Treni in ritardo, assolta Trenitalia Gar. Concorrenza 13565, Boll.33-34-35/2004)


Se il ritardo di una determinata
tratta ferroviaria è solitamente di lieve entità, il messaggio
pubblicitario che reclamizza il tempo di percorrenza non è ingannevole.
Poco importa che in circostanze specifiche gli utenti abbiano subito gravi
disagi. Sulla base di tale motivazione, l’Autorità Antitrust ha ritenuto
infondata la segnalazione di due utenti di Trenitalia che avevano lamentato
che i treni su cui avevano viaggiato lungo la tratta Roma-Milano erano
giunti a destinazione con ritardi significativi (non inferiori a 45 minuti)
rispetto alle 3 ore e 55 minuti reclamizzate sul sito web della società. L’Autorità
ha infatti sottolineato che i ritardi sofferti dai denuncianti “sono stati
dovuti ad eventi fortuiti ed eccezionali, nonchè anomali rispetto alla
media dei tempi di percorrenza dei treni che effettuano il collegamento
ferroviario in questione”. Con la medesima decisione, pero’, l’Autorità ha
contestato a Trenitalia di non avere comunicato in maniera adeguata le
condizioni specifiche e le restrizioni a cui era soggetta la promozione
tariffaria, cui i clienti avevano erroneamente ritenuto di poter accedere.
“Tale omissione ” si sottolinea nella decisione – risulta idonea a
pregiudicare il comportamento economico dei consumatori”, che avevano pagato
il prezzo standard anzichè i 30 euro pubblicizzati..

(14 settembre 2004)


Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. ” Procedimento PI4474 .
TRENITALIA/MILANO ROGOREDO-ROMA TIBURTINA – Provvedimento n.13565


L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO


NELLA SUA ADUNANZA del 26 agosto 2004;


SENTITO il Relatore Professor Giuseppe Tesauro;


VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992,
n. 74 come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;


VISTO il Regolamento sulle procedure
istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 11
luglio 2003, n. 284;


VISTO il provvedimento del 1º aprile 2004, con
il quale è stata rigettata l’istanza di sospensione provvisoria del
messaggio pubblicitario presentata ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del
D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;


VISTI gli atti del procedimento;


CONSIDERATO quanto segue:


I. RICHIESTA DI INTERVENTO


Con richiesta di intervento pervenuta in data
10 marzo 2003, due consumatori hanno segnalato la presunta ingannevolezza,
ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, del messaggio pubblicitario
diffuso tramite internet sul sito www.trenitalia.com in data 4 marzo
2004, relativo al collegamento ferroviario tra le stazioni di Roma Tiburtina
e Milano Rogoredo assicurato da treni "eurostar".


Nella richiesta di intervento si evidenzia che
il prezzo indicato nella promozione reclamizzata – 30 euro per il
collegamento in questione – non risulterebbe corrispondente al vero, in
quanto per il viaggio percorso da Roma a Milano in data 2/3/2004 e per
quello da Milano a Roma in data 3/3/2004, i segnalanti avrebbero pagato una
tariffa intera, senza aver potuto usufruire della tariffa scontata e senza
essere riusciti a conoscere l’effettivo "funzionamento" dell’offerta
promozionale. Essi non sarebbero stati in grado, infatti, di prendere
visione del "regolamento", citato nel messaggio pubblicitario, il cui testo
non risultava accessibile.


Nella richiesta si lamenta anche che il tempo
di percorrenza in entrambi i viaggi citati è stato notevolmente superiore a
quello reclamizzato nel messaggio – corrispondente a 3 ore e 55 minuti –
avendo il treno eurostar del 2 marzo per il collegamento Roma-Milano
registrato 45 minuti di ritardo, e il treno eurostar del 3 marzo 2004 per il
collegamento Milano-Roma un ritardo di 95 minuti.


II. MESSAGGIO


Il messaggio oggetto della
richiesta di intervento consiste in alcune pagine web diffuse in data 4
marzo 2004 sul sito www.trenitalia.com. Nel messaggio si afferma:
"Milano-Roma in 30 euro! Guadagna tempo e denaro: da Roma a Milano a soli
30 euro in 3 ore e 55. Viaggiare con i nuovi quattro Eurostar tra Roma
Tiburtina e Milano Rogoredo in appena 3h e 55′ da oggi è ancora più
conveniente. Dal 15 febbraio al 30 marzo Trenitalia ti offre una vantaggiosa
tariffa: solo 30 euro sia in 1ª che in 2ª classe in base alla disponibilità
dei posti."
Nel messaggio si legge altresi’:

"Approfitta di questa offerta! Leggi il regolamento e acquista on line il
tuo biglietto."


III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI


In data 25 marzo 2004, è stato comunicato ai
segnalanti e a TRENITALIA S.p.A., in qualità di operatore pubblicitario,
l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92,
precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario
oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli
articoli 1, 2 e 3 del citato Decreto Legislativo, con riguardo alla sua
idoneità ad indurre i consumatori in errore circa l’effettiva possibilità
di usufruire della tariffa promozionale a 30 euro in base alla
disponibilità dei posti, nonchè il tempo di percorrenza reclamizzato.


IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE


Contestualmente alla comunicazione di avvio del
procedimento, è stato richiesto alla società TRENITALIA S.p.A., in
qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’articolo 5, comma 2,
lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa
documentazione riguardanti: i) l’illustrazione dell’iniziativa promozionale
"promozione Eurostar Milano-Roma in 30 Euro!" , precisando le
condizioni cui è soggetta la promozione; ii) la determinazione dei posti
disponibili alla tariffa pubblicizzata, distinti per collegamento
ferroviario, per classi (1ª e 2ª classe) e per orario di viaggio; iii)
l’effettiva fruizione da parte del pubblico di biglietti alla tariffa
pubblicizzata sul totale di quelli offerti, anche mediante allegazione di
copia delle prenotazioni e/o dei biglietti venduti; iv) il tempo medio di
percorrenza registrato nel periodo di validità dell’offerta dai treni "Eurostar"
che percorrono il collegamento ferroviario interessato dall’iniziativa
promozionale in questione.


Con memoria pervenuta in data 23 giugno 2004,
la società TRENITALIA S.p.A. ha evidenziato quanto segue:

  • le condizioni cui è
    soggetta la promozione reclamizzata, relative tra l’altro alla tariffa, al
    periodo, alle condizioni per il rimborso, sono indicate nel "regolamento"
    cui è fatto uno specifico rinvio nella pagina web che contiene il
    messaggio in questione. Nel regolamento è altresi’ previsto che per poter
    usufruire della tariffa scontata è posta la seguente limitazione: "la
    vendita dei biglietti relativi all’iniziativa termina alle ore 24 del
    giorno precedente la partenza del treno dalla stazione di salita del
    viaggiatore".
    Nella predisposizione della suddetta pagina web
    si è tuttavia verificato un disguido tecnico che ha, di fatto, reso non
    accessibile il testo del regolamento pur richiamato nel messaggio;
    TRENITALIA S.p.A., tuttavia, nel corso della campagna pubblicitaria ha
    provveduto a configurare nuovamente il sito web, aggiungendo il
    testo di tale regolamento, che è divenuto pertanto leggibile;

  • i posti disponibili per la
    promozione sono predefiniti sulla base di un sistema di contingentamento,
    a seconda del giorno della settimana e del tipo di servizio utilizzato;
    minore è la previsione di riempimento, maggiore è la percentuale di
    posti a disposizione per la tariffa promozionale;

  • per quanto riguarda la
    disponibilità delle tariffe promozionali sul collegamento Roma-Milano dal
    15/2/04 al 27/3/04 sono stati offerti in promozione a 30 euro [omissis]
    posti di cui [omissis] in prima classe – pari al [omissis]
    dell’offerta totale – e [omissis] in seconda classe, pari al
    [omissis]
    dell’offerta totale, su un totale di [omissis] posti;

  • la vendita on line
    di biglietti di trasporto ferroviario, aereo o marittimo di linea si
    caratterizza per le frequenti offerte promozionali di biglietti, a prezzo
    speciale, salva la disponibilità di posti; la tipologia di consumatore
    medio che si avvale dell’acquisto via internet del biglietto si confronta
    con simili offerte promozionali ed è, quindi, a conoscenza del fatto che
    la disponibilità dei posti è normalmente limitata;

  • i segnalanti hanno
    acquistato un biglietto di 1ª classe andata e ritorno per i giorni 2 e 3
    marzo 2004; in relazione a cio’ è specificato quanto segue: a) non avendo
    effettuato l’acquisto entro 24 ore antecedenti la partenza, i segnalanti
    non hanno potuto usufruire della tariffa promozionale per il treno
    eurostar n. ES9302 del 2/3/2004; b) considerata la saturazione pari al
    100% del contingentamento dei biglietti di prima classe del treno n.
    ES9303 del 3/3/2004, i segnalanti non hanno potuto acquistare un biglietto
    a tariffa promozionale;

  • il pregiudizio per il
    consumatore non è ipotizzabile nel caso di specie; il consumatore,
    infatti, dalla lettura del messaggio rileva che l’offerta è subordinata
    all’effettiva disponibilità dei posti ed è quindi messo in condizione di
    capire che potrebbe non ottenere il beneficio prospettato;

  • in relazione ai tempi di
    percorrenza, il messaggio è del tutto privo di ingannevolezza, in quanto
    per la tratta Roma Tiburtina-Milano Rogoredo il tempo di percorrenza
    effettivamente previsto è di 3 ore e 55 minuti, mentre il ritardo medio
    complessivo è di circa [omissis] minuti. Con riguardo poi ai treni
    su cui hanno viaggiato i segnalanti, TRENITALIA S.p.A. ha osservato che il
    treno ES9302 del 2/3/2004, partito da Roma in orario, è giunto a Milano
    Rogoredo con [omissis] minuti di ritardo a causa di un guasto
    tecnico della rete ferroviaria, mentre il treno ES9303 del 3/3/2004,
    partito da Milano Centrale con 68 minuti di ritardo a causa dell’attesa di
    materiale tecnico sostitutivo reso necessario per un guasto alla motrice,
    è arrivato con [omissis] minuti di ritardo.


In data 16 giugno 2004 è stata comunicata alle
parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo
12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.


Con memoria conclusiva pervenuta in data 23
giugno 2004, i segnalanti richiamano integralmente le osservazioni già
esposte nella richiesta di intervento, evidenziando altresi’ che TRENITALIA
S.p.A. pubblicizza via internet il collegamento ferroviario Roma-Milano con
un messaggio recante una modifica rilevante rispetto al messaggio oggetto
della richiesta di intervento. Nel messaggio attualmente diffuso
risulterebbe, infatti, leggibile il testo del regolamento posto a disciplina
delle condizioni necessarie per usufruire della tariffa agevolata, a
differenza di quanto rilevato nel messaggio originariamente segnalato.


V. PARERE DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI


Poichè il messaggio ogget

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed