Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera. DECRETO 26 luglio 2004, n. 231


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 luglio 2004, n.231
 

Regolamento  recante  integrazioni  e  modifiche  al  regolamento  di
sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera.

          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
                                  e
                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

  Visto  l'articolo  2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994,
n.   561,   convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla  legge
30 novembre 1994, n. 655;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
5 agosto  2002,  n.  218,  adottato di concerto con il Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali, recante: «Regolamento di sicurezza
per le navi abilitate alla pesca costiera.»;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
25 febbraio  2003,  n. 54, adottato di concerto con il Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali,  recante: «Regolamento concernente
modifiche al decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218»;
  Visto  il  decreto  legislativo  9 maggio  2001,  n.  269, recante:
«Attuazione  della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature
radio,  le  apparecchiature  terminali  di  telecomunicazione  ed  il
reciproco riconoscimento della loro conformita»;
  Rilevata  la  necessità  di apportare alcune modifiche al predetto
regolamento;
  Considerato  che il Ministero delle comunicazioni ha favorevolmente
valutato    l'estensione   alla   pesca   costiera   degli   apparati
radiotelefonici   a   chiamata   selettiva  digitale  (DSC)  di  tipo
semplificato  classe  «D» ed «E» di cui al decreto legislativo n. 269
del 2001;
  Ritenuta  l'opportunità  di  assimilare  le  unità asservite agli
impianti di pesca a quelle adibite alla pesca costiera;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2004;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 9108 del 17 maggio 2004;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

  1.  Nell'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti  5 agosto  2002, n. 218, dopo la parola «locale,» sono
inserite  le  seguenti:  «nonchè  alle  navi  e  galleggianti  di 5ª
categoria destinati stabilmente al servizio di impianti di pesca,».

      
                               Art. 2.

  1.  Nell'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, è aggiunto il seguente comma:
    «2-bis.  Alle  navi ed ai galleggianti di 5ª categoria, destinati
stabilmente  al  servizio di impianti da pesca realizzati all'interno
di lagune, nelle foci dei fiumi o nelle rade, il presente regolamento
si  applica con le limitazioni di cui al comma 1, a prescindere dalla
stazza.».

      
                               Art. 3.

  1.   L'articolo  11,  comma  7,  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, è sostituito
dal seguente:
    «7.  Le  navi  abilitate  alla  pesca  costiera  ravvicinata  con
limitazione   al   solo   mare   Adriatico,  cosi'  come  individuato
dall'Organizzazione  Idrografica Internazionale di Monaco nella linea
congiungente  Capo  Santa Maria di Leuca (39°47'40" N - 018°22'05" E)
con Lumi i Butrintit (39°45'10" N - 019°59' E), sulle coste albanesi,
devono   essere   dotate  di  zattere  di  salvataggio  di  capacità
sufficiente  per tutte le persone a bordo. L'Amministrazione, sentito
l'ente   tecnico,   puo'   inoltre   esentare   le  unità  esistenti
dall'obbligo di essere dotate di un battello di emergenza qualora, in
relazione     alle     caratteristiche    costruttive    dell'unità,
l'installazione   di  tale  battello  appaia  non  necessaria  o  non
ragionevole.».

      
                               Art. 4.

  1.   L'articolo  14,  comma  3,  del  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, è sostituito
dal seguente:
    «3.  Le  navi  di  lunghezza uguale o superiore a 24 metri devono
essere  dotate di due salvagente anulari muniti di luce ad accensione
automatica  e di boetta fumogena e di due salvagente anulari, uno per
lato, dotati di sagola galleggiante lunga almeno 30 metri.».

      
                               Art. 5.

  1.  L'articolo  28  del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, è sostituito dal seguente:
    «1.  Fino  al  31 dicembre 2004, le navi da pesca di stazza lorda
inferiore a 30 tonnellate devono essere dotate di:
      a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF);
      b) un EPIRB satellitare (406 Mhz).».
    2.  Fino  al  31 dicembre  2004, le navi da pesca di stazza lorda
uguale o superiore a 30 tonnellate devono essere dotate di:
      a) stazione radiotelefonica ad onde metriche (VHF);
      b) un EPIRB satellitare (406 Mhz);
      c) stazione radiotelefonica ad onde ettometriche, se effettuano
navigazione oltre 20 miglia dalla costa.
    3.  Gli  apparati  previsti dai commi precedenti devono essere di
tipo idoneo secondo la normativa vigente.
    4.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2005  le  unità  da pesca che
effettuano  navigazione  oltre  tre  miglia dalla costa devono essere
dotate  degli  apparati radio prescritti al capitolo IX dell'allegato
al decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, in relazione al tipo
di  navigazione  effettuata nelle diverse aree di mare individuate da
tale capitolo. In alternativa:
      a)  le  unità da pesca che effettuano navigazione nell'area di
mare  A1,  come  individuata dal capitolo IX dell'allegato al decreto
legislativo  18 dicembre  1999,  n.  541,  devono essere dotate di un
apparato radio VHF in grado di trasmettere e ricevere:
      «1)  in  DSC  "classe D" sulla frequenza di 156,525 MHz (canale
70).  Deve  essere  possibile avviare la trasmissione dell'allarme di
soccorso  sul  canale  70  dalla  posizione dalla quale la nave viene
normalmente comandata;»;
      «2)  in  radiotelefonia  sulle frequenze di 156,300 MHz (canale
6), 156,650 MHz (canale 13) e 156,800 MHz (canale 16);»;
      b) le  unità  da pesca che effettuano navigazione nell'area di
mare  A2,  come  individuata dal capitolo IX dell'allegato al decreto
legislativo  18 dicembre  1999,  n.  541,  devono  essere  dotate, in
aggiunta  agli  apparati  di  cui  alla  lettera  a),  almeno  di una
installazione radio in MF in grado di trasmettere e ricevere, ai fini
del soccorso e della sicurezza, sulle frequenze 2187.5 kHz impiegando
il  DSC  «classe  E» e 2182 kHz impiegando la radiotelefonia. La nave
deve,   inoltre,   essere   in   grado   di  trasmettere  e  ricevere
radiocomunicazioni di carattere generale impiegando la radiotelefonia
almeno  sulle frequenze di lavoro nelle bande comprese fra 1605 kHz e
4000 kHz;
    c) le unità da pesca alle quali si applicano le lettere a) e b),
qualora  abilitate  alla  navigazione  oltre  sei miglia dalla costa,
devono essere dotate anche di un EPIRB 406 Mhz.
    5.  Le  unità  da  pesca  esistenti di cui alla presente Sezione
possono  essere  dotate,  in relazione all'area di navigazione in cui
operano,  delle dotazioni elencate al comma 4, anche prima della data
del 1° gennaio 2005.
    6.  Le  aree  di mare A1 ed A2 indicate nel comma 4, lettere a) e
b),  devono  essere  specificate nel certificato delle annotazioni di
sicurezza.
    7.  Gli  apparati  previsti  dai  precedenti  commi  del presente
articolo devono essere di tipo approvato ovvero di tipo conforme alla
direttiva  CE 1999/05, attuata con decreto legislativo 9 maggio 2001,
n. 269.
    8.  Le  navi  dotate di apparato «blue box» in grado di inviare i
messaggi  di  allarme  tramite INMARSAT, previo parere favorevole del
Ministero  delle  comunicazioni, possono essere esentate dall'obbligo
di avere in dotazione l'EPIRB 406 Mhz.
    9.  Le  norme tecniche per l'installazione a bordo degli apparati
radioelettrici sono stabilite dal Ministero delle comunicazioni.
    10.   Il  presente  articolo  si  applica  alle  navi  esistenti,
abilitate   alla   pesca   costiera  locale  e  alla  pesca  costiera
ravvicinata   entro  le  20  miglia  dalla  costa,  a  decorrere  dal
1° gennaio 2005.».

      
                               Art. 6.

  1. Nell'articolo 30 del decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, è aggiunto il seguente comma:
    «2-bis. Il decreto 22 giugno 1982, limitatamente all'articolo 22,
continua  ad essere applicato alle sole navi esistenti abilitate alla
pesca  costiera  locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20
miglia dalla costa fino al 31 dicembre 2004».

      
                               Art. 7.

  2.  L'allegato 1 al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 5 agosto 2002, n. 218, è sostituito dal seguente:

                                                          «Allegato 1
                                           (previsto dall'articolo 4)

            EQUIPAGGIAMENTI MARITTIMI DI «TIPO APPROVATO»

  I   seguenti   equipaggiamenti  marittimi  devono  essere  di  tipo
approvato:
    1. battelli di emergenza;
    2. boette fumogene per salvagente anulari;
    3.  boette  luminose  ad  accensione automatica alimentate a pile
elettriche per salvagente anulari;
    4. bussole magnetiche;
    5. cinture di salvataggio;
    6. dotazioni radioelettriche di cui al comma 4 dell'articolo 28;
    7. estintori di incendio portatili;
    8. ganci idrostatici;
    9. imbarcazioni di salvataggio;
    10. indumenti per la protezione termica;
    11. luci per cinture di salvataggio;
    12. razzi a paracadute a luce rossa;
    13. salvagente anulari;
    14. segnali a mano a luce rossa;
    15. tute d'immersione;
    16. zattere di salvataggio gonfiabili;
    17. zattere di salvataggio rigide.».

      
                               Art. 8.

  1.  Le unità da pesca esistenti e destinate alla demolizione entro
i  due  anni  successivi  alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  continuano  ad essere assoggettate, in materia di dotazioni
radioelettriche, alle disposizioni applicabili a tale data.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 26 luglio 2004

                  Il Ministro delle infrastrutture
                           e dei trasporti
                               Lunardi

                     Il Ministro delle politiche
                        agricole e forestali
                              Alemanno

                             Il Ministro
                         delle comunicazioni
                              Gasparri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2004

Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 7, foglio n. 314

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed