Svolgimento del
processo
Con atto notarile del 3/11/1986 C. G. vendeva 2
immobili in Martina Franca alla SIFI s.r.l. (le cui quote si appartenevano a
sè medesimo ed al figlio G.) e con successivo atto la Sifi vendeva per lo
stesso prezzo di L. 500 milioni i medesimi immobili alla s.p.a. Agrileasing,
che contestualmente li cedeva in locazione finanziaria alla s.n.c. C. Auto
(le cui quote erano di pertinenza di C. G. e G.), per essere destinati ad
attività di concessionaria Fiat. Sopraggiunto il fallimento di C. G. e G.,
di C. Auto s.n.c. e della Sifi, il 5/12/1987, la curatela adiva il tribunale
di Taranto perchè fossero dichiarati inefficaci e nulli i predetti
contratti nonchè il dissimulato contratto di mutuo, con
patto commissorio vietato [1] ed
in subordine instava per la revocatoria ex art. 67 l.f. nei confronti della
Agrileasing.
Si costituiva la Agrileasing, che resisteva
alla domanda, chiedendo la risoluzione del contratto di leasing per
inadempimento ed anche perchè aveva scoperto che gli immobili in questione
non erano stati occupati dalla s.n.c. C. Auto ma da altri soggetti.
Il Tribunale accoglieva la domanda attrice,
ritenendo simulati gli atti in questione, in quanto predisposti per
mascherare un mutuo con patto commissorio, poichè il rapporto
sostanzialmente era intervenuto tra i C. e l’Agrileasing e che era
significativo, ai fini di questa ricostruzione il fatto che gli immobili
erano detenuti da terzi e che la C. Auto, con missiva del 14/11/1986, aveva
significato di voler dismettere la concessionaria (medio tempore tra i due
atti).
Avverso questa sentenza proponeva appello la
Agrileasing.
Resisteva la s.r.l. Nuova Immobiliare, quale
assuntore dei fallimenti C. (già costituitasi nel corso del giudizio di
primo grado).
La corte di appello di Lecce, sez. dist. di
Taranto, con sentenza depositata 7/1/2000, rigettava l’appello.
Riteneva la corte di merito che nella
fattispecie sussisteva la consapevole partecipazione dell’Agrileasing al
disegno simulatorio. Infatti non era possibile che l’Agrileasing non avesse
visionato gli immobili, rilevando che gli stessi erano già occupati da
terzi locatari, tenuto conto che la convenuta aveva una filiale a Bari e che
vi fu un verbale di consegna degli immobili; che le visure commerciali
esibite, da cui risultava che i C. erano in bonis, si riferivano solo ai C.
ed alla C. Auto e non anche alla Sifi, che pure era il soggetto alienante.
Secondo i giudici di appello l’Agrileasing era
a conoscenza della struttura societaria della SIFI e l’intera operazione si
riduceva ad un rapporto tra i C. e la convenuta e gli atti erano simulati,
in quanto non si trattava di vendita, ma di un mutuo con patto commissorio.
Riteneva la corte territoriale che oggetto del
secondo atto era la costituzione di una garanzia reale in capo alla
Agrileasing, che acquistava la proprietà di un immobile a garanzia del
credito fatto ai C..
Riteneva la corte di merito che nella
fattispecie fosse da escludere che sussistesse un contratto di sale and
lease back, poichè nella fattispecie la contestuale locazione finanziaria
non avveniva nei confronti della venditrice SIFI, ma di un altro soggetto
(s.n.c. C. Auto), per l’esercizio di un’attività nella pratica inattuabile.
Avverso questa sentenza la s.p.a. Agrileasing
ha proposto ricorso per Cassazione.
Resiste con controricorso la s.r.l. Nuova
Immobiliare. Entrambe le parti hanno presentato memorie.
Motivi della
decisione
1.1. Preliminarmente va rigetta l’eccezione di
inammissibilità del ricorso proposta dalla resistente, per non essere stato
indicato nel ricorso la parte contro cui esso è proposto (nella specie la
Nuova Immobiliare), cui si fa riferimento esclusivamente a pag. 5 del
ricorso, nonchè in sede di notifica dello stesso.
1.2. Ritiene questa corte che l’eccezione è
infondata.
Infatti, ai sensi dell’art. 366, n. 1, c. p.c.
il ricorso per cassazione è inammissibile, allorquando ricorra
un’incertezza assoluta sull’identificazione della parte ricorrente o di
quella contro cui è diretta. Ai fini dell’osservanza della predetta norma
non occorre necessariamente che tale indicazione sia premessa
all’esposizione dei motivi di impugnazione, ovvero sia altrove oggetto di
esplicita formulazione, ma è sufficiente che, analogamente a quanto
previsto dall’art. 164 c. p.c., essa risulti in modo chiaro ed inequivoco
dal contesto del ricorso, anche se implicitamente, nonchè dal riferimento
agli atti dei precedenti giudizi, per cui sia agevole identificare con
certezza la parte intimata (Cass. 11/2/1994, n. 1389; Cass. 9/7/1982, n.
4081).
Nella fattispecie sia dal contesto del ricorso
(p. 5) sia dal riferimento alla sentenza impugnata era agevole rilevare che
la parte intimata era la s.r.l. Immobiliare, cui il ricorso fu poi
effettivamente notificato.
2.1. Ritiene questa Corte che preliminarmente
vadano esaminati il primo ed il quarto motivo di ricorso.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta
l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo
della controversia, in relazione agli artt. 1322, 2744, 1414, 1418 c. c.
Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata
fa riferimento a due negozi, mentre in effetti i negozi erano tre; che, pur
ritenendo simulati i negozi, non indica quali fossero i negozi dissimulati;
che l’omissione dell’identificazione del negozio dissimulato impediva di
valutare la corretta applicazione della sanzione di nullità di cui all’art.
2744 c. c.
2.2. Con il quarto motivo di ricorso la
ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su
un punto decisivo della controversia, ex art. 360 n. 5 c. p.c.,
1322-1414-1418-2744 c. c.
Ritiene la ricorrente che la sentenza impugnata
ha escluso nella fattispecie un contratto lecito di sale and lease back,
perchè quest’ultimo presuppone l’identità formale e sostanziale dei
soggetti che danno vita a detto negozio, mentre nella fattispecie i soggetti
sarebbero tre (e differenti), poichè il venditore risultava essere la Sifi
e l’utilizzatore risultava essere la C. Auto s.n.c.; che tale assunto
entrava in contrasto con tutta la costruzione effettuata dal giudice di
merito, secondo cui il rapporto era unico ed investiva da una parte C. G. e
dall’altra l’Agrileasing; che in questa ipotesi la sentenza impugnata
avrebbe dovuto esaminare se sussistevano gli elementi per un valido
contratto di sale and lease back; che se, invece, le parti contraenti erano
effettivamente tre, allora i negozi stipulati rappresentavano l’effettiva
estrinsecazione della fattispecie della locazione finanziaria immobiliare,
con presenza di un venditore e fornitore, di un concedente ed utilizzatore.
3.1. Ritiene questa Corte che i due motivi
siano fondati e che essi vadano accolti.
La sentenza, anzitutto, risulta insanabilmente
contraddittoria.
Nella prima parte, infatti, della motivazione
(fino a pag. 12), essa sembra condividere l’iter argomentativo della
sentenza di primo grado (confermata) che riteneva simulati gli atti in
questione, sia sotto il profilo soggettivo, attraverso l’interposizione
fittizia della SIFI s.r.l. che della s.n.c. C. Auto sia sotto il profilo
oggettivo, per cui i vari atti, concepiti e voluti come funzionalmente
connessi ed interdipendenti, mascheravano un mutuo con patto commissorio,
intervenuto direttamente tra la s.p.a. Agrileasing ed il C. G., (ovvero
quest’ultimo insieme al figlio G.).
Nella seconda parte (p. 13-14) della
motivazione la sentenza impugnata ritiene, invece che nella fattispecie non
possa sussistere un contratto di sale and lease back, poichè l’utilizzatore
dell’immobile concesso in leasing era la s.n.c C. e quindi un soggetto
diverso da quello (SIFI s.r.l.) che aveva venduto il bene alla Agrileasing,
per cui stante la diversità di soggetti tra venditore e utilizzatore non
era ipotizzabile il suddetto contratto di lease back.
Non è dato quindi comprendere dal complesso
dell’intera motivazione, per l’insanabile contraddizione suddetta, se la
corte di merito abbia ritenuto simulati i tre contratti in questione, ovvero
se lo fossero solo i primi due di vendita (da C. G. alla Sifi e da questa
alla Agrileasing), mentre non lo fosse il contratto di leasing stipulato tra
la Agrileasing e la s.n.c. C. Auto.
3.2. Tutto cio’ porta a diverse conseguenze
giuridiche, erratamente omesse di valutare da parte dalla corte di merito.
Nella prima ipotesi, poichè venditore ed
utilizzatore dissimulato dell’immobile coincidevano nella persona di C. G.,
che era l’unico soggetto che aveva dissimulatamente contrattato con la
Agrileasing, la corte di merito avrebbe dovuto valutare se nella fattispecie
sussisteva un valido contratto di sale and lease back, come sostenuto dalla
ricorrente.
Il con
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