/2004

Stop alle auto
blindate per i detenuti pericolosi. Il principio vale anche per chi si trova
agli arresti domiciliari o per chi, pure in regime di libertà, ha l’obbligo di
firma presso il commissariato. In caso di fuga, infatti, queste persone
avrebbero un “indubbio vantaggio nei confronti delle forze di polizia”. Lo
sottolinea la Corte di Cassazione che ha reso definitivo il no espresso dal
Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di R. A., persona giudicata
“pericolosa e destinataria di un avviso orale” che aveva chiesto di poter
utilizzare un mezzo di trasporto blindato durante gli spostamenti per offrire la
sua testimonianza davanti ai giudici, perchè la “sua vita era in pericolo”.


Per la Suprema Corte, consentire a queste persone l’utilizzo di un’automobile
blindata “intralcerebbe l’operato delle forze dell’ordine”. Dopo aver ricevuto
il no dal Tribunale di Torre Annunziata, nel gennaio del 2004, perchè l’auto
blindata avrebbe rischiato di “intralciare l’operato delle forze dell’ordine”,
R.A.
si è rivolto alla Cassazione sostenendo che l’auto blindata serviva “ai fini
della difesa personale”. Linea bocciata da piazza Cavour che ha dichiarato
“inammissibile” il ricorso.


Scrive il consigliere Severo Chieffi nella sentenza 35444/04 che “il divieto di
utilizzo di mezzi blindati o modificati imposto a soggetto destinatario di
avviso orale ha il precipuo scopo di evitare che le forze dell’ordine possano
essere intralciate nell’esercizio dell’attività di controllo”. Un divieto
ancora più necessario “tenuto conto che il possessore di un mezzo blindato, nel
caso dovesse darsi alla fuga, avrebbe un indubbio vantaggio nei confronti delle
forze di polizia”.

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