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Si sono
conclusi i lavori preliminari di un importante
codice di deontologia e buona condotta che dovrà essere a breve
rispettato da tutti coloro che detengono informazioni relative ai numerosi
cittadini che si rivolgono a banche e finanziarie per richiedere un prestito
personale, un mutuo, un finanziamento, una dilazione di pagamento, il
rilascio di una carta di credito, ecc.
Per verificare l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti e le eventuali
situazioni di morosità, sono sorte in passato alcune grandi banche dati
alle quali gli operatori finanziari accedono prima di concedere un prestito,
un mutuo o un finanziamento.
Si tratta di attività finalizzate alla valutazione e al contenimento del
rischio creditizio che hanno determinato, specie in passato, diversi
problemi relativi all’esattezza e alla completezza delle informazioni
relative ai cittadini, ai tempi della loro conservazione in banche dati
accessibili da diversi operatori, alla tempestività con cui eventuali
correzioni e aggiornamenti sono apportati, ad esempio per effetto del
successivo rimborso del debito, ecc.
La delicatezza della materia, e gli effetti che la circolazione di queste
informazioni determina sull’accesso al credito dei cittadini, ha indotto il
legislatore a prevedere una disciplina specifica che, attraverso un codice
deontologico sottoscritto dalle associazioni rappresentative degli
operatori, porterà nelle prossime settimane a rivedere a fondo il
funzionamento delle c.d. "centrali rischi" (art.
117 del d.lg. n. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione
dei dati personali).
I lavori preparatori del codice si sono svolti con la partecipazione di
organismi rappresentativi degli operatori del settore, ed hanno richiesto
un’istruttoria particolarmente impegnativa.
Ne è scaturito uno schema elaborato di regole di comportamento che, a norma
di legge, costituiranno condizione essenziale per la liceità e la
correttezza dei trattamenti di dati personali effettuati dalle società e
dagli enti privati che gestiscono centralmente i sistemi di informazioni
creditizie, come pure dagli istituti di credito e finanziari che li
utilizzano ai fini del rilascio alla clientela di prestiti personali, mutui
o finanziamenti per l’acquisto di beni di consumo (es.: un’autovettura, un
elettrodomestico, ecc.).
Su questo schema il Garante apre una consultazione pubblica ai sensi dell’art.
12 del Codice (d.lg. n. 196/2003), per raccogliere osservazioni
da parte di soggetti interessati che saranno anch’esse pubblicate su questo
sito. A tal fine sarà pubblicato un sintetico avviso anche sulla
Gazzetta Ufficiale.
I nuovi sistemi di informazione creditizie in materia di affidabilità e
puntualità nei pagamenti saranno quindi basati su nuove regole che
introducono significative garanzie con particolare riguardo a: |
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