Gli autoveicoli fuori uso radiati dal pubblico registro automobilistico devono considerarsi rifiuti speciali -; CASSAZIONE PENALE, Sezione III, Sentenza n. 9757 del 03/03/2004
Gli
autoveicoli fuori uso radiati dal pubblico registro automobilistico devono
considerarsi rifiuti speciali prodotti da terzi (inseriti come tali nell’elenco
Cer) perchè la mancanza delle targhe (condizione nella quale sono stati
rinvenuti) comprova che i proprietari dei medesimi se ne erano già disfatti o
comunque avevano la chiara intenzione di farlo (nella specie, il titolare di un’attività
di soccorso stradale, condannato per avere, senza l’autorizzazione di cui al
D.Lgs. n. 22 del 1997, recuperato e tenuto in deposito automezzi radiati dal
pubblico registro automobilistico, aveva contestato che tale ultima circostanza
determinasse l’assunzione della qualità di rifiuto).
CASSAZIONE PENALE, Sezione III, Sentenza n. 9757 del 03/03/2004
La Corte Suprema di Cassazione
Sezione III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:
Dott. Umberto PAPADIA –
Presidente
Dott. Claudia SQUASSONI –
Consigliere
Dott. Carlo M. GRILLO –
Consigliere
Dott. Vittorio VANGELISTA –
Consigliere
Dott. Aldo FIALE – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
Sentenza
Sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di
Nola;
avverso l’ordinanza del 27
febbraio 2003 pronunciata dal Tribunale del Riesame di Napoli;
nei confronti di:
P.A., nato ad Afragola il 13
ottobre 1927;
– Sentita la relazione fatta
dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
– Sentite le conclusioni del
P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. Iacoviello F.M., con le quali
chiede il rigetto del ricorso;
Con provvedimento 3 febbraio 2003, il G.I.P. presso
il Tribunale di Nola disponeva il sequestro preventivo del "fronte di cava",
oggetto di coltivazione da parte della ditta CE.CA s.r.l., sito nel Comune di
Roccarainola, nonchè di parte del piazzale sottostante allo stesso e di un
pozzo a servizio della cava, ipotizzando -a carico del legale rappresentante
della menzionata società, P.A. – i reati di cui agli artt. 12 e 25, comma 2,
D.P.R. n. 203 del 1988 e art. 674 c.p., e ritenendo sussistente l’esigenza di
prevenire l’aggravamento o la protrazione di essi.
Di tale provvedimento l’indagato chiedeva il
riesame ed il Tribunale di Napoli, con l’ordinanza indicata in premessa,
annullava il provvedimento di sequestro, non ritenendo applicabile alla
fattispecie in esame l’art. 12 D.P.R. n. 203 del 1998, per non essere
tecnicamente convogliabili le emissioni provenienti dalla zona di estrazione
della pietra calcarea, e non ritenendo ipotizzabile la contravvenzione
codicistica, non essendo stato riscontrato il superamento dei limiti imposti
dalla legge.
Ricorre per Cassazione il Procuratore della
Repubblica, deducendo l’erronea applicazione delle norme penali incriminatici;
innanzi tutto, dell’art. 1 D.P.R. n. 203 del 1988 e dell’art. 1 D.P.C.M. 21
luglio 1989, perchè l’applicabilità di detta normativa – per quanto riguarda
gli impianti industriali di produzione di beni e servizi, come quello per cui si
procede – non è sottoposta alla condizione della convogliabilità delle
emissioni, che riguarda esclusivamente gli impianti di pubblica utilità, ma si
riferisce a tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissioni. In secondo
luogo il ricorrente denuncia l’erronea applicazione anche dell’art. 674 c.p.,
per la cui configurabilità, trattandosi di reato di pericolo, è sufficiente
che le emissioni superino il limite di normale tollerabilità, con riferimento
all’art. 844 c.c., circostanza, peraltro, che non deve essere accertata dal
giudice necessariamente mediante perizia, ben potendo questi basare il proprio
convincimento su elementi probatori di diversa natura.
Con memoria depositata il 13 gennaio 2004, la
difesa critica l’assunto del ricorrente, in relazione ad entrambe le ipotesi
contravvenzionali contestate, chiedendo il rigetto del gravame. All’odierna
udienza, il P.G. conclude come sopra riportato.
Il ricorso non merita accoglimento.
– In ordine alla prima doglianza, ritiene il
Collegio che l’espressione "emissioni inquinanti convogliate o tecnicamente
convogliatali" di cui all’art. 1 D.P.C.M. 21 luglio 1989 (modificato dal D.P.R.
25 luglio 1991), che delinea l’ambito di applicazione del D.P.R. n. 203 del
1988, vada riferita – come si sostiene nell’impugnato provvedimento- sia agli
impianti di pubblica utilità, sia a quelli industriali o di imprese artigiane.
Non appare condivisibile, infatti, nè sotto il profilo letterale nè sotto
quello logico, la lettura della norma proposta dal ricorrente, secondo cui la
predetta espressione sarebbe riferita invece esclusivamente ai primi, non solo
perchè la struttura del periodo è tale da non legittimare una simile
interpretazione, ma soprattutto perchè il sostantivo "emissioni" è
indubbiamente riferito ad entrambe le tipologie di impianto, che, in carenza di
emissioni, si troverebbero certamente al di fuori dell’ambito applicativo del
D.P.R. n. 203 del 1988. Quindi gli aggettivi "convogliate o tecnicamente
convogliabili", che accompagnano il predetto sostantivo, sono necessariamente
riferiti alle emissioni inquinanti anche degli impianti industriali, le quali,
dunque, in tanto cadono sotto la disciplina del decreto presidenziale "de quo",
in quanto presentino la detta caratteristica. E’ pacifico, inoltre, che
l’accertamento dell’effettivo convogliamento o della convogliabilità tecnica
delle emissioni inquinanti di un impianto è questione di fatto ovviamente
riservata al giudice del merito.
Dopo questa premessa, esaminando il caso di specie,
deve evidenziarsi che la violazione del decreto 203 è stata ipotizzata, come
peraltro lo stesso p.m. puntualizza in chiusura del ricorso, solo con
riferimento al "fronte di cava", e cioè all’insediamento ove vengono estratti i
materiali lapidei, e non all’impianto di frantumazione e commercializzazione
degli stessi. Orbene, con riferimento alla detta area ("fronte di cava"), a
prescindere dalla problematica se essa possa o meno considerarsi "impianto" nel
senso voluto dal legislatore, il Tribunale – con argomentazioni adeguate,
logiche e corrette – ha condiviso la tesi difensiva, supportata dalle perizie
dell’ing. E. e del geologo G., secondo cui non è tecnicamente possibile, allo
stato attuale delle conoscenze tecniche, convogliare le polveri prodotte nell’attività
estrattiva dal brillamento di mine, trattandosi di emissioni "diffuse" che
interessano superfici molto ampie, e per di più localizzate in posti sempre
diversi, man mano che avanzano i lavori di coltivazione della cava. In altri
termini, non sono conosciuti sistemi di captazione capaci di operare su
superfici del genere, per cui le emissioni in questione non possono ritenersi
"tecnicamente convogliabili", donde la inapplicabilità della disciplina del
D.P.R. n. 203 del 1988. In ordine alle violazioni di detto decreto, quindi, non
sussiste il "fumus delicti".
– Per quanto concerne la seconda doglianza,
relativa all’astratta ipotizzabilità della contravvenzione di cui all’art. 674
c.p., il provvedimento impugnato si basa sull’accertata circostanza che le
emissioni "de quibus" non sono mai risultate – a seguito di "vari rilevamenti
effettuati anche da soggetti pubblici"- superiori ai limiti di legge, per cui
eventuale "fastidio alle persone" puo’ trovare ristoro, a detta del Tribunale,
solo in sede civilistica.
Secondo il ricorrente, invece, la circostanza del
mancato superamento degli standards di legge non esclude la sussistenza del
reato, dovendosi far riferimento alla normale tollerabilità delle immissioni,
secondo i parametri civilistici (art. 844 c.c.), ed inoltre lo stesso è
ipotizzabile anche sulla base di dichiarazioni testimoniali, giacchè è
sufficiente l’attitudine delle emissioni a molestare le persone e non è
richiesto un effettivo nocumento.
Ricorda il Collegio che questa Corte ha sovente
ravvisato, in caso di emissioni nell’atmosfera, l’elemento oggettivo del reato
in questione, perchè certamente esse possono ricondursi ad una delle tre
tipologie indicate dalla norma (gas, vapori, fumo). Parimenti è stata ritenuta
la loro capacità offensiva ("atte ad offendere o imbrattare o molestare
persone"); le emissioni, infatti, possono essere idonee ad arrecare molestia
alle persone, posto che la giurisprudenza ha sempre inteso estensivamente il
concetto di molestie, sino a farvi rientrare tutte le situazioni di fastidio,
disagio, disturbo e comunque di "turbamento della tranquillità e della quiete
delle persone", che producono "un impatto negativo, anche psichico,
sull’esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione" (tra
molte: Cass. Sez. 1°, 4 febbraio 1994, n. 1293, Sperotto ed altro; Cass. Sez.
3°, 24 gennaio 1995, n. 771, Rinaldi; Cass. Sez. 1°, 22 gennaio 1996, n. 678,
PM/Viale). Quindi puo’ costituire molestia anche il semplice arrecare alle
persone generalizzata preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla
salute da esposizione a emissioni atmosferiche inquinanti (Cass. Sez. Ili, 7
aprile 1994, n. 6598, Gastaldi).
Il problema maggiore che pone la lettura della
norma, già evidenziatosi dopo l’entrata in vigore della legge antismog del ’66,
è pero’ quello dell’interpretazione dell’inciso "nei casi non consentiti dalla
legge"; si è avvertita cioè, innanzi tutto, l’esigenza di individuare il
rapporto tra l’art. 674 c.p. e le discipline di settore, specificamente la L. n.
615 del 1966 ed il D.P.R. n. 203 del 1988, tenuto presente che il concorso tra
norme speciali in materia ambientale e l’art. 674 c.p. è stato ritenuto
possibile dalla Suprema Corte sia con riferimento all’inquinamento atmosferico
(tra tante, oltre alla sentenza Gastaldi, già menzionata, anche: Sez. 1°, 31
agosto 1994, n. 9357, Turino; Sez. 3°, 26 giugno 1985, n. 6249, Boni), sia con
riferimento all’inquinamento idrico (Sez. 1°, 10 novembre 1998, n. 13278,
Mangione).
L’orientamento giurisprudenziale quasi univoco,
almeno fino a poco tempo fa (tra le decisioni più recenti: Cass. Sez. 1°, 24
novembre 1999, n. 12497, De Gennaro; Sez. 3°, 1° ottobre 1999, n. 11295, Zompa
ed altro; Cass. Sez. 1°, 21 gennaio 1998, n. 739, PM e Tilli; Sez. 1°, 11 aprile
1997, n. 3919, Sartor; Sez. 1°, 27 gennaio 1996, n. 863, Celeghin; Sez. 1°, 6
novembre 1995, n. 11984, Guarnero; Cass. Sez. 3°, 7 aprile 1994, n. 6598, Roz
Gastaldi), è nel senso che, se rientra pacificamente nei "casi non consentiti
dalla legge" il superamento della soglia delle emissioni fissata dalla normativa
di settore, il regolare rilascio dell’autorizzazione amministrativa
all’esercizio di una determinata attività ed il rispetto dei limiti tabellari
non escludono di per sè la configurabilità della contravvenzione codicistica,
in quanto le discipline antinquinamento non hanno legittimato qualsiasi
emissione inferiore ai detti limiti. Pertanto, se l’attività, benchè
autorizzata, produca emissioni eccedenti i limiti di tollerabilità, alla luce
dei parametri indicati dall’art. 844 c.c., ed eliminabili con opportuni
accorgimenti tecnici, è configurabile il reato ex art. 674 c.p., in quanto non
puo’ ammettersi (e dunque è "contra legem" l’esercizio conforme alla regola di
un’attività produttiva implicante la sopportazione di inconvenienti che
eccedono i limiti della normale tollerabilità. La legalità "formale" dell’attività
ed il rispe



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