É in dirittura d’arrivo il codice deontologico sulle “centrali rischi” private


Il Garante dispone la
consultazione pubblica sulle nuove disposizioni che interesseranno tutti i
cittadini che accedono al credito al consumo per prestiti, finanziamenti e
dilazioni di pagamento

Si sono
conclusi i lavori preliminari di un importante

codice di deontologia e buona condotta
che dovrà essere a breve
rispettato da tutti coloro che detengono informazioni relative ai numerosi
cittadini che si rivolgono a banche e finanziarie per richiedere un prestito
personale, un mutuo, un finanziamento, una dilazione di pagamento, il
rilascio di una carta di credito, ecc.

Per verificare l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti e le eventuali
situazioni di morosità, sono sorte in passato alcune grandi banche dati
alle quali gli operatori finanziari accedono prima di concedere un prestito,
un mutuo o un finanziamento.

Si tratta di attività finalizzate alla valutazione e al contenimento del
rischio creditizio che hanno determinato, specie in passato, diversi
problemi relativi all’esattezza e alla completezza delle informazioni
relative ai cittadini, ai tempi della loro conservazione in banche dati
accessibili da diversi operatori, alla tempestività con cui eventuali
correzioni e aggiornamenti sono apportati, ad esempio per effetto del
successivo rimborso del debito, ecc.

La delicatezza della materia, e gli effetti che la circolazione di queste
informazioni determina sull’accesso al credito dei cittadini, ha indotto il
legislatore a prevedere una disciplina specifica che, attraverso un codice
deontologico sottoscritto dalle associazioni rappresentative degli
operatori, porterà nelle prossime settimane a rivedere a fondo il
funzionamento delle c.d. "centrali rischi" (art.
117 del d.lg. n. 196/2003
, recante il Codice in materia di protezione
dei dati personali).

I lavori preparatori del codice si sono svolti con la partecipazione di
organismi rappresentativi degli operatori del settore, ed hanno richiesto
un’istruttoria particolarmente impegnativa.

Ne è scaturito uno schema elaborato di regole di comportamento che, a norma
di legge, costituiranno condizione essenziale per la liceità e la
correttezza dei trattamenti di dati personali effettuati dalle società e
dagli enti privati che gestiscono centralmente i sistemi di informazioni
creditizie, come pure dagli istituti di credito e finanziari che li
utilizzano ai fini del rilascio alla clientela di prestiti personali, mutui
o finanziamenti per l’acquisto di beni di consumo (es.: un’autovettura, un
elettrodomestico, ecc.).

Su questo schema il Garante apre una consultazione pubblica ai sensi dell’art.
12
 del Codice (d.lg. n. 196/2003), per raccogliere osservazioni
da parte di soggetti interessati che saranno anch’esse pubblicate su questo
sito. A tal fine sarà pubblicato un sintetico avviso anche sulla
Gazzetta Ufficiale
.

I nuovi sistemi di informazione creditizie in materia di affidabilità e
puntualità nei pagamenti saranno quindi basati su nuove regole che
introducono significative garanzie con particolare riguardo a:

  • una
    maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori attraverso modulistiche
    ed informazioni più chiare ed agevolmente disponibili, nonchè l’invio di
    avvisi puntuali sulla possibilità di registrazione dei dati nei sistemi;

  • il
    funzionamento dei sistemi che registrano e forniscono informazioni su
    richieste e rapporti di finanziamento, anche in relazione a ritardi nei
    pagamenti (le c.d. morosità) o a situazioni più gravi di mancato
    rimborso del credito (con distinzione tra dati c.d. positivi e negativi);

  • le
    esclusive finalità di tutela del credito per cui tali sistemi possono
    essere consultati, le categorie di soggetti che possono partecipare a
    questi ampi circuiti informativi (banche, società finanziarie, società
    di leasing, ecc.) e le modalità circoscritte con le quali gli
    stessi potranno accedere ai dati, nonchè le specifiche misure da assumere
    per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;

  • i
    tempi per segnalare le morosità (solo dopo alcuni mesi o in caso di
    mancato pagamento di più rate in modo da evitare anche registrazioni di
    dati causate da errori o disguidi) e per conservare nei predetti sistemi i
    dati positivi e negativi, con la previsione di diversi periodi temporali,
    più brevi o più lunghi, a seconda che le morosità siano state sanate
    dall’interessato o permangano situazioni più gravi di mancata
    restituzione del finanziamento;

  • le
    procedure adottate per semplificare l’esercizio da parte degli interessati
    dei diritti di accesso, rettifica o cancellazione dei dati e per garantire
    il tempestivo riscontro da parte degli operatori del settore;

  • i
    principi da rispettare in caso di uso di particolari tecniche di
    elaborazione di giudizi o punteggi sul grado di affidabilità e
    solvibilità della clientela (il c.d. credit scoring) e di
    acquisizione di dati provenienti anche da altri registri, banche dati o
    archivi di fonte pubblica.

L’Autorità
rende quindi pubblico il testo preliminare del codice, sottoposto al parere
delle associazioni dei consumatori riunite nel Consiglio nazionale dei
consumatori ed Utenti-CNCU presso il Ministero delle attività produttive
che si esprimerà entro metà settembre.

Si invita a far pervenire ogni eventuale osservazione al riguardo entro il
15 settembre prossimo esclusivamente all’indirizzo

codici@garanteprivacy.it
.

Le osservazioni pervenute saranno altresi’ esaminate nei successivi incontri
con i soggetti partecipanti ai lavori, in vista della stesura del testo
finale del codice.

 

https://www.litis.it

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