DECRETO-LEGGE 13 settembre 2004, n.240 Misure per favorire l’accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio (GU n. 215 del 13-9-2004)

DECRETO-LEGGE 13 settembre 2004, n.240
 

Misure  per  favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori
in  condizioni  di  disagio  abitativo  conseguente  a  provvedimenti
esecutivi  di  rilascio,  nonchè  integrazioni alla legge 9 dicembre
1998, n. 431.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  24 giugno  2003,  n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di
termini e disposizioni urgenti ordinamentali;
  Ritenuta  la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure
intese  a  ridurre  le  tensioni  abitative connesse ai provvedimenti
esecutivi di rilascio degli immobili relativi a determinate categorie
di   locatari  particolarmente  svantaggiati  e  che  favoriscano  al
contempo  la  sottoscrizione  di  nuove  tipologie  di  contratti  di
locazione;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 3 e del 10 settembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
                              Finalità
  1.  Il  presente  decreto  persegue  l'obiettivo di ridurre le più
marcate condizioni di disagio abitativo dei conduttori assoggettati a
procedure  esecutive  di  rilascio  che  siano, o abbiano nel proprio
nucleo  familiare,  ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che
inoltre:
    a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad
accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare;
    b) siano  beneficiari della sospensione della procedura esecutiva
di  rilascio  ai  sensi  dell'articolo  80,  comma  22,  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe;
    c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal
Ministero  dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del
2000, e successivi differimenti e proroghe.

      
                               Art. 2.
                             M i s u r e
  1.  Ai  fini  di  quanto  previsto  all'articolo  1  possono essere
stipulati,  oltre  alle  tipologie  contrattuali previste dalla legge
9 dicembre  1998,  n.  431,  e  successive  modificazioni,  i tipi di
contratto  previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, per i quali è prevista
la corresponsione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4.
  2.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  1  possono  stipulare con i
rispettivi  locatori  che abbiano richiesto la procedura esecutiva di
rilascio  sospesa  ai  sensi  dell'articolo 80, comma 22, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe, nuovi
contratti per la durata minima di un anno e massima di diciotto mesi,
cui   si   applicano  esclusivamente  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 1571 e seguenti del codice civile.
  3.  Gli  enti  locali possono stipulare, in qualità di conduttori,
contratti  di locazione, della durata fino a due anni non rinnovabili
nè  prorogabili per soddisfare le esigenze abitative dei soggetti di
cui  all'articolo  1, assicurando il puntuale pagamento del canone di
locazione,  il  rilascio  dell'immobile  alla  scadenza  contrattuale
prevista,  nonchè il risarcimento al proprietario di eventuali danni
arrecati  nel  corso della utilizzazione da parte del concessionario.
Gli   alloggi,   locati   nelle  predette  forme  contrattuali,  sono
destinati, mediante concessione amministrativa di durata massima pari
alla  durata dei contratti, ai soggetti indicati all'articolo 1. Tali
contratti  possono  essere sostituiti, anche prima della scadenza, da
contratti  stipulati  direttamente  tra  il  locatore  e  il soggetto
beneficiario della concessione amministrativa, ai sensi dell'articolo
2,  comma 3, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni,
per i quali è tuttavia comunque esclusa qualsiasi forma di proroga o
rinnovo  automatico  del  contratto,  fatto salvo l'esplicito accordo
delle parti contraenti.
  4.  Gli  enti  locali possono stipulare, in qualità di conduttori,
contratti di locazione, di durata triennale, prorogabile di altri due
anni  in  presenza  di  esplicito accordo delle parti contraenti, per
soddisfare  le esigenze abitative dei soggetti di cui all'articolo 1,
assicurando  il  puntuale  pagamento  del  canone  di  locazione,  il
rilascio  dell'immobile  alla scadenza contrattuale prevista, nonchè
il risarcimento al proprietario di eventuali danni arrecati nel corso
della  utilizzazione  da parte del concessionario. Gli alloggi locati
nelle   suddette   forme   contrattuali   sono   destinati,  mediante
concessione  amministrativa  di  durata  massima pari alla durata dei
contratti, ai soggetti indicati all'articolo 1. Per tali contratti il
canone  è  stabilito  secondo  le  modalità  previste dagli accordi
definiti  in  sede  locale,  di  cui al comma 3 dell'articolo 2 della
legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel comune
dove si trova l'alloggio concesso in locazione.
  5.  I soggetti di cui all'articolo 1 possono stipulare contratti di
locazione  di  durata  triennale  prorogabile  di  altri  due anni in
presenza  di  esplicito  accordo  delle  parti  contraenti.  Per tali
contratti  il canone è stabilito secondo le modalità previste dagli
accordi  definiti  in  sede locale, di cui al comma 3 dell'articolo 2
della  legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel
comune dove si trova l'alloggio concesso in locazione.
  6.  I soggetti di cui all'articolo 1 possono stipulare direttamente
contratti di locazione della durata di quattro anni, prorogabili fino
ad  ulteriori  quattro  anni  in  presenza di esplicito accordo delle
parti  contraenti.  A  tali  contratti si applicano esclusivamente le
disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile.
  7.  Il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti tramite gli
istituti autonomi case popolari e gli altri istituti comunque ad essi
succeduti,  attraverso  la  costituzione  di uno «sportello emergenza
sfratti»,  provvede all'assistenza dei soggetti di cui all'articolo 1
e al coordinamento delle iniziative ed inoltre all'erogazione:
    a) del  contributo  di cui all'articolo 3, comma 1, relativo alla
sottoscrizione  dei  contratti  ai  sensi dei commi 3 e 4, sulla base
degli elenchi trasmessi dai comuni contenenti, in relazione a ciascun
contratto   stipulato,   la   data   di   stipula,   gli  estremi  di
registrazione,  i nominativi del proprietario, e del concessionario e
l'importo del canone da corrispondere;
    b) del  contributo  di  cui all'articolo 3, commi 2 e 3, relativi
alla  sottoscrizione  dei  contratti  ai  sensi dei commi 2, 5 e 6, a
favore   del   locatore  sulla  base  della  domanda  presentata  dal
proprietario   stesso,   contenente,   in   relazione   al  contratto
sottoscritto,  la  data  di  stipula, gli estremi di registrazione, i
nominativi del proprietario e del locatario e l'importo del canone da
corrispondere.
  8.  L'erogazione  di  cui  al  comma  7 è disposta con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  9.  Per  lo  svolgimento dei compiti affidati ai sensi del comma 7,
agli  istituti ivi contemplati è riconosciuto un compenso pari all'1
per  cento del contributo da erogare in relazione a ciascun contratto
stipulato.

      
                               Art. 3.
                              Incentivi
  1.  Al  fine  di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui ai
commi  3 e 4 dell'articolo 2, è assegnato agli enti locali, in unica
soluzione,  per  ciascun  contratto  stipulato,  a parziale copertura
dell'onere  derivante  dalla  sottoscrizione del contratto stesso, un
contributo  determinato  ai sensi dell'articolo 4 ovvero nella misura
inferiore derivante dalla sottoscrizione del contratto.
  2.  Al  fine  di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui ai
commi   5   e  6  dell'articolo  2,  è  corrisposta,  a  favore  del
proprietario   di  alloggio  che  abbia  stipulato  un  contratto  di
locazione  con  i soggetti di cui all'articolo 1, in unica soluzione,
la  somma determinata ai sensi dell'articolo 4 in conto canoni ancora
da  corrispondere  da  parte  dei soggetti di cui all'articolo 1. Nel
caso   in  cui  l'importo  complessivo  dei  canoni  derivanti  dalla
sottoscrizione  del  contratto  di  locazione per un triennio risulti
inferiore  alla somma fissata all'articolo 4, il contributo spettante
è pari a tale minore importo.
  3.  Al  fine  di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui al
comma 2 dell'articolo 2, è corrisposta, a favore del proprietario di
alloggio  che  abbia  stipulato  un  contratto di locazione di cui al
predetto  comma,  in unica soluzione, la somma prevista dall'articolo
4.  Ferma  restando  la  corresponsione,  da  parte  del  conduttore,
dell'importo   del   canone  previsto  dal  precedente  contratto  di
locazione,  la  predetta  somma  è  corrisposta  quale  integrazione
dell'importo  del  canone  previsto  nel nuovo contratto, fatti salvi
eventuali  ulteriori  incrementi  che, comunque, restano a carico del
conduttore.   Nel  caso  in  cui  l'importo  complessivo  dei  canoni
derivanti  dalla  sottoscrizione del contratto di locazione, detratto
l'importo  complessivo  dei canoni derivanti dal precedente contratto
di  locazione  di  cui  al comma 2 dell'articolo 2, risulti inferiore
alla somma indicata all'articolo 4, il contributo spettante è pari a
tale minore importo.
  4.  Ai  proprietari  degli immobili locati ai sensi dei commi 4 e 5
dell'articolo   2  si  applicano  le  agevolazioni  fiscali  previste
dall'articolo  8,  comma  1,  della  legge 9 dicembre 1998, n. 431, e
successive   modificazioni,   incrementando   al   70  per  cento  la
percentuale  di  ulteriore  riduzione  del  reddito imponibile, ferma
restando  l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro nella
misura del 70 per cento.
  5.  Ai  proprietari  degli immobili locati ai sensi dei commi 3 e 6
dell'articolo   2  si  applicano  le  agevolazioni  fiscali  previste
dall'articolo  8,  comma  1,  della  legge 9 dicembre 1998, n. 431, e
successive modificazioni.
  6.  I  comuni  possono  deliberare aliquote agevolate o l'esenzione
totale   dall'imposta  comunale  sugli  immobili  relativamente  agli
alloggi   oggetto   dei   contratti  di  cui  all'articolo  2,  anche
differenziando  l'agevolazione in funzione delle diverse tipologie di
contratto.
  7.  L'erogazione  del contributo di cui al comma 1 e della somma di
cui ai commi 2 e 3 è disposta secondo l'ordine cronologico derivante
dalla data di stipula del contratto, che deve essere sottoscritto, ai
fini  della  sola  ammissibilità  ai  benefici, entro il 31 dicembre
2004.

      
                               Art. 4.
                        Misura del contributo
  1.  In  relazione  alla dimensione demografica del comune in cui è
sito   l'alloggio   oggetto   del  contratto  sottoscritto  ai  sensi
dell'articolo 2, i contributi di cui all'articolo 3 sono riconosciuti
nella misura di:
    a) euro  5.000  per  comuni  con  popolazione  pari o superiore a
500.000 abitanti;
    b) euro  4.000  per comuni con popolazione compresa tra 100.000 e
500.000 abitanti;
    c) euro  3.000  per  comuni  con  popolazione  pari o inferiore a
100.000 abitanti.

      
                               Art. 5.
                        Copertura finanziaria
  1.  Agli  oneri recati dall'articolo 2, comma 9, e dall'articolo 3,
commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in migliaia di euro 105.040
per   l'anno   2004,   nonchè  alle  minori  entrate  relative  alle
agevolazioni  fiscali  di cui ai commi 4 e 5 del predetto articolo 3,
valutate in 1.500 migliaia di euro per l'anno 2004, in 7.300 migliaia
di euro per l'anno 2005, in 16.250 migliaia di euro per l'anno 2006 e
in 10.550 migliaia di euro per l'anno 2007, si provvede:
    a)  per l'anno 2004, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo  1-bis,  comma 3,  del  decreto-legge 12 luglio 2004, n.
168,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.
191;
    b)  per  gli  anni  2005  e  successivi,  mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006,  nell'ambito  dell'unità  previsionale  di  base di parte
corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2004,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando, quanto a 7.300 migliaia di euro per l'anno
2005  e  10.081  migliaia  di  euro  per  l'anno  2006, le proiezioni
dell'accantonamento  relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,  e,  quanto  a  6.169 migliaia di euro per l'anno 2006, la
proiezione  dell'accantonamento  relativo  al  Ministero degli affari
esteri.
  2.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  degli  oneri  di cui al presente decreto, anche ai fini
dell'adozione   dei  provvedimenti  correttivi  di  cui  all'articolo
11-ter,  comma 7,  della  legge  5 agosto  1978, n. 468, e successive
modificazioni,  ovvero  delle  misure correttive da assumere ai sensi
dell'articolo 11,  comma 3,  lettera i-quater), della medesima legge.
Gli  eventuali  decreti  adottati  ai  sensi dell'articolo 7, secondo
comma,  n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente
comma,  sono  tempestivamente  trasmessi  alle  Camere,  corredati da
apposite relazioni illustrative.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

      
                               Art. 6.
         Dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore
  1. Effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore
di  avvalersi di una delle tipologie di contratto di cui all'articolo
2,  il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui
all'articolo  1,  comma 1,  del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, è
differito  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla stipula del
contratto stesso e comunque non oltre il 31 ottobre 2004.
  2.  La  dichiarazione  irrevocabile di cui al comma 1 è comunicata
alla  cancelleria  del giudice procedente con raccomandata con avviso
di  ricevimento  che è esibita all'ufficiale giudiziario procedente,
ovvero  con  dichiarazione resa allo stesso ufficiale giudiziario che
ne redige processo verbale.
  3.  La  cancelleria  del  giudice  procedente,  ovvero  l'ufficiale
giudiziario,   danno   immediata   comunicazione  al  locatore  della
dichiarazione  irrevocabile e del conseguente differimento degli atti
della procedura.

      
                               Art. 7.
Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431
1. All'articolo 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
successive modificazioni, dopo le parole: «i contratti di cui al
comma 3 dell'articolo 2» sono inserite le seguenti «nonchè
dell'articolo 5».
2. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «5. Le risorse
assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il
31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2005 la ripartizione è
effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei
criteri fissati con apposito

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