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LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Bologna con sentenza in
data 9/10/2002, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forli’,
con la quale R.C. era stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt.
572 (capo A) e 582- 585- 577 (capo B) c.p., ritenuto il fatto di cui al capo
b) come aggravante del reato al capo a) ex art. 572 cpv, rideterminava la
pena inflitta, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti
sull’aggravante, in mesi otto di reclusione, confermando nel resto.
Era ascritto all’imputato di aver maltrattato
la moglie Z. C. con reiterate percosse, e da ultimo cagionandole lesioni,
consistenti in trauma contusivo alla regione auricolare destra, nonchè la
figlia V. con reiterate percosse e ingiurie, rivolgendole più volte
l’espressione puttanella.
Nel replicare alle censure mosse nei motivi di
appello, la Corte di merito, pur dando atto che il tema delle lesioni non
aveva avuto adeguato approfondimento, avendo la Z. precisato di avere in
precedenza sofferto di disturbi all’orecchio, e sottolineando che,
nonostante il giudice di primo grado avesse fatto riferimento ad un quadro
di vinta familiare agghiacciante, non poteva dalle risultanze processuali
evincersi un quadro univoco, osservava tuttavia che il reato di
maltrattamenti era da ritenersi comunque integrato alla stregua delle accuse
della parte offesa.
Rilevava infine che le dedotte violazioni
procedurali in tema di conduzione dell’esame testimoniale non comportavano
nullità alcuna della sentenza impugnata.
Avverso tale decisione ricorre l’imputato a
mezzo del suo difensore e deduce con il primo motivo la violazione della
legge penale in riferimento all’art. 572 c.p., e della legge processuale in
riferimento all’art. 190 c.p.p., nonchè la palese illogicità della
motivazione.
Dopo aver accennato alla inutilizzabilità
della prova testimoniale ex artt. 506- 499 c.p.p., per effetto dell’abnormità
del metodo di conduzione dell’esame da parte del primo giudice, osservava
che era mancata innanzi tutto la verifica dell’attendibilità della parte
offesa, l’unica fonte probatoria del processo, che aveva proposto un quadro
familiare apocalittico, non suffragato da alcun riscontro.
Pur avendo avanzato dubbi sulla sussistenza
delle lesioni provocate dall’imputato e sulla univocità del quadro
probatorio, e sottolineato la coincidenza tra la presentazione della querela
e la manifestata intenzione della donna di volersi separare, il giudice di
secondo grado, con un salto iperbolico e contraddittorio con il precedente
argomentare, era giunto alla conclusione laconica e perentoria che il reato
di maltrattamenti era da ritenersi integrato, fondando tale giudizio sulla
assunzione da parte dell’imputato del modello di capofamiglia, comportamento
questo, che non poteva costituire di per se motivo di addebito di carattere
penale, e tanto meno costituire lesione del bene giuridico tutelato dalla
norma penale ex art. 572.
Anche l’addebito di maltrattamenti in danno
della figlia maggiorenne, ad avviso della difesa, era rimasto privo di
riscontri, ne sul punto era stata spesa una sola parola da parte dei giudici
del merito.
L’unico episodio emerso in dibattimento, per
cui le liti tra i coniugi traevano spunto dalle richieste del padre alla
figlia V. di collaborare con la madre nella conduzione domestica e dalle
risposte poco garbate di quest’ultima, non poteva di per se condurre
all’ipotesi criminosa de qua.
Anche per quanto riguardava i reato al capo b),
correttamente assorbito nel capo a), era mancato il doveroso approfondimento
sotto l’aspetto probatorio, che la stesa corte di merito non aveva mancato
di sottolineare.
Eccepisce ancora con il secondo motivo la
mancata assunzione di prova decisiva e la violazione degli artt. 190- 199
c.p., avendo la corte di merito, nonostante il riferimento a quel quadro non
univoco, omesso di dar conto del diniego alla richiesto richiesta di
escutere i tre figli, tutti maggiorenni e capaci, la V. addirittura parte
offesa, avente l’obbligo di testimoniare, che avrebbero potuto arrecare un
serio contributo probatorio, nonchè rinunciato alla ricerca della verità,
violando quindi le più elementari regole procedurali.
Quanto alla eccezione di inutilizzabilità
della prova testimoniale, va richiamato il principio già espresso da questa
Corte, e qui pienamente condiviso, che la generica doglianza sul modo di
conduzione del dibattimento da pare del presidente del collegio, il qual
avrebbe condizionato le deposizioni testimoniali, mediante interventi senza
il rispetto delle regole del contraddittorio, non puo’ conseguire alcun
risultato utile in sede di impugnazione, prescindendo dalla considerazione
che la violazione dell’art. 506 c.p.p. non è sanzionata a pena di nullità
da alcuna norma, onde ogni eventuale questione deve essere immediatamente
contestata dalle parti e formalizzata nel corso del dibattimento, e la
decisione o la mancata decisione sull’incidente puo’ assumere rilevanza nel
giudizio di impugnazione, solo in quanto si accerti che essa abbia
comportato la lesione dei diritti delle parti o viziato la decisione (Cass.
Sez. VI 27/1/00 n. 909 rv. 216626).
Il che non sembra essersi verificato nel caso
in esame.
E’ fondato e va accolto il motivo della
manifesta illogicità della motivazione, in esso assorbito quello della
mancata assunzione di prova decisiva.
E’ evidente infatti il salto logico nel
percorso motivazionale seguito dalla corte territoriale nel confermare il
giudizio di colpevolezza dell’imputato in ordine al reato di maltrattamenti,
in esso assorbito come aggravante il delitto di lesioni.
Il giudice del gravame invero innanzi tutto
dubita dell’entità delle lesioni procurate alla parte offesa nell’unico
episodio accertato, ricordando che la donna aveva riferito che in passato
aveva già sofferto di disturbi auricolari, per poi concludere che il tema
non aveva avuto il necessario approfondimento.
Quindi osserva che, a fronte di una motivazione
del giudice di primo grado, che aveva definito come agghiacciante il quadro
di vita familiare, descritto nella deposizione della Z., il quadro
probatorio non poteva definirsi univoco, avuto riguardo alla coincidenza tra
la presentazione della querela e la determinazione della donna di volersi
separare dal marito, ai motivi dei frequenti litigi, dovuti alle pretese del
padre di costringere la figlia V. a collaborare alla conduzione domestica e
alle risposte poco garbate di quest’ultima, alla scelta degli altri due
figli di andare a vivere con il padre, dopo la separazione dei genitori,
allo sforzo di lavoro profuso dall’imputato per migliorare il tenore di vita
familiare.
Sulla base di queste premesse giunge poi
incoerentemente ad affermare che il reato di maltrattamenti doveva coque
ritenersi integrato alla stregua delle dichiarazioni della parte lesa, che
aveva testimoniato il carattere ricorrente di una condotta oggettivamente
grave, perchè espressione di intemperanza intrafamiliare, e replica di un
modo di fare violento e manesco, posta in essere dall’imputato, ed
inquadrata come assimilazione del modello del marito- padre- capofamiglia
dispotico.
Nessun accenno alla prova della condotta
abituale, estrinsecatesi in una pluralità di atti, volti a ledere l’integrità
fisica e il patrimonio morale del soggetto passivo, che costituisce
l’elemento fondante dell’ipotesi criminosa de qua.
E’ mancato del tutto quel necessario rigore
nella valutazione della testimonianza della Z., nonostante la specifica
censura sul punto e il dubbio sull’univocità del quadro probatorio,
espresso dalla stesa corte bolognese.
Lo stesso addebito di assunzione da parte
dell’imputato del modello di capofamiglia, prevaricatore, pecca di
illogicità e irragionevolezza.
Trattasi infatti di un comportamento
deprecabile, quanto si vuole, se posto in relazione ad un più moderno modo
di gestire il rapporto familiare, improntato oggi su una parità dei coniugi
nelle decisioni sulla condizione familiare , che puo’ integrare una valida
ragione di separazione tra i coniugi, ma giammai puo’ costituire ed
integrare lesione del bene giuridico tutelato dall’art. 572 c.p.
Anche per quanto attiene l’addebito in
relazione alla figlia V., la corte di merito non risponde alle censure
dell’appellante; si limita ad accennare alla reazione del padre di fronte ad
un atteggiamento ben poco collaborativi della figlia in ordine alle
attività domestiche.
Ma l’essersi il R. rivolto alla figlia con
espressioni irriguardose non puo’ integrare quell’ipotesi di maltrattamenti,
che richiede viceversa un vero avvilimento psicologico della parte offesa.
Ne alcun accenno la motivazione reca alle
reiterate percosse, riferite nel capo di imputazione.
Non è possibile in definitiva, per ritenere
comunque adempiuto l’obbligo della correttezza della motivazione, ipotizzare
quella saldatura tra la sentenza di primo grado e quella di secondo grado,
le quali anzi, proprio sul punto della valutazione della prova configgono
tra loro, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata
con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo
esame.
PQM
Annulla l’impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione
della Corte di Appello di Bologna.
Roma, 6/7/2004.
Depositata in Cancelleria il 18 agosto 2004.
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