Le spese di lite del condomino incombono sul collui che era proprietario al momento della insorgenza della lite -; CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 12013 del 01/07/2004
Le spese di
risarcimento e di giudizio per una causa che ha visto soccombere il condominio
spettano a chi era proprietario al momento in cui la lite era insorta. Secondo
la Cassazione in ipotesi di responsabilità per mancata esecuzione di lavori su
una cosa comune (rifacimento del solaio), alla cui conservazione sono tenuti per
legge tutti i condomini, la sentenza impugnata aveva effetto nei confronti di
tutti coloro che erano condomini all’epoca in cui era sorto l’obbligo di
conservazione, cioè la data di approvazione della delibera. L’obbligo di
provvedere alle spese sorge, dunque nel momento in cui si rende necessario
eseguire i lavori e non quando viene determinato il debito gravante in concreto
su ciascun condomino. Il medesimo criterio deve essere applicato anche per le
spese processuali.
Poichè l’obbligo
di ciascun condomino di contribuire alle spese di conservazione delle parti
comuni insorge nel momento in cui si rende necessario provvedere all’esecuzione
dei lavori necessari, e non quando il debito viene determinato in concreto, in
caso di sentenza di condanna pronunziata nei confronti del condominio per
inosservanza dell’obbligo di conservazione delle cose comuni, il condomino
creditore che intenda agire in executivis contro il singolo partecipante al
condominio per il recupero del proprio credito, deve rivolgere la propria
pretesa, sia per il credito principale, che per credito relativo alle spese
processuali, contro chi rivestiva la qualità di condomino al momento in cui
l’obbligo di conservazione è insorto, e non contro colui che tale qualità
riveste nel momento in cui il debito viene giudizialmente determinato
CASSAZIONE CIVILE, Sezione II,
Sentenza n. 12013 del 01/07/2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele –
Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore –
Consigliere –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio
– Consigliere –
Dott. SCHERILLO Giovanna – rel.
Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore –
Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
CASAMASSIMA ANGELA,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARCONI 57, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO CAFORIO, difesa dall’avvocato BIAGIO TANZARELLA, giusta delega in
atti;
– ricorrente –
contro
NASELLI MARIA, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA ALBENGA 45, presso lo studio dell’avvocato RITA BRANDI,
difesa dall’avvocato FRANCESCO DE GIORGIO, giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
ALOISIO MICHELE, D’ALOIA
TOMMASO, FICO MARIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1487/00
del Tribunale di TARANTO, depositata il 26/09/00;
udita la relazione della causa
svolta nella Pubblica udienza del 09/10/03 dal Consigliere Dott. Giovanna
SCHERILLO;
udito l’Avvocato COLUCCI
Angelo, con delega dell’Avvocato DE GIORGIO Francesco, difensore della
resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso il
per rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del
10/2/89 alcuni condomini dello stabile sito in Castellaneta, Via Ospedale 81,
tra cui Naselli Maria, Aloisio Michele e D’Aloia Massimo, convennero il
Condominio davanti al Tribunale di Taranto per sentirlo condannare al
risarcimento dei danni subiti dalla Naselli a causa del mancato rifacimento del
solaio di copertura del fabbricato, i cui lavori, benchè approvati
dall’assemblea con delibera del 5/4/86, non erano stati eseguiti.
Al termine dell’istruzione,
durante la quale con provvedimento ex art. 700 c.p.c. fu ordinato al Condominio
di eseguire i lavori in questione, il Tribunale, con sentenza n. 1395/95, dichiaro’
cessata la materia del contendere sulla domanda risarcitoria e, ritenuta la
soccombenza sostanziale del Condominio, lo condanno’ al pagamento in favore
degli attori delle spese processuali, liquidate in complessive lire 5.193.000.
Divenuta la sentenza esecutiva,
la Naselli, l’Aloisio e il D’Aloia, con arto di precetto del 3/6/96, intimarono
a Casamassina Angela, quale proprietaria di un appartamento facente parte
dell’edificio condominiale, il pagamento di lire 3.518.000, a titolo di spese
processuali dovute in forza della sentenza.
La Casamassima propose
opposizione al precetto con atto del 14/6/96, col quale, convenendo davanti al
Giudice di pace di Taranto gli intimanti nonchè la propria dante causa Fico
Maria, dalla quale con rogito del 30/11/91 aveva acquistato l’appartamento,
chiese che fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva,
accertando e dichiarando che obbligata al pagamento della somma di cui al
precetto era la Fico, sia perchè rivestiva la qualità di condomina all’epoca
in cui era insorta la lite tra gli intimanti e il Condominio, sia perchè aveva
espressamente garantito, all’atto della vendita, di sollevare l’acquirente da
ogni responsabilità e spesa relative alle controversie pendenti
sull’appartamento compravenduto.
Gli opposti resistettero alla
domanda chiedendone il rigetto, pur ribadendo – la Fico – il suo impegno a
manlevare la Casamassima dall’eventuale esito negativo della lite.
Con sentenza 27/11/97 il
Giudice di pace, ritenuto che obbligata al pagamento era la Fico, perchè
all’epoca dell’introduzione della causa davanti al Tribunale di Taranto,
rivestiva ancora la qualità di condomina, accolse l’opposizione condannandola a
pagare direttamente agli intimanti la somma di cui al precetto.
La decisione venne riformata
dal Tribunale di Taranto che, in accoglimento dell’appello proposto dalla sola
Naselli, con sentenza 26/9/2000 rigetto’ l’opposizione della Casamassima e,
ritenuta costei tenuta al pagamento in quanto rivestiva la qualità di condomina
al momento della pronunzia della sentenza posta a base del precetto, la
condanno’ a pagare ai tre intimanti la somma indicata nel detto precetto;
inoltre, condanno’ la Fico a tenere indenne la Casamassima delle somme versate
in conseguenza della pronunzia.
Contro la decisione la
Casamassima ha proposto ricorso per Cassazione per un unico motivo.
Al gravame ha resistito la
Naselli con controricorso.
Gli altri intimati non hanno
svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con un unico motivo di censura
si denunciano plurime violazioni di legge (artt. 99 e 112 c.p.c.; artt. 192,
1123, 2699 e segg. c.c.) nonchè motivazione insufficiente, generica, anzi
inesistente, per avere la sentenza ritenuto la ricorrente obbligata al pagamento
della somma di cui al precetto soltanto perchè la stessa rivestiva la qualità
di condomina al momento della pronuncia della sentenza del Tribunale di Taranto
n. 1395/95 costituente il titolo esecutivo in base al quale il precetto era
stato intimato, senza prima accertare chi, nel caso di specie, doveva essere
ritenuto debitore. In particolare, secondo la ricorrente, non sarebbe stato
considerato dal giudicante che l’obbligazione principale (e cioè quella
risarcitoria, che aveva formato oggetto del precedente giudizio conclusosi con
la detta sentenza n. 1395/95 del Tribunale di Taranto) era sorta con la delibera
che, nel lontano 1986, aveva approvato l’esecuzione dei lavori di rifacimento
del solaio del fabbricato condominiale, a cui aveva fatto seguito, nel 1989, la
citazione con cui la Naselli (attuale resistente) ed altri condomini avevano
chiesto la condanna del Condominio al risarcimento dei danni derivati dalla
mancata esecuzione dei lavori, e che, pertanto, la sentenza n. 1395/95 che aveva
definito quel giudizio doveva essere intesa solamente come determinazione e
liquidazione dell’onere gravante sul Condominio. Di conseguenza, osserva ancora
la ricorrente, ai fini dell’individuazione del soggetto tenuto al pagamento
delle spese processuali di quel giudizio, doveva farsi riferimento alla Fico,
che al momento dell’insorgere dell’obbligazione principale rivestiva la qualità
di condomina, e non invece alla ricorrente, divenuta condomina solo nel 1991, e
cioè in epoca successiva non solo alla delibera, ma anche alla notifica della
citazione.
La censura è fondata.
Il precetto intimato alla
ricorrente aveva per oggetto le spese processuali liquidate dal Tribunale di
Taranto con la sentenza n. 1395/95 che, ponendo fine alla lite instaurata dalla
Naselli e da altri condomini contro il Condominio per ottenere il risarcimento
dei danni per mancata esecuzione di lavori condominiali deliberati
dall’assemblea, aveva accertato la mancata esecuzione dell’obbligo e la
conseguente responsabilità del Condominio ponendo a carico dello stesso, quale
parte soccombente, le spese di lite.
Trattandosi di responsabilità
per mancata esecuzione di lavori su una cosa comune (rifacimento del solaio di
copertura del fabbricato), alla cui conservazione sono tenuti per legge tutti i
partecipanti alla collettività condominiale, la sentenza in questione,
accertativa della mancata esecuzione della prestazione, spiegava i suoi effetti,
sia nel capo relativo all’obbligazione principale, sia nel capo relativo alle
spese processuali, nei confronti di tutti coloro che, all’epoca in cui era
insorto l’obbligo di conservazione, e cioè alla data di approvazione dei lavori
da parte dell’assemblea, rivestivano la qualità di condomini e che, in ragione
di tale qualità, erano tenuti a rispondere dei danni e delle spese, anche
processuali, determinate dall’inosservanza dell’obbligo.
Ed invero, come questa Corte ha
ripetutamente affermato, l’obbligazione di provvedere alle spese per la
conservazione delle cose comuni, trovando fondamento nel dovere, posto dalla
legge, a cui ogni condomino è tenuto di tutelare l’integrità delle parti
comuni, insorge nel momento in cui si rende nece



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