DECRETO-LEGGE 10 settembre 2004, n.238 Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. (GU n. 213 del 10-9-2004)

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2004, n.238
 

Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori
delle Forze di polizia.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessità  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   per   eliminare  le  situazioni  di  squilibrio  nelle
posizioni  di carriera del personale degli ex ruoli degli ispettori e
dei  periti tecnici della Polizia di Stato e dei ruoli corrispondenti
delle  altre  Forze  di  polizia,  in  attuazione  di quanto previsto
dall'articolo  3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre
2003, n. 350;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio del Ministri e del
Ministro  dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, con il Ministro della
giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con
il Ministro per la funzione pubblica;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

Personale  appartenente  ai  soppressi  ruoli  ad  esaurimento  degli
        ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato

  1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico
capo  della  Polizia  di  Stato,  in servizio alla data di entrata in
vigore   del   presente   decreto,  già  appartenente  ai  ruoli  ad
esaurimento   degli   ispettori   e  dei  periti  tecnici,  soppressi
dall'articolo  14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, è
inquadrato,   anche  in  soprannumero,  in  ordine  di  ruolo,  nelle
qualifiche,   rispettivamente,   di   ispettore   superiore-sostituto
ufficiale  di  pubblica  sicurezza e di perito tecnico superiore, con
decorrenza  giuridica 1° gennaio 2003. Per il predetto personale già
appartenente  ai  sottufficiali  del disciolto Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono
dal 1° gennaio 2001.
  2.  Ai  fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i
posti  disponibili  al  31 dicembre  2000  per le promozioni previste
dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della  Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni,
e  dall'articolo  31-bis,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24 aprile  1982,  n. 337, e successive
modificazioni.  Le  eventuali  posizioni  soprannumerarie conseguenti
all'inquadramento  di  cui  al comma 1 sono riassorbite utilizzando i
posti   disponibili   per   le  predette  promozioni  a  partire  dal
31 dicembre 2001.
  3.  Il  personale  di  cui  al  comma  1  inquadrato con decorrenza
giuridica   1° gennaio   2001  e  quello  inquadrato  con  decorrenza
giuridica  1° gennaio  2003  precede  in  ruolo  quello vincitore dei
concorsi  per  titoli  di  servizio ed esami per i posti disponibili,
rispettivamente,  al  31 dicembre  2000 e al 31 dicembre 2002, di cui
all'articolo  31-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente
della  Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni,
e   all'articolo   31-bis,  comma  1,  lettera b),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
  4. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al
comma  1 è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al personale
inquadrato,  ai sensi del comma 1, con decorrenza 1° gennaio 2001, lo
scatto  aggiuntivo,  di  cui  all'articolo  19,  comma 2, del decreto
legislativo  28 febbraio  2001, n. 53, è corrisposto a decorrere dal
1° gennaio  2003.  Al medesimo personale è corrisposto, dal 15 marzo
2001  al  31 dicembre  2002,  un  assegno  personale  pensionabile di
riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore
capo  e quello di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza.
  5.  Al  personale  di  cui  al  comma  1  inquadrato con decorrenza
1° gennaio  2001,  ai  fini della maturazione del requisito temporale
per il conferimento della denominazione di sostituto commissario e di
sostituto  direttore  tecnico,  si applica, con decorrenza 1° gennaio
2001,  il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 19,
comma  4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, ridotto di
due anni.
  6.  Per  la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la
spesa di euro 8.693.000 per l'anno 2004, di euro 2.039.000 per l'anno
2005 e di euro 1.511.000 a decorrere dall'anno 2006.

      
                               Art. 2.

        Personale appartenente al Corpo forestale dello Stato

  1.  Il  personale del Corpo forestale dello Stato, in servizio alla
data  di  entrata  in vigore del presente decreto con la qualifica di
ispettore  capo,  già  in  possesso  del  grado  di  maresciallo del
previgente  ruolo  dei  sottufficiali  e  guardie del Corpo forestale
dello Stato, o con la qualifica di perito capo, già inquadrato nella
settima  qualifica  funzionale, è inquadrato, anche in soprannumero,
in  ordine  di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore
superiore  e  di  perito  superiore,  con  decorrenza  giuridica  dal
1° gennaio 2003. Per il predetto personale che ha conseguito il grado
di maresciallo con decorrenza 1° luglio 1990 e la qualifica di perito
capo   con   decorrenza   1° settembre  1995  gli  effetti  giuridici
dell'inquadramento decorrono dal 1° gennaio 2001.
  2. La decorrenza giuridica della promozione a ispettore superiore e
a  perito  superiore del Corpo forestale dello Stato del personale in
possesso   del   grado   di  maresciallo  del  previgente  ruolo  dei
sottufficiali   e   guardie   del  Corpo  forestale  dello  Stato  o,
rispettivamente,  della  settima qualifica funzionale, se in servizio
alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, è anticipata,
qualora  successiva,  al  1° gennaio  2001 ovvero al 1° gennaio 2003,
secondo quanto previsto dal comma 1.
  3.  Le  posizioni  in soprannumero conseguenti all'inquadramento di
cui  al  comma  1  e  all'espletamento  dei  concorsi,  di  cui  agli
articoli 21,  comma  1,  lettera  b),  e 47, comma 2, lettera b), del
decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  201, per la copertura dei
posti disponibili al 31 dicembre 2001, sono riassorbite utilizzando i
posti disponibili per le promozioni di cui agli articoli 21, comma 1,
lettera  a),  e  47,  comma  2,  lettera  a),  del  medesimo  decreto
legislativo n. 201 del 1995, a decorrere dal 31 dicembre 2001.
  4.  Il  personale di cui al comma 1 segue in ruolo quello di cui al
comma 2.
  5. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui ai
commi  1  e  2  è  corrisposto  a  decorrere dal 1° gennaio 2003. Al
personale  inquadrato  o  promosso,  ai  sensi  dei  commi 1 e 2, con
decorrenza   1° gennaio   2001,   lo   scatto   aggiuntivo   di   cui
all'articolo 30,  comma  6, del decreto legislativo 28 febbraio 2001,
n.  87,  è  corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003. Al medesimo
personale  è  corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un
assegno  personale  pensionabile di riordino pari alla differenza tra
il  livello  retributivo  di  ispettore  capo  e  quello di ispettore
superiore.
  6.  Al  personale  di  cui  al  comma  1  inquadrato con decorrenza
1° gennaio  2001,  ai  fini della maturazione del requisito temporale
per  il conferimento della denominazione di «scelto», si applica, con
decorrenza  1° gennaio  2001,  il  termine  di  sette anni e sei mesi
previsto   dall'articolo   30,   comma  8,  del  decreto  legislativo
28 febbraio 2001, n. 87, ridotto di due anni.
  7.  Ai  fini  dell'ammissione allo scrutinio per la promozione alla
qualifica  di  ispettore  superiore, di cui all'articolo 21, comma 1,
lettera  a), del decreto legislativo n. 201 del 1995, nonchè ai fini
dell'attribuzione  del  trattamento  economico, di cui all'articolo 7
del   decreto   legislativo  30 maggio  2003,  n.  193,  l'anzianità
richiesta  al  personale con la qualifica di ispettore capo del Corpo
forestale  dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del
presente  decreto, già in possesso della qualifica di brigadiere del
previgente  ruolo  dei  sottufficiali  e  guardie del Corpo forestale
dello Stato con decorrenza 1° luglio 1992, è ridotta di due anni.
  8.  Per  la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la
spesa  di  euro  885.000  per l'anno 2004, di euro 310.000 per l'anno
2005 e di euro 248.000 a decorrere dall'anno 2006.

      
                               Art. 3.

      Personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria

  1.  Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al
ruolo  separato  e limitato istituito ai sensi dell'articolo 26 della
legge  15 dicembre  1990, n. 395, in servizio alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  è  inquadrato, a domanda, nel ruolo
ordinario  degli  ispettori  del  Corpo  medesimo  con  qualifica  di
ispettore capo con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003.
  2.  Il  personale  individuato  ai  sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera  c),  del  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n. 200, in
servizio  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, è
inquadrato,  anche  in  soprannumero,  nella  qualifica  di ispettore
superiore, con decorrenza giuridica 1° gennaio 2003.
  3. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 2, che si applica ove
più  favorevole,  sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre
2002  per  le  promozioni  previste  dall'articolo  30-bis,  comma 1,
lettera  a),  del  decreto  legislativo  30 ottobre  1992,  n. 443, e
successive  modificazioni.  Le  eventuali  posizioni  in soprannumero
conseguenti  al suddetto inquadramento sono riassorbite utilizzando i
posti   disponibili  per  le  predette  promozioni  a  decorrere  dal
31 dicembre  2003. Sono fatte salve le procedure concorsuali tutt'ora
in  atto, indette ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 1, lettera b),
del citato decreto legislativo n. 443 del 1992.
  4.  Il  personale di cui al comma 3 segue in ruolo quello vincitore
del  concorso per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili
al 31 dicembre 2002, di cui all'articolo 30-bis, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
  5. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui ai
commi 1 e 2 è attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2003.
  6.  Per  la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la
spesa  di  euro 1.931.000  per  l'anno  2004  e  di  euro 1.237.000 a
decorrere dall'anno 2005.

      
                               Art. 4.

Personale   appartenente  al  ruolo  degli  ispettori  dell'Arma  dei
                             carabinieri

  1. Ai marescialli aiutanti s.u.p.s. appartenenti al ruolo ispettori
dell'Arma  dei  carabinieri con anzianità di grado compresa tra il 2
gennaio  2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  è  attribuita,  ai soli effetti
giuridici, anzianità di grado 1° gennaio 2001.
  2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari
grado  promossi  con  decorrenza  dal 1° gennaio 2001 a seguito della
procedura  di  avanzamento  a  scelta per esami, mantenendo l'attuale
ordine di iscrizione in ruolo.
  3.  Al  personale  di cui al comma 1, ai fini della maturazione del
requisito   temporale   per   il   conferimento  della  qualifica  di
luogotenente,  si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 30,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83.
  4.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
agli  appartenenti al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri
che  successivamente  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto,  al  venire  meno delle cause impeditive di cui all'articolo
35,  commi  2  e  3,  del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198,
conseguono  il  grado di maresciallo aiutante s.u.p.s. con decorrenza
compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001.

      
                               Art. 5.

Personale  appartenente  al  ruolo  degli  ispettori  del Corpo della
                         guardia di finanza

  1.  Ai  marescialli  aiutanti  appartenenti  al ruolo ispettori del
Corpo  della  guardia di finanza con anzianità di grado compresa tra
il  2 gennaio  2001  e  il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  è  attribuita, ai soli
effetti giuridici, anzianità di grado 1° gennaio 2001.
  2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari
grado  promossi  con  decorrenza  dal 1° gennaio 2001 a seguito della
procedura  di  avanzamento  a  scelta per esami, mantenendo l'attuale
ordine di iscrizione in ruolo.
  3.  Al  personale  di cui al comma 1, ai fini della maturazione del
requisito   temporale   per   il   conferimento  della  qualifica  di
luogotenente,  si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 12,
comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67.
  4.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
agli appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo della guardia di
finanza  che  successivamente  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto,  al  venire  meno  delle  cause  impeditive di cui
all'articolo 55,  comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
199,  e  successive modificazioni, conseguono il grado di maresciallo
aiutante   con  decorrenza  compresa  tra  il  2 gennaio  2001  e  il
31 dicembre 2001.

      
                               Art. 6.

                   Clausola copertura finanziaria

  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto,
complessivamente valutato in euro 11.509.000 per l'anno 2004, in euro
3.586.000  per l'anno 2005 ed in euro 2.996.000 a decorrere dall'anno
2006,  si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo
3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione del presente
decreto,  anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma
7,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della
citata legge n. 468 del 1978.

      
                               Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 settembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Martino, Ministro della difesa
Siniscalco, Ministro del-l'economia
e delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia
Alemanno Ministro delle politiche

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