Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera. DECRETO 26 luglio 2004, n. 231
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 26 luglio 2004, n.231
Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
e
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994,
n. 561, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 1994, n. 655;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
5 agosto 2002, n. 218, adottato di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, recante: «Regolamento di sicurezza
per le navi abilitate alla pesca costiera.»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
25 febbraio 2003, n. 54, adottato di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, recante: «Regolamento concernente
modifiche al decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218»;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante:
«Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature
radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il
reciproco riconoscimento della loro conformita»;
Rilevata la necessità di apportare alcune modifiche al predetto
regolamento;
Considerato che il Ministero delle comunicazioni ha favorevolmente
valutato l'estensione alla pesca costiera degli apparati
radiotelefonici a chiamata selettiva digitale (DSC) di tipo
semplificato classe «D» ed «E» di cui al decreto legislativo n. 269
del 2001;
Ritenuta l'opportunità di assimilare le unità asservite agli
impianti di pesca a quelle adibite alla pesca costiera;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 9108 del 17 maggio 2004;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Nell'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, dopo la parola «locale,» sono
inserite le seguenti: «nonchè alle navi e galleggianti di 5ª
categoria destinati stabilmente al servizio di impianti di pesca,».
Art. 2.
1. Nell'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Alle navi ed ai galleggianti di 5ª categoria, destinati
stabilmente al servizio di impianti da pesca realizzati all'interno
di lagune, nelle foci dei fiumi o nelle rade, il presente regolamento
si applica con le limitazioni di cui al comma 1, a prescindere dalla
stazza.».
Art. 3.
1. L'articolo 11, comma 7, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, è sostituito
dal seguente:
«7. Le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata con
limitazione al solo mare Adriatico, cosi' come individuato
dall'Organizzazione Idrografica Internazionale di Monaco nella linea
congiungente Capo Santa Maria di Leuca (39°47'40" N - 018°22'05" E)
con Lumi i Butrintit (39°45'10" N - 019°59' E), sulle coste albanesi,
devono essere dotate di zattere di salvataggio di capacità
sufficiente per tutte le persone a bordo. L'Amministrazione, sentito
l'ente tecnico, puo' inoltre esentare le unità esistenti
dall'obbligo di essere dotate di un battello di emergenza qualora, in
relazione alle caratteristiche costruttive dell'unità,
l'installazione di tale battello appaia non necessaria o non
ragionevole.».
Art. 4.
1. L'articolo 14, comma 3, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, è sostituito
dal seguente:
«3. Le navi di lunghezza uguale o superiore a 24 metri devono
essere dotate di due salvagente anulari muniti di luce ad accensione
automatica e di boetta fumogena e di due salvagente anulari, uno per
lato, dotati di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.».
Art. 5.
1. L'articolo 28 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, è sostituito dal seguente:
«1. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda
inferiore a 30 tonnellate devono essere dotate di:
a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF);
b) un EPIRB satellitare (406 Mhz).».
2. Fino al 31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda
uguale o superiore a 30 tonnellate devono essere dotate di:
a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF);
b) un EPIRB satellitare (406 Mhz);
c) stazione radiotelefonica ad onde ettometriche, se effettuano
navigazione oltre 20 miglia dalla costa.
3. Gli apparati previsti dai commi precedenti devono essere di
tipo idoneo secondo la normativa vigente.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le unità da pesca che
effettuano navigazione oltre tre miglia dalla costa devono essere
dotate degli apparati radio prescritti al capitolo IX dell'allegato
al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, in relazione al tipo
di navigazione effettuata nelle diverse aree di mare individuate da
tale capitolo. In alternativa:
a) le unità da pesca che effettuano navigazione nell'area di
mare A1, come individuata dal capitolo IX dell'allegato al decreto
legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, devono essere dotate di un
apparato radio VHF in grado di trasmettere e ricevere:
«1) in DSC "classe D" sulla frequenza di 156,525 MHz (canale
70). Deve essere possibile avviare la trasmissione dell'allarme di
soccorso sul canale 70 dalla posizione dalla quale la nave viene
normalmente comandata;»;
«2) in radiotelefonia sulle frequenze di 156,300 MHz (canale
6), 156,650 MHz (canale 13) e 156,800 MHz (canale 16);»;
b) le unità da pesca che effettuano navigazione nell'area di
mare A2, come individuata dal capitolo IX dell'allegato al decreto
legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, devono essere dotate, in
aggiunta agli apparati di cui alla lettera a), almeno di una
installazione radio in MF in grado di trasmettere e ricevere, ai fini
del soccorso e della sicurezza, sulle frequenze 2187.5 kHz impiegando
il DSC «classe E» e 2182 kHz impiegando la radiotelefonia. La nave
deve, inoltre, essere in grado di trasmettere e ricevere
radiocomunicazioni di carattere generale impiegando la radiotelefonia
almeno sulle frequenze di lavoro nelle bande comprese fra 1605 kHz e
4000 kHz;
c) le unità da pesca alle quali si applicano le lettere a) e b),
qualora abilitate alla navigazione oltre sei miglia dalla costa,
devono essere dotate anche di un EPIRB 406 Mhz.
5. Le unità da pesca esistenti di cui alla presente Sezione
possono essere dotate, in relazione all'area di navigazione in cui
operano, delle dotazioni elencate al comma 4, anche prima della data
del 1° gennaio 2005.
6. Le aree di mare A1 ed A2 indicate nel comma 4, lettere a) e
b), devono essere specificate nel certificato delle annotazioni di
sicurezza.
7. Gli apparati previsti dai precedenti commi del presente
articolo devono essere di tipo approvato ovvero di tipo conforme alla
direttiva CE 1999/05, attuata con decreto legislativo 9 maggio 2001,
n. 269.
8. Le navi dotate di apparato «blue box» in grado di inviare i
messaggi di allarme tramite INMARSAT, previo parere favorevole del
Ministero delle comunicazioni, possono essere esentate dall'obbligo
di avere in dotazione l'EPIRB 406 Mhz.
9. Le norme tecniche per l'installazione a bordo degli apparati
radioelettrici sono stabilite dal Ministero delle comunicazioni.
10. Il presente articolo si applica alle navi esistenti,
abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera
ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, a decorrere dal
1° gennaio 2005.».
Art. 6.
1. Nell'articolo 30 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Il decreto 22 giugno 1982, limitatamente all'articolo 22,
continua ad essere applicato alle sole navi esistenti abilitate alla
pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20
miglia dalla costa fino al 31 dicembre 2004».
Art. 7.
2. L'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 5 agosto 2002, n. 218, è sostituito dal seguente:
«Allegato 1
(previsto dall'articolo 4)
EQUIPAGGIAMENTI MARITTIMI DI «TIPO APPROVATO»
I seguenti equipaggiamenti marittimi devono essere di tipo
approvato:
1. battelli di emergenza;
2. boette fumogene per salvagente anulari;
3. boette luminose ad accensione automatica alimentate a pile
elettriche per salvagente anulari;
4. bussole magnetiche;
5. cinture di salvataggio;
6. dotazioni radioelettriche di cui al comma 4 dell'articolo 28;
7. estintori di incendio portatili;
8. ganci idrostatici;
9. imbarcazioni di salvataggio;
10. indumenti per la protezione termica;
11. luci per cinture di salvataggio;
12. razzi a paracadute a luce rossa;
13. salvagente anulari;
14. segnali a mano a luce rossa;
15. tute d'immersione;
16. zattere di salvataggio gonfiabili;
17. zattere di salvataggio rigide.».
Art. 8.
1. Le unità da pesca esistenti e destinate alla demolizione entro
i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto, continuano ad essere assoggettate, in materia di dotazioni
radioelettriche, alle disposizioni applicabili a tale data.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 26 luglio 2004
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro
delle comunicazioni
Gasparri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 7, foglio n. 314



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