Sospensione del processo anomala. In nome della ragionevole durata si applica la disciplina comune. CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 17419 del 30//08/2004
Secondo la I
Sezione della Corte di Cassazione, il principio della ragionevole durata va
osservato anche nel caso di sospensione "anomala" del processo civile. Sarà
applicata, infatti, la disciplina comune prevista dal codice di rito ed in
particolare il termine acceleratorio previsto dall’articolo 297 del Codice di
procedura civile.
La sospensione dei termini sostanziali e processuali relativi ai giudizi, anche
arbitrali, in corso, stabilita dall’articolo 6, comma 1, Dl 513/96 (non
convertito in legge), a partire dal 1 luglio 1996 al 30 giugno 1997, per
raggiungere e conseguire la finalità di "definizione delle controversie
relative alle opere realizzate per la ricostruzione post-terremoto" delle
regioni meridionali interessate, riguarda anche i processi in corso e, pur
essendo del tipo cd. anomalo, e cioè non riconducibile alla previsione
dell’articolo 295 Cpc, ad essa si applica il termine semestrale perentorio,
decorrente dalla cessazione della causa di sospensione, entro il quale le parti
debbono chiedere la fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire a
pena di sua estinzione, ai sensi dell’articolo 307 Cpc. Infatti, l’applicabilità
della disciplina acceleratoria stabilita dall’articolo 297 Cpc, che acquista
valore generale in mancanza di una disciplina legislativa speciale, s’impone in
via interpretativa nel rispetto dell’articolo 111, secondo comma, ultima parte,
Costituzione, il quale assicura la ragionevole durata del processo e
dell’articolo 6 Cedu, cui l’Italia ha prestato adesione con la legge 848/55, che
non consente, nell’ambito del processo, inerzie o inattività di mera attesa.
(In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha respinto il
ricorso proposto contro la sentenza di merito, con la quale era stata dichiarata
l’estinzione del processo perchè l’istanza di prosecuzione del giudizio,
sospeso in ragione della disposizione speciale contenuta nel Dl 513/96, era
stata depositata quando era già stato superato il termine di sei mesi dalla
conoscenza della cessazione della causa di sospensione).
In tema di
sospensione cd. anomala del processo civile, poi, ove la causa di sospensione
sia stata stabilita da un decreto-legge (nella specie 513/96) che non venga
convertito, e ove sia necessario stabilire la tempestività dell’istanza di
fissazione della nuova udienza dopo la cessazione della causa di sospensione
(per l’avvenuta decadenza del decreto-legge che l’aveva disposta), ai sensi
dell’articolo 297 Cpc, calcolando l’eventuale avvenuto decorso del termine
perentorio di sei mesi previsto a pena di estinzione del giudizio (art. 307 Cpc),
il dies a quo a partire dal quale va computato tale termine è costituito dalla
data in cui sia stato pubblicato l’apposito avviso di mancata conversione del
decreto-legge sulla Gazzetta Ufficiale, a cura del ministero della Giustizia.
(Nell’enunciare tale principio la Corte di cassazione ha respinto la tesi della
necessità di una conoscenza concreta dell’evento, a mezzo notificazione o
comunicazione di esso, perchè contrario all’intepretazione adeguatrice della
sospensione anomala del processo).



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