DECRETO-LEGGE 13 settembre 2004, n.240 Misure per favorire l’accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio (GU n. 215 del 13-9-2004)
DECRETO-LEGGE 13 settembre 2004, n.240
Misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonchè integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di
termini e disposizioni urgenti ordinamentali;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure
intese a ridurre le tensioni abitative connesse ai provvedimenti
esecutivi di rilascio degli immobili relativi a determinate categorie
di locatari particolarmente svantaggiati e che favoriscano al
contempo la sottoscrizione di nuove tipologie di contratti di
locazione;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 3 e del 10 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Finalità
1. Il presente decreto persegue l'obiettivo di ridurre le più
marcate condizioni di disagio abitativo dei conduttori assoggettati a
procedure esecutive di rilascio che siano, o abbiano nel proprio
nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che
inoltre:
a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad
accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare;
b) siano beneficiari della sospensione della procedura esecutiva
di rilascio ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe;
c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal
Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del
2000, e successivi differimenti e proroghe.
Art. 2.
M i s u r e
1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 1 possono essere
stipulati, oltre alle tipologie contrattuali previste dalla legge
9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i tipi di
contratto previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, per i quali è prevista
la corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4.
2. I soggetti di cui all'articolo 1 possono stipulare con i
rispettivi locatori che abbiano richiesto la procedura esecutiva di
rilascio sospesa ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe, nuovi
contratti per la durata minima di un anno e massima di diciotto mesi,
cui si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli
articoli 1571 e seguenti del codice civile.
3. Gli enti locali possono stipulare, in qualità di conduttori,
contratti di locazione, della durata fino a due anni non rinnovabili
nè prorogabili per soddisfare le esigenze abitative dei soggetti di
cui all'articolo 1, assicurando il puntuale pagamento del canone di
locazione, il rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale
prevista, nonchè il risarcimento al proprietario di eventuali danni
arrecati nel corso della utilizzazione da parte del concessionario.
Gli alloggi, locati nelle predette forme contrattuali, sono
destinati, mediante concessione amministrativa di durata massima pari
alla durata dei contratti, ai soggetti indicati all'articolo 1. Tali
contratti possono essere sostituiti, anche prima della scadenza, da
contratti stipulati direttamente tra il locatore e il soggetto
beneficiario della concessione amministrativa, ai sensi dell'articolo
2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni,
per i quali è tuttavia comunque esclusa qualsiasi forma di proroga o
rinnovo automatico del contratto, fatto salvo l'esplicito accordo
delle parti contraenti.
4. Gli enti locali possono stipulare, in qualità di conduttori,
contratti di locazione, di durata triennale, prorogabile di altri due
anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti, per
soddisfare le esigenze abitative dei soggetti di cui all'articolo 1,
assicurando il puntuale pagamento del canone di locazione, il
rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale prevista, nonchè
il risarcimento al proprietario di eventuali danni arrecati nel corso
della utilizzazione da parte del concessionario. Gli alloggi locati
nelle suddette forme contrattuali sono destinati, mediante
concessione amministrativa di durata massima pari alla durata dei
contratti, ai soggetti indicati all'articolo 1. Per tali contratti il
canone è stabilito secondo le modalità previste dagli accordi
definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della
legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune
dove si trova l'alloggio concesso in locazione.
5. I soggetti di cui all'articolo 1 possono stipulare contratti di
locazione di durata triennale prorogabile di altri due anni in
presenza di esplicito accordo delle parti contraenti. Per tali
contratti il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli
accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell'articolo 2
della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel
comune dove si trova l'alloggio concesso in locazione.
6. I soggetti di cui all'articolo 1 possono stipulare direttamente
contratti di locazione della durata di quattro anni, prorogabili fino
ad ulteriori quattro anni in presenza di esplicito accordo delle
parti contraenti. A tali contratti si applicano esclusivamente le
disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile.
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite gli
istituti autonomi case popolari e gli altri istituti comunque ad essi
succeduti, attraverso la costituzione di uno «sportello emergenza
sfratti», provvede all'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 1
e al coordinamento delle iniziative ed inoltre all'erogazione:
a) del contributo di cui all'articolo 3, comma 1, relativo alla
sottoscrizione dei contratti ai sensi dei commi 3 e 4, sulla base
degli elenchi trasmessi dai comuni contenenti, in relazione a ciascun
contratto stipulato, la data di stipula, gli estremi di
registrazione, i nominativi del proprietario, e del concessionario e
l'importo del canone da corrispondere;
b) del contributo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, relativi
alla sottoscrizione dei contratti ai sensi dei commi 2, 5 e 6, a
favore del locatore sulla base della domanda presentata dal
proprietario stesso, contenente, in relazione al contratto
sottoscritto, la data di stipula, gli estremi di registrazione, i
nominativi del proprietario e del locatario e l'importo del canone da
corrispondere.
8. L'erogazione di cui al comma 7 è disposta con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9. Per lo svolgimento dei compiti affidati ai sensi del comma 7,
agli istituti ivi contemplati è riconosciuto un compenso pari all'1
per cento del contributo da erogare in relazione a ciascun contratto
stipulato.
Art. 3.
Incentivi
1. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 2, è assegnato agli enti locali, in unica
soluzione, per ciascun contratto stipulato, a parziale copertura
dell'onere derivante dalla sottoscrizione del contratto stesso, un
contributo determinato ai sensi dell'articolo 4 ovvero nella misura
inferiore derivante dalla sottoscrizione del contratto.
2. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui ai
commi 5 e 6 dell'articolo 2, è corrisposta, a favore del
proprietario di alloggio che abbia stipulato un contratto di
locazione con i soggetti di cui all'articolo 1, in unica soluzione,
la somma determinata ai sensi dell'articolo 4 in conto canoni ancora
da corrispondere da parte dei soggetti di cui all'articolo 1. Nel
caso in cui l'importo complessivo dei canoni derivanti dalla
sottoscrizione del contratto di locazione per un triennio risulti
inferiore alla somma fissata all'articolo 4, il contributo spettante
è pari a tale minore importo.
3. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui al
comma 2 dell'articolo 2, è corrisposta, a favore del proprietario di
alloggio che abbia stipulato un contratto di locazione di cui al
predetto comma, in unica soluzione, la somma prevista dall'articolo
4. Ferma restando la corresponsione, da parte del conduttore,
dell'importo del canone previsto dal precedente contratto di
locazione, la predetta somma è corrisposta quale integrazione
dell'importo del canone previsto nel nuovo contratto, fatti salvi
eventuali ulteriori incrementi che, comunque, restano a carico del
conduttore. Nel caso in cui l'importo complessivo dei canoni
derivanti dalla sottoscrizione del contratto di locazione, detratto
l'importo complessivo dei canoni derivanti dal precedente contratto
di locazione di cui al comma 2 dell'articolo 2, risulti inferiore
alla somma indicata all'articolo 4, il contributo spettante è pari a
tale minore importo.
4. Ai proprietari degli immobili locati ai sensi dei commi 4 e 5
dell'articolo 2 si applicano le agevolazioni fiscali previste
dall'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e
successive modificazioni, incrementando al 70 per cento la
percentuale di ulteriore riduzione del reddito imponibile, ferma
restando l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro nella
misura del 70 per cento.
5. Ai proprietari degli immobili locati ai sensi dei commi 3 e 6
dell'articolo 2 si applicano le agevolazioni fiscali previste
dall'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e
successive modificazioni.
6. I comuni possono deliberare aliquote agevolate o l'esenzione
totale dall'imposta comunale sugli immobili relativamente agli
alloggi oggetto dei contratti di cui all'articolo 2, anche
differenziando l'agevolazione in funzione delle diverse tipologie di
contratto.
7. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 e della somma di
cui ai commi 2 e 3 è disposta secondo l'ordine cronologico derivante
dalla data di stipula del contratto, che deve essere sottoscritto, ai
fini della sola ammissibilità ai benefici, entro il 31 dicembre
2004.
Art. 4.
Misura del contributo
1. In relazione alla dimensione demografica del comune in cui è
sito l'alloggio oggetto del contratto sottoscritto ai sensi
dell'articolo 2, i contributi di cui all'articolo 3 sono riconosciuti
nella misura di:
a) euro 5.000 per comuni con popolazione pari o superiore a
500.000 abitanti;
b) euro 4.000 per comuni con popolazione compresa tra 100.000 e
500.000 abitanti;
c) euro 3.000 per comuni con popolazione pari o inferiore a
100.000 abitanti.
Art. 5.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri recati dall'articolo 2, comma 9, e dall'articolo 3,
commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in migliaia di euro 105.040
per l'anno 2004, nonchè alle minori entrate relative alle
agevolazioni fiscali di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo 3,
valutate in 1.500 migliaia di euro per l'anno 2004, in 7.300 migliaia
di euro per l'anno 2005, in 16.250 migliaia di euro per l'anno 2006 e
in 10.550 migliaia di euro per l'anno 2007, si provvede:
a) per l'anno 2004, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.
191;
b) per gli anni 2005 e successivi, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 7.300 migliaia di euro per l'anno
2005 e 10.081 migliaia di euro per l'anno 2006, le proiezioni
dell'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, e, quanto a 6.169 migliaia di euro per l'anno 2006, la
proiezione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo
comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente
comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da
apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
Dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore
1. Effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore
di avvalersi di una delle tipologie di contratto di cui all'articolo
2, il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, è
differito per il tempo strettamente necessario alla stipula del
contratto stesso e comunque non oltre il 31 ottobre 2004.
2. La dichiarazione irrevocabile di cui al comma 1 è comunicata
alla cancelleria del giudice procedente con raccomandata con avviso
di ricevimento che è esibita all'ufficiale giudiziario procedente,
ovvero con dichiarazione resa allo stesso ufficiale giudiziario che
ne redige processo verbale.
3. La cancelleria del giudice procedente, ovvero l'ufficiale
giudiziario, danno immediata comunicazione al locatore della
dichiarazione irrevocabile e del conseguente differimento degli atti
della procedura.
Art. 7.
Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431
1. All'articolo 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
successive modificazioni, dopo le parole: «i contratti di cui al
comma 3 dell'articolo 2» sono inserite le seguenti «nonchè
dell'articolo 5».
2. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «5. Le risorse
assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il
31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2005 la ripartizione è
effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei
criteri fissati con apposito



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