I costi di risoluzione di un contratto svantaggioso non possono mai essere valutati come «costi di ampliamento» – CASSAZIONE CIVILE, Sezione V, Sentenza n. 17210 del 28/08/2004

I costi di
risoluzione di un contratto svantaggioso non possono mai essere valutati come
“costi di ampliamento”. Anche se possono essere considerati una premessa
necessaria per la realizzazione di una maggiore produttività della società che
li ha sostenuti, non puo’ trovare applicazione l’articolo 2426, comma 1 n. 5 del
Codice civile.

 

La Cassazione è
intervenuta in una controversia insorta tra la Consob e una italiana quotata.
che aveva iscritto all’attivo del bilancio 1997, i costi relativi all’anticipata
risoluzione di un contratto di distribuzione, considerandoli quali "costi
d’ampliamento" ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, n. 5, e aveva imputato, nel
conto economico dell’esercizio, il solo ammortamento, calcolandolo su un arco
temporale di cinque anni. Il tutto sul presupposto che detta capitalizzazione
della spesa sostenuta per la risoluzione del contratto costituiva corretta
applicazione dell’art. 2426, essendo il costo diretto a creare le condizioni di
maggiore redditività dell’impresa negli esercizi futuri, grazie
all’eliminazione di una struttura di vendita che si era rivelata inadeguata e
che doveva, quindi, essere sostituita con altra più efficiente. La Consob,
aveva invece dedotto l’illegittimità della capitalizzazione di questa tipologia
di costi,  sia perchè mancava una diretta e autonoma utilità pluriennale,
cosi’ come richiesto dal Codice civile, sia  perchè la penale corrisposta non
poteva configurarsi come una spesa di ampliamento.

Per il Suprecmo
collegio, l’utilità pluriennale, costituente il presupposto per la
capitalizzazione della spesa e per la sua iscrizione nell’attivo dello stato
patrimoniale, con correlativa imputazione al conto economico del solo costo di
ammortamento ripartito in più annualità, non si identifica, tuttavia, con il
mero vantaggio derivante da un’operazione positiva, da un buon investimento o da
un risparmio di spesa, ma deve configurarsi quale ricavo d’impresa che si pone
in immediata correlazione con il costo e ad esso appare direttamente riferibile.
Poichè il bilancio costituisce la rappresentazione della situazione
patrimoniale della società, redatto a chiusura di ogni esercizio per rilevarne
utili e perdite, la utilità cui allude l’articolo 2426, primo comma n. 5 del
Codice civile, altro non puo’ essere che il ricavo d’impresa   irettamente
collegato al costo sostenuto in un determinato esercizio e tale da manifestarsi
” in termini di utilità economica generata appunto dal costo ” anche in
esercizi successivi. Non si discostano da tali principi le  mmobilizzazioni
immateriali le quali ” come messo puntualmente in luce nella sentenza impugnata”
nel sistema del Codice fanno riferimento o ai valori di creazioni intellettuali,
costituenti veri e propri beni suscettibili di scambio e come tali idonei a
formare oggetto di rapporti giuridici, ovvero a costi pluriennali che, non
avendo come risultato l’acquisto da parte della società di beni immateriali
singolarmente valutabili (quali i brevetti, i marchi etc) sono nondimeno idonei
a produrre effetti positivi anche negli esercizi successivi a quello in cui la
società li ha sostenuti.

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