Consenso allargato per i doveri del medico – CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 14638/2004
Il medico ha l’obbligo d’informare il paziente non solo dei
rischi dell’intervento da effettuare ma anche dello stato di efficienza e delle
dotazioni della struttura sanitaria in cui presta la sua attività. Il consenso
informato in vista di un trattamento chirurgico o di una terapia specialistica
invasiva, non riguarda, quindi, solo i problemi tecnici legati all’operazione ma
coinvolge anche la struttura ospedaliera e il suo regolare funzionamento, in
modo che il paziente possa non solo decidere se sottoporsi o meno
all’operazione, ma anche se farlo in quella struttura o chiedere di essere
trasferito altrove.
Sono questi i principi indicati dalla III sezione civile della
Cassazione nella sentenza 14638/2004 che ha respinto la richiesta di
risarcimento di un paziente che aveva riportato un aggravamento delle condizioni
della voce in seguito all’intubazione operata dagli anestesisti durante un
intervento di protesi all’anca. Secondo il ricorrente sussisteva la
responsabilità dei sanitari per mancanza di consenso informato sui rischi
legati all’anestesia dalla quale sarebbe derivato il deficit fonetico.
Di fronte a una richiesta di risarcimento, per violazione delle
regole sull’informazione del paziente, non legata direttamente all’intervento
effettuato dal sanitario, i giudici della Suprema corte hanno approfittato per
chiarire l’estensione e i limiti – una sorta di decalogo – dei doveri del medico
e della struttura ospedaliera nei confronti del malato. Secondo la Cassazione il
professionista ha il dovere d’informare il paziente sulla natura
dell’intervento, sulla portata ed estensione dei suoi risultati e sulle
possibilità di successo dell’operazione. La responsabilità e i doveri,
prosegue il collegio, non riguardano solo l’attività propria del sanitario ma
si estende anche a quella della sua equipe.
Il sanitario, inoltre, ha il dovere d’informare il malato dei
rischi prevedibili ma non degli esiti anomali, al limite del fortuito, dovendo
contemperare l’esigenza d’informazione con la necessità di evitare che il
paziente, per una qualsiasi eventualità, eviti di sottoporsi anche a un
intervento banale. Per quanto riguarda le operazioni particolarmente complesse
sussistono poi rischi differenziati per le diverse fasi dell’operazione e delle
scelte effettuate. Quando vi sono infatti più tecniche di esecuzione di
un’operazione è dovere del sanitario, cui spettano le scelte operative, di
avvertire il paziente dei rischi e dei vantaggi specifici e operare la scelta in
relazione all’assunzione che il malato ne intenda compiere. L’obbligo
d’informazione a carico del medico, prosegue il collegio, non finisce comunque
qui ma si estende anche allo stato di efficienza e al livello di dotazioni della
struttura sanitaria, le cui eventuali carenze, se conosciute, potrebbero
indirizzare il paziente in un altro ospedale più attrezzato



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