Onere della prova per l’acquirente – CASSAZIONE CIVILE, Sentenza n. 13116/2004
Con la sentenza
n. 13116/04 la Cassazione chiarisce alcuni importanti principi su un duplice
versante. Da un lato, sulla nozione di controdichiarazione nell’ambito
dell’accordo simulatorio (individuandone i limiti oggettivi e soggettivi).
Dall’altro lato, circa il contenuto della prova che il convenuto in un’azione
revocatoria deve offrire a fondamento dell’asserita inscientia decoctionis (cioè,
la non conoscenza dello stato di dissesto dell’impresa contraente), allorchè ad
agire (ai sensi dell’articolo 67, comma 1, n. 1 della legge fallimentare) sia il
curatore del fallimento del socio (ovvero dei soci) dichiarato in "estensione"
al fallimento di una società di persone. Nel caso esaminato dai giudici di
legittimità, il curatore aveva richiesto la declaratoria di inefficacia di una
compravendita immobiliare, sottolineando la sproporzione del corrispettivo
rispetto al valore effettivo del bene. L’acquirente, convenuto nell’azione
revocatoria, si era difeso assumendo di avere in realtà corrisposto un prezzo
congruo, ben superiore a quello risultante dal rogito, e a suo dire emergente
dalla controdichiarazione risultante (quanto alla prova) da una serie di
documenti. Ora, quanto al primo profilo la Cassazione ha anzitutto enunciato il
principio secondo il quale, ai fini di ritenere esistente l’accordo simulatorio
in ordine al prezzo, l’atto dissimulato deve, sul piano soggettivo, provenire da
tutti i soggetti che abbiano sottoscritto il negozio simulato. Ci deve dunque
essere, ad avviso della Corte, una identità soggettiva, in difetto della quale
sarebbe giuridicamente corretto assumere l’esistenza del negozio dissimulato.
Quanto al profilo oggettivo, la Corte aggiunge che l’accordo dissimulato deve
porsi in un rapporto di contestualità rispetto al negozio simulato e che, al
limite (ferma restando l’identità soggettiva), il negozio dissimulato potrebbe
risultare documentalmente anche da atti diversi, purchè tra loro coerenti e
connotati dalla medesima contestualità. Tali principi vengono affermati con
chiarezza dove si evidenzia che “se è vero che la pattuizione di un
corrispettivo, maggiore di quello indicato nell’atto impugnato, puo’ essere
provata, sia pure solo documentalmente, altrettanto vero è che il documento
deve provenire da entrambe le parti, poichè la volontà di esse e non di una
sola deve risultare documentalmente, anche attraverso atti diversi, purchè
l’uno con l’altro coerente e tutti opponibili alla Curatela, in quanto assistiti
da data certa anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento”. Quanto alla
prova della inscientia decoctionis, la Corte riafferma che, relativamente agli
atti sospetti di cui al comma 1 dell’articolo 67 della legge fallimentare, essa
incombe sul convenuto nell’azione revocatoria, potendosi giovare la curatela
della presunzione di conoscenza offerta dalla norma. E tale prova, prosegue la
Corte, allorchè l’atto contestato sia stato posto in essere da un socio
illimitatamente responsabile di una società di persone (quindi dichiarato
fallito in estensione), ricomprende sia la non conoscenza dello stato di
insolvenza della società, sia la non conoscenza della qualità di socio. Nel
senso che, laddove l’ignoranza della qualità di socio in capo alla parte
disponente sia obbiettivamente provata con elementi plausibili, diventa persino
irrilevante indagare sulla conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla
società fallita. Entrambi i principi, come si puo’ vedere, offrono agli
operatori del diritto un valido precedente al quale riferirsi, nell’interpretare
situazioni che, come quella posta a base della decisione della Corte, di sovente
si presentano nella prassi.
Roberto Marinoni, Il Sole 24 Ore



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