Piena autonomia gestionale delle Asl nelle spese sanitarie -; CONSIGLIO DI STATO, Sezione V, Sentenza n. 5574 del 23/08/2004
Le Asl hanno piena autonomia gestionale con riguardo alla spesa
sanitaria, nell’ambito delle prerogative ad esse attribuite, ed in ogni caso una
direttiva regionale non puo’ assumere effetti derogatori o di revoca rispetto a
una precedente deliberazione del direttore generale. La quinta Sezione di
Palazzo Spada un principio rilevante in materia di "sussidiarietà", ammettendo
la "prevalenza" della delibera di un direttore generale della Asl, che, nei
limiti in cui se ne riconosca la legittimità, non puo’ essere annullata da un
successivo provvedimento della Regione.
CONSIGLIO DI STATO, Sezione V, Sentenza n. 5574 del 23/08/2004
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso n.
2502/01 R.G. proposto da Istituto Diagnostico “Timpano” S.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Gabriele
D’Ottavio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in
Roma, Via Ottaviano n. 91;
CONTRO
– Azienda
Sanitaria Locale n. 11 di Reggio Calabria, in persona del Direttore Generale pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Demetrio Battaglia, ed elettivamente
domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv. Maria Pia Capozza, Via Maffeo
Pantaloni n. 23;
PER L’ANNULLAMENTO
Della sentenza
resa dal T.A.R. per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n.
1379/2000, pubblicata in data 6 settembre 2000.
Visto il
ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto
di costituzione in giudizio della resistente;
Viste le
memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti
tutti della causa;
Nominato
relatore il Consigliere Michele Corradino;
Uditi alla
pubblica udienza del 30.3.2004 l’avv. D’Ottavio e l’avv. Spinoso per delega
dell’avv. Battaglia come da relativo verbale;
Ritenuto in
fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con sentenza
n. 1379 del 6 settembre 2000 il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, rigettava il ricorso con cui
l’Istituto Diagnostico “Timpano” S.r.l. chiedeva il riconoscimento del diritto
al pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni specialistiche eseguite
in favore degli assistiti del servizio sanitario nazionale in regime di
accreditamento esterno nei mesi di novembre e dicembre 1997, nonchè la condanna
dell’amministrazione al pagamento delle competenze arretrate.
Avverso la
predetta decisione proponeva rituale appello l’Istituto Diagnostico “Timpano”
S.r.l., deducendo, nel merito, l’erroneità della sentenza.
Si è
costituita l’Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Reggio Calabria per resistere
all’appello.
Con memorie
depositate in vista dell’udienza le parti hanno insistito nelle proprie
conclusioni.
Alla pubblica
udienza del 30.3.2004 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione,
come da verbale.
D I R I T T O
L’appello è
infondato.
Il ricorrente
lamenta anzitutto l’erroneità della sentenza impugnata per violazione e falsa
applicazione dell’art. 2, comma 7, l. 549/95, degli artt. 8 e ss. del d.lgs.
502/92, dell’art. 1 l. 662/96 in relazione all’art. 6, comma 5, l. 724/94 e
all’art. 2, comma 8, l. 549/95, nonchè della direttiva regionale della Calabria
prot. n. 27407 del 24.11.1997. In particolare, rileva l’appellante che il
giudice di primo grado non avrebbe dovuto attribuire rilievo all’atto della
A.S.L. n. 11 di determinazione del tetto di spesa per l’anno 1997 per le
prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili dai Centri Convenzionati, in
quanto, a prescindere dalla legittimità dello stesso, la sopraindicata
direttiva della Regione Calabria, di fissazione del limite massimo di spesa per
un importo uguale a quello fatturato dalle strutture accreditate nell’anno 1996,
avrebbe implicitamente revocato il provvedimento dell’A.S.L., prevalendo su di
esso.
La doglianza
non merita accoglimento.
Con delibera
del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 11 di Reggio Calabria n.
1356 dell’8 ottobre 1997 l’Amministrazione resistente, in un’ottica di
contenimento della spesa sanitaria, ha provveduto ad individuare, per l’anno
1997, il limite di spesa in questione, stabilendo, altresi’, che la ripartizione
delle somme ai singoli centri sarebbe avvenuta in base alla media del volume
delle prestazioni dei due anni precedenti. In virtù di tale determinazione, l’A.S.L.
ha versato all’odierna ricorrente l’intero importo stabilito per l’anno 1997,
non provvedendo solo al pagamento di quanto inerente alle prestazioni effettuate
dopo il superamento del budget.
Il giudice di
primo grado, pertanto, ha correttamente stabilito che le censure formulate
dall’Istituto Diagnostico “Timpano” S.r.l. avverso l’operato della A.S.L., al
fine di ottenere pagamenti a tariffa piena di prestazioni che oltrepassavano il
budget previsto, avrebbero dovuto essere rivolte avverso la già citata delibera
n. 1356/97, alla quale la stessa A.S.L. si è poi successivamente uniformata.
Tale ultimo provvedimento, divenuto inoppugnabile perchè non gravato nei
termini di legge, non ha consentito al T.A.R. di valutare l’eventuale
riconoscimento delle pretese economiche del ricorrente.
Nè in
proposito puo’ fondatamente sostenersi, come avanzato dall’appellante, che l’azionabilità
di dette pretese patrimoniali, in quanto diritti soggettivi perfetti, prescinde
dall’impugnativa di provvedimenti formali dell’amministrazione. Infatti la
delibera in questione, in quanto idonea a produrre effetti immediati nella sfera
giuridica dei soggetti interessati, costituendo il presupposto dell’attività
successiva dell’Amministrazione, andava impugnata nei termini decadenziali
previsti in genere per gli atti amministrativi.
Anche lo
specifico rilievo riguardante l’efficacia implicitamente revocatoria nei
confronti del citato provvedimento del D.G. dell’A.S.L. della direttiva della
Regione Calabria n. 27407 del 24.11.1997 va disatteso.
Deve
ritenersi, in proposito, che le Aziende Sanitarie Locali hanno piena autonomia
gestionale con riguardo alla spesa sanitaria, nell’ambito delle prerogative ad
esse attribuite, ed ogni caso una direttiva regionale non puo’ assumere effetti
derogatori o di revoca rispetto ad una precedente deliberazione del Direttore
Generale.
Il Collegio,
infine, con riguardo alla questione relativa all’efficacia nei confronti
dell’odierna ricorrente dell’accordo concluso dalla A.S.L. con i rappresentanti
dei centri convenzionati esterni, osserva che anche tale profilo di ricorso
avrebbe dovuto costituire, semmai, una specifica censura da assumere avverso la
delibera di recepimento da parte dell’Ente sanitario.
2. Alla luce
delle suesposte considerazioni, ed assorbito quant’altro, il ricorso in appello
va rigettato.
3. Sussistono,
comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado
di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (Sezione V) rigetta l’appello in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosi’ deciso in Roma, palazzo
Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 30.3.2004, con
l’intervento dei sigg.ri
Emidio Frascione Presidente,
Goffredo Zaccardi Consigliere,
Claudio Marchitiello Consigliere,
Aniello Cerreto Consigliere,
Michele Corradino Consigliere
estensore.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Michele Corradino
f.to Emidio Frascione
IL SEGRETARIO
f.to Gaetano Navarra
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 23 AGOSTO 2004
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
p. IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi
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