LEGGE 23 agosto 2004, n.226. Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonchè delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore.

LEGGE 23 agosto 2004, n.226

Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina
dei  volontari  di  truppa  in  ferma  prefissata,  nonchè delega al
Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore.
 
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 (Sospensione del servizio di leva)
1.  Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
                 n. 215, è sostituito dal seguente:
"1.  Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono sospese
a  decorrere  dal  1  gennaio  2005.  Fino  al  31 dicembre 2004 sono
chiamati  a  svolgere  il  servizio  di  leva,  anche  in qualità di
ausiliari  nelle  Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e
nelle  amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La
durata  del  servizio  di leva è quella stabilita dalle disposizioni
                              vigenti".
 
     
                               Art. 2.
           (Modifiche alla ripartizione delle consistenze
                 del personale volontario di truppa
                         delle Forze armate)
1.  Alla  tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  alla  riga  VSP  della  colonna  ESERCITO, il numero: "44.496" è
sostituito dal seguente: "56.281";
b)  alla  riga  VFP  della  colonna  ESERCITO, il numero: "31.363" è
sostituito dal seguente: "19.578";
c)  alla  riga  VSP  della  colonna  MARINA,  il  numero:  "9.400" è
sostituito dal seguente: "10.000";
d)  alla  riga  VFP  della  colonna  MARINA,  il  numero:  "6.524" è
sostituito dal seguente: "5.924".
 
     
                               Art. 3.
            (Volontari in ferma prefissata dell'Esercito,
                  della Marina e dell'Aeronautica)
1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2005  sono  istituite  le seguenti
categorie    di    volontari    dell'Esercito,    della    Marina   e
dell'Aeronautica:
a) volontari in ferma prefissata di un anno;
b) volontari in ferma prefissata quadriennale.
 
     
 
Capo II
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA

DI UN ANNO
                               Art. 4.
                   (Requisiti per il reclutamento)
1.  Possono  partecipare  al  reclutamento  dei  volontari  in  ferma
prefissata di un anno i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b)  età  non  inferiore  a  diciotto anni compiuti e non superiore a
venticinque anni;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e)  assenza  di  sentenze  penali  di condanna ovvero di procedimenti
penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari
conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni,  di  provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o
d'ufficio,    da   precedenti   arruolamenti,   ad   esclusione   dei
proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
f)  idoneità  fisio-psico-attitudinale  per  l'impiego  nelle  Forze
armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno;
g)  esito  negativo  agli  accertamenti  diagnostici  per  l'abuso di
alcool,  per  l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di sostanze
stupefacenti,  nonchè  per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
h) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
     
                               Art. 5.
                             (Rafferma)
1.  Nei  limiti  delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto
delle  consistenze  annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla
tabella  A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino
al  2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere
dal 1 gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8
maggio  2001,  n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente
legge,  i  volontari  in  ferma  prefissata di un anno possono essere
ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della durata
di un anno.
 
     
                               Art. 6.
                     (Modalità di reclutamento)
1.  Le modalità di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di
un  anno  nonchè  i  criteri  e  le  modalità per l'ammissione alla
rafferma  annuale  sono  disciplinati  con decreto del Ministro della
difesa.
 
     
                               Art. 7.
                   (Stato giuridico e avanzamento)
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
all'articolo  22,  ai  volontari  in ferma prefissata di un anno e in
rafferma  annuale  si  applicano  le disposizioni in materia di stato
giuridico previste per i volontari in ferma breve.
2.  I  volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale
possono  conseguire,  previo  giudizio  di  idoneità,  il  grado  di
caporale  ovvero  comune  di 1ª classe o aviere scelto, non prima del
compimento  del terzo mese dall'incorporazione. I volontari giudicati
non  idonei  sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta,
al compimento del nono mese dall'incorporazione.
 
     
                               Art. 8.
                       (Trattamento economico)
1.  A  decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata
di  un  anno  e  in  rafferma  annuale,  di  cui al presente capo, è
corrisposta  una  paga  netta  giornaliera  determinata  nelle misure
percentuali,  previste  dalla tabella B allegata alla presente legge,
riferite  al  valore  giornaliero  dello  stipendio  iniziale lordo e
dell'indennità  integrativa  speciale  costituenti  la  retribuzione
mensile  del  grado  iniziale  dei  volontari  di  truppa in servizio
permanente.
 
     
                               Art. 9.
               (Incentivi per favorire il reclutamento
             di personale volontario nelle zone tipiche
                       di reclutamento alpino)
1.  Gli  aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti
nelle  zone  dell'arco  alpino  e  nelle  altre  regioni  tipiche  di
reclutamento  alpino  sono  destinati,  a domanda, ai reparti alpini,
fino  al  completamento  dell'organico.  E' assicurata, senza nuovi o
maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto
alpino  in  ciascuna  delle  regioni  tipiche  di  reclutamento,  con
priorità,  in  fase  di  prima  attuazione,  alle  regioni dell'arco
alpino.
2.  A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata
di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini è
attribuito,  in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo
8, un assegno mensile di cinquanta euro.
 
     
                              Art. 10.
                  (Benefici a favore dei volontari)
1.  Le  disposizioni  che  prevedono  l'attribuzione  di benefici non
economici  conseguenti  all'avere  effettuato il servizio militare di
leva  si  applicano,  in  quanto  compatibili, senza nuovi o maggiori
oneri  a carico dello Stato, anche con riferimento alla effettuazione
del servizio militare volontario in ferma prefissata di un anno.
 
     
 
Capo III
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE
                              Art. 11.
                           (Reclutamento)
1.  Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari
in  ferma  quadriennale  i  volontari in ferma prefissata di un anno,
ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei
requisiti  di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), g)
e h), e degli ulteriori seguenti requisiti:
a)  idoneità  fisio-psico-attitudinale  per  l'impiego  nelle  Forze
armate in qualità di volontario in servizio permanente;
b) età non superiore ai trent'anni compiuti.
2.  Sono  fatte  salve le disposizioni in materia di reclutamento del
personale  di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000,
n. 78, e successive modificazioni.
3.  Il  periodo  di  ferma  del  militare, che presenta la domanda di
partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, puo' essere prolungato,
con  il  consenso  dell'interessato,  oltre  il periodo di ferma o di
rafferma   contratto,   per   il  tempo  strettamente  necessario  al
completamento  dell'iter  concorsuale,  nei  limiti delle consistenze
previste,  per  gli  anni  2005 e 2006, dalla tabella A allegata alla
presente  legge, per gli anni successivi fino al 2020, dal decreto di
cui  all'articolo  25,  comma  2,  e, a decorrere dal 1 gennaio 2021,
dalla  tabella  A  allegata  al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, come modificata dall'articolo 2 della presente legge.
4.  Se  il  numero  delle domande presentate per la partecipazione ai
concorsi  di  cui al comma 1 risulta inferiore al quintuplo dei posti
messi  a  concorso,  per  i  posti  eventualmente non coperti possono
essere  banditi  concorsi  ai quali partecipano cittadini in possesso
dei prescritti requisiti.
 
     
                              Art. 12.
                             (Rafferma)
1.  Nei  limiti  delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto
delle  consistenze  annuali previste, per gli anni 2005 e 2006, dalla
tabella  A allegata alla presente legge, per gli anni successivi fino
al  2020, dal decreto di cui all'articolo 23, comma 2, e, a decorrere
dal 1 gennaio 2021, dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8
maggio  2001,  n. 215, come modificata dall'articolo 2 della presente
legge,  i  volontari  in ferma prefissata quadriennale possono essere
ammessi,&nbs

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