LEGGE 23 agosto 2004, n.226. Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonchè delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore.
LEGGE 23 agosto 2004, n.226
Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina
dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonchè delega al
Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Sospensione del servizio di leva)
1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, è sostituito dal seguente:
"1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese
a decorrere dal 1 gennaio 2005. Fino al 31 dicembre 2004 sono
chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualità di
ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e
nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La
durata del servizio di leva è quella stabilita dalle disposizioni
vigenti".
Art. 2.
(Modifiche alla ripartizione delle consistenze
del personale volontario di truppa
delle Forze armate)
1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla riga VSP della colonna ESERCITO, il numero: "44.496" è
sostituito dal seguente: "56.281";
b) alla riga VFP della colonna ESERCITO, il numero: "31.363" è
sostituito dal seguente: "19.578";
c) alla riga VSP della colonna MARINA, il numero: "9.400" è
sostituito dal seguente: "10.000";
d) alla riga VFP della colonna MARINA, il numero: "6.524" è
sostituito dal seguente: "5.924".
Art. 3.
(Volontari in ferma prefissata dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 sono istituite le seguenti
categorie di volontari dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica:
a) volontari in ferma prefissata di un anno;
b) volontari in ferma prefissata quadriennale.
Capo II
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATADI UN ANNO
Art. 4.
(Requisiti per il reclutamento)
1. Possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma
prefissata di un anno i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a
venticinque anni;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti
penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari
conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o
d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei
proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
f) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno;
g) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti, nonchè per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
h) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 5.
(Rafferma)
1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto
delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla
tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino
al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere
dal 1 gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente
legge, i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere
ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata
di un anno.
Art. 6.
(Modalità di reclutamento)
1. Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di
un anno nonchè i criteri e le modalità per l'ammissione alla
rafferma annuale sono disciplinati con decreto del Ministro della
difesa.
Art. 7.
(Stato giuridico e avanzamento)
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
all'articolo 22, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in
rafferma annuale si applicano le disposizioni in materia di stato
giuridico previste per i volontari in ferma breve.
2. I volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale
possono conseguire, previo giudizio di idoneità, il grado di
caporale ovvero comune di 1ª classe o aviere scelto, non prima del
compimento del terzo mese dall'incorporazione. I volontari giudicati
non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta,
al compimento del nono mese dall'incorporazione.
Art. 8.
(Trattamento economico)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata
di un anno e in rafferma annuale, di cui al presente capo, è
corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure
percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge,
riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e
dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione
mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio
permanente.
Art. 9.
(Incentivi per favorire il reclutamento
di personale volontario nelle zone tipiche
di reclutamento alpino)
1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti
nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di
reclutamento alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini,
fino al completamento dell'organico. E' assicurata, senza nuovi o
maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto
alpino in ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con
priorità, in fase di prima attuazione, alle regioni dell'arco
alpino.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata
di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini è
attribuito, in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo
8, un assegno mensile di cinquanta euro.
Art. 10.
(Benefici a favore dei volontari)
1. Le disposizioni che prevedono l'attribuzione di benefici non
economici conseguenti all'avere effettuato il servizio militare di
leva si applicano, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori
oneri a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione
del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno.
Capo III
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE
Art. 11.
(Reclutamento)
1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari
in ferma quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno,
ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g)
e h), e degli ulteriori seguenti requisiti:
a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze
armate in qualità di volontario in servizio permanente;
b) età non superiore ai trent'anni compiuti.
2. Sono fatte salve le disposizioni in materia di reclutamento del
personale di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000,
n. 78, e successive modificazioni.
3. Il periodo di ferma del militare, che presenta la domanda di
partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, puo' essere prolungato,
con il consenso dell'interessato, oltre il periodo di ferma o di
rafferma contratto, per il tempo strettamente necessario al
completamento dell'iter concorsuale, nei limiti delle consistenze
previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla
presente legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di
cui all'articolo 25, comma 2, e, a decorrere dal 1 gennaio 2021,
dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge.
4. Se il numero delle domande presentate per la partecipazione ai
concorsi di cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti
messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono
essere banditi concorsi ai quali partecipano cittadini in possesso
dei prescritti requisiti.
Art. 12.
(Rafferma)
1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto
delle consistenze annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla
tabella A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino
al 2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere
dal 1 gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente
legge, i volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere
ammessi,&nbs



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