In arrivo la difesa d’ufficio per le adozioni dei minori. La camera ha dato il via libera al provvedimento prima della pausa estiva.
E’ questa
una delle novità previste dal disegno di legge n. 3048, approvato alla camera
il 15 luglio 2004, sull’estensione del diritto all’assistenza tecnica d’ufficio
anche per i procedimenti davanti al tribunale dei minori. Il testo introduce
nella legislazione in tema di patrocinio a spese dello stato la difesa d’ufficio
obbligatoria anche per i procedimenti in materia di adottabilità dei minori di
cui alla legge n. 184/83 (e in generale per tutti i procedimenti previsti da
tale legge), nonchè per quelli di cui al libro I, titolo IX del codice civile (artt.
336 e 337 c.c.) in materia di potestà genitoriale e di amministrazione dei beni
del minore che si svolgono in camera di consiglio davanti al tribunale dei
minori.
L’innovazione legislativa andrebbe finalmente a colmare il vuoto normativo
lasciato dal Testo unico in materia di spese di giustizia, adottato con dpr n.
115 del 2002, che nella parte III dedicata al patrocinio a spese dello stato (artt.
74, 76, 77) non comprende la garanzia della difesa d’ufficio per tali
procedimenti.
Tale
esclusione, sino a oggi, ha comportato un’evidente menomazione del principio di
effettività del diritto di difesa nei procedimenti di cui agli art. 336 e 337
c.c., discriminando coloro che non possono permettersi un avvocato, in quanto,
la peculiarità delle procedure previste da tali articoli e la delicatezza della
materia del contendere costringe necessariamente i soggetti coinvolti negli
stessi ad avvalersi dell’aiuto di professionisti qualificati.
In
particolare, l’intervento legislativo, dando piena attuazione al principio del
diritto di difesa, per tutti i suddetti procedimenti, introduce una serie di
norme estremamente garantiste, disponendo che le parti in causa non potranno
stare in giudizio se non con l’assistenza di un difensore e che al momento della
costituzione esse dovranno essere avvertite, a pena di nullità, del loro
diritto a nominare un difensore di fiducia secondo le modalità previste dalla
normativa in materia di ammissione al patrocinio a spese dello stato. In ogni
caso, anche in assenza dei presupposti previsti per l’ammissione al gratuito
patrocinio, esse dovranno essere avvertite dell’obbligo di retribuire il
difensore di ufficio nominato in virtù del principio di obbligatorietà della
difesa.
Anche con
riguardo al procedimento di cui all’art. 336 c.c., il nuovo disegno di legge,
sempre in un’ottica garantista, prevede, agli artt. 2, 3 e 4, una totale
revisione dello stesso anche alla luce della novellazione dell’art. 111 della
costituzione che ha reso inadeguate le disposizioni procedurali previste per i
procedimenti in materia di potestà genitoriale (in quanto gli stessi si
svolgono in camera di consiglio). Queste ultime, inoltre, erano anche
eccessivamente generiche limitandosi a individuare l’atto con cui doveva essere
introdotto il procedimento
Le nuove
disposizioni, per contro, al fine di garantire il massimo rispetto al diritto di
difesa, disciplinano minuziosamente tutta la sequenza procedimentale.
Tra le
novità più rilevanti, la fissazione dell’udienza con decreto dei termini entro
cui il ricorso deve essere notificato e dei termini che devono intercorrere tra
la data di notificazione e l’udienza di comparizione. Infine, l’art. 4 del
progetto di legge dispone la modifica del vigente articolo 337 c.c. e
l’introduzione degli artt. 337-bis, ter, quater, quinquies e sexies c.c. che
introducono espressamente per le parti dei procedimenti di cui all’articolo 336
c.c. l’obbligatorietà dell’assistenza di un difensore e la possibilità per le
stesse di nominare un difensore d’ufficio secondo le modalità previste dal T.u.
in materia di spese di giustizia.
Simona
Andreazza, Italia Oggi



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