Il provvedimento con il quale è stato concesso il gratuito patrocinio non è revocabile d’ufficio fuori dai casi espressamente previsti -; CASSAZIONE PENALE, Sezioni Unite, Sentenza 36168 del 10/10/2004

Il provvedimento
con il quale è stato concesso il gratuito patrocinio non è revocabile
d’ufficio al di là dei casi espressamente previsti. Avverso le decisioni di
revoca deve essere sempre garantito il rimedio del doppio ricorso: all’organo
giudiziario di appartenenza del giudice che ha pronunciato la decisione e alla
Corte di cassazione.

E’ quanto hanno 
stabilito le Sezioni Unite Penali, intervenendo in una fatispecie in cui il
tribunale, pochi mesi dopo la condanna di una persona ammessa al gratuito
patrocinio, ha revocato anche il beneficio, ritenendo, in seguito a quanto
emerso in dibattimento (il ruolo centrale svolto dal condannato in operazioni su
larga scala di traffico di eroina), che l’uomo fosse privo delle condizioni
patrimoniali previste dalla legge. Avverso il provvedimento del Tribunale il
condannato ha presentato ricorso, respinto dallo stesso tribunale sul
presupposto che al giudice spetti un potere di revoca d’ufficio dell’ammissione
al patrocinio e che la sentenza di condanna, sia pure non definitiva,
rappresenti un presupposto sufficiente per la verifica della mancanza delle
condizioni di reddito.

 Le Sezioni unite
affermano a ciascun giudice è preclusa, in via generale, salvo e nei limiti in
cui gli sia espressamente attribuita, la facoltà di ritornare autonomamente sui
propri provvedimenti a carattere definitorio nei cui confronti sia positivamente
prevista l’azionabilità di un apposito ed efficace rimedio caducatorio.
Inoltre, la normativa vigente  prevede che la revoca d’ufficio sia permessa solo
nei casi espressamente previsti e che spetti agli uffici finanziari la facoltà
di verificare in ogni momento, anche dopo la concessione, le condizioni per
l’ammissione al beneficio.

Tale scelta
legislativa, di indicare specificamente i casi di revocabilità d’ufficio da
parte del giudice, e di attribuire il generale potere di instare in ogni tempo
per la revoca, in caso di provata mancanza delle condizioni reddituali,
all’Ufficio finanziario ” ritenuto evidentemente il più attrezzato
(significativa in tal senso è anche l’eliminazione, operata dalla legge
134/2001, del parallelo ruolo attribuito al Pubblico ministero, nelle procedure
in discorso, dalla legge 388/2000) a valutare gli eventuali nuovi elementi di
cognizione nell’ambito di un vaglio delle  condizioni economiche del soggetto
che, per giustificare un intervento diretto a caducare la (già riconosciuta)
spettanza del beneficio, non puo’ che essere "complessivo" “, impone senza
dubbio, alla stregua dell’anzidetto principio di ordine sistematico, di
escludere, nel vigente sistema, la sussistenza in capo al giudice di un generale
potere di revocare d’ufficio il provvedimento di ammissione al patrocinio e, in
particolare, di disporre tale revoca, sul presupposto della provata mancanza
delle prescritte condizioni di reddito, in assenza della richiesta dell’Ufficio
finanziario.

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