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L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 26 agosto 2004;
SENTITO il Relatore Professor Giuseppe Tesauro;
VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992,
n. 74 come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;
VISTO il Regolamento sulle procedure
istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 11
luglio 2003, n. 284;
VISTO il provvedimento del 1º aprile 2004, con
il quale è stata rigettata l’istanza di sospensione provvisoria del
messaggio pubblicitario presentata ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del
D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richiesta di intervento pervenuta in data
10 marzo 2003, due consumatori hanno segnalato la presunta ingannevolezza,
ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, del messaggio pubblicitario
diffuso tramite internet sul sito www.trenitalia.com in data 4 marzo
2004, relativo al collegamento ferroviario tra le stazioni di Roma Tiburtina
e Milano Rogoredo assicurato da treni "eurostar".
Nella richiesta di intervento si evidenzia che
il prezzo indicato nella promozione reclamizzata – 30 euro per il
collegamento in questione – non risulterebbe corrispondente al vero, in
quanto per il viaggio percorso da Roma a Milano in data 2/3/2004 e per
quello da Milano a Roma in data 3/3/2004, i segnalanti avrebbero pagato una
tariffa intera, senza aver potuto usufruire della tariffa scontata e senza
essere riusciti a conoscere l’effettivo "funzionamento" dell’offerta
promozionale. Essi non sarebbero stati in grado, infatti, di prendere
visione del "regolamento", citato nel messaggio pubblicitario, il cui testo
non risultava accessibile.
Nella richiesta si lamenta anche che il tempo
di percorrenza in entrambi i viaggi citati è stato notevolmente superiore a
quello reclamizzato nel messaggio – corrispondente a 3 ore e 55 minuti –
avendo il treno eurostar del 2 marzo per il collegamento Roma-Milano
registrato 45 minuti di ritardo, e il treno eurostar del 3 marzo 2004 per il
collegamento Milano-Roma un ritardo di 95 minuti.
II. MESSAGGIO
Il messaggio oggetto della
richiesta di intervento consiste in alcune pagine web diffuse in data 4
marzo 2004 sul sito www.trenitalia.com. Nel messaggio si afferma:
"Milano-Roma in 30 euro! Guadagna tempo e denaro: da Roma a Milano a soli
30 euro in 3 ore e 55. Viaggiare con i nuovi quattro Eurostar tra Roma
Tiburtina e Milano Rogoredo in appena 3h e 55′ da oggi è ancora più
conveniente. Dal 15 febbraio al 30 marzo Trenitalia ti offre una vantaggiosa
tariffa: solo 30 euro sia in 1ª che in 2ª classe in base alla disponibilità
dei posti." Nel messaggio si legge altresi’:
"Approfitta di questa offerta! Leggi il regolamento e acquista on line il
tuo biglietto."
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
In data 25 marzo 2004, è stato comunicato ai
segnalanti e a TRENITALIA S.p.A., in qualità di operatore pubblicitario,
l’avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92,
precisando che l’eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario
oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli
articoli 1, 2 e 3 del citato Decreto Legislativo, con riguardo alla sua
idoneità ad indurre i consumatori in errore circa l’effettiva possibilità
di usufruire della tariffa promozionale a 30 euro in base alla
disponibilità dei posti, nonchè il tempo di percorrenza reclamizzato.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Contestualmente alla comunicazione di avvio del
procedimento, è stato richiesto alla società TRENITALIA S.p.A., in
qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’articolo 5, comma 2,
lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa
documentazione riguardanti: i) l’illustrazione dell’iniziativa promozionale
"promozione Eurostar Milano-Roma in 30 Euro!" , precisando le
condizioni cui è soggetta la promozione; ii) la determinazione dei posti
disponibili alla tariffa pubblicizzata, distinti per collegamento
ferroviario, per classi (1ª e 2ª classe) e per orario di viaggio; iii)
l’effettiva fruizione da parte del pubblico di biglietti alla tariffa
pubblicizzata sul totale di quelli offerti, anche mediante allegazione di
copia delle prenotazioni e/o dei biglietti venduti; iv) il tempo medio di
percorrenza registrato nel periodo di validità dell’offerta dai treni "Eurostar"
che percorrono il collegamento ferroviario interessato dall’iniziativa
promozionale in questione.
Con memoria pervenuta in data 23 giugno 2004,
la società TRENITALIA S.p.A. ha evidenziato quanto segue:
-
le condizioni cui è
soggetta la promozione reclamizzata, relative tra l’altro alla tariffa, al
periodo, alle condizioni per il rimborso, sono indicate nel "regolamento"
cui è fatto uno specifico rinvio nella pagina web che contiene il
messaggio in questione. Nel regolamento è altresi’ previsto che per poter
usufruire della tariffa scontata è posta la seguente limitazione: "la
vendita dei biglietti relativi all’iniziativa termina alle ore 24 del
giorno precedente la partenza del treno dalla stazione di salita del
viaggiatore". Nella predisposizione della suddetta pagina web
si è tuttavia verificato un disguido tecnico che ha, di fatto, reso non
accessibile il testo del regolamento pur richiamato nel messaggio;
TRENITALIA S.p.A., tuttavia, nel corso della campagna pubblicitaria ha
provveduto a configurare nuovamente il sito web, aggiungendo il
testo di tale regolamento, che è divenuto pertanto leggibile;
-
i posti disponibili per la
promozione sono predefiniti sulla base di un sistema di contingentamento,
a seconda del giorno della settimana e del tipo di servizio utilizzato;
minore è la previsione di riempimento, maggiore è la percentuale di
posti a disposizione per la tariffa promozionale;
-
per quanto riguarda la
disponibilità delle tariffe promozionali sul collegamento Roma-Milano dal
15/2/04 al 27/3/04 sono stati offerti in promozione a 30 euro [omissis]
posti di cui [omissis] in prima classe – pari al [omissis]
dell’offerta totale – e [omissis] in seconda classe, pari al
[omissis] dell’offerta totale, su un totale di [omissis] posti;
-
la vendita on line
di biglietti di trasporto ferroviario, aereo o marittimo di linea si
caratterizza per le frequenti offerte promozionali di biglietti, a prezzo
speciale, salva la disponibilità di posti; la tipologia di consumatore
medio che si avvale dell’acquisto via internet del biglietto si confronta
con simili offerte promozionali ed è, quindi, a conoscenza del fatto che
la disponibilità dei posti è normalmente limitata;
-
i segnalanti hanno
acquistato un biglietto di 1ª classe andata e ritorno per i giorni 2 e 3
marzo 2004; in relazione a cio’ è specificato quanto segue: a) non avendo
effettuato l’acquisto entro 24 ore antecedenti la partenza, i segnalanti
non hanno potuto usufruire della tariffa promozionale per il treno
eurostar n. ES9302 del 2/3/2004; b) considerata la saturazione pari al
100% del contingentamento dei biglietti di prima classe del treno n.
ES9303 del 3/3/2004, i segnalanti non hanno potuto acquistare un biglietto
a tariffa promozionale;
-
il pregiudizio per il
consumatore non è ipotizzabile nel caso di specie; il consumatore,
infatti, dalla lettura del messaggio rileva che l’offerta è subordinata
all’effettiva disponibilità dei posti ed è quindi messo in condizione di
capire che potrebbe non ottenere il beneficio prospettato;
-
in relazione ai tempi di
percorrenza, il messaggio è del tutto privo di ingannevolezza, in quanto
per la tratta Roma Tiburtina-Milano Rogoredo il tempo di percorrenza
effettivamente previsto è di 3 ore e 55 minuti, mentre il ritardo medio
complessivo è di circa [omissis] minuti. Con riguardo poi ai treni
su cui hanno viaggiato i segnalanti, TRENITALIA S.p.A. ha osservato che il
treno ES9302 del 2/3/2004, partito da Roma in orario, è giunto a Milano
Rogoredo con [omissis] minuti di ritardo a causa di un guasto
tecnico della rete ferroviaria, mentre il treno ES9303 del 3/3/2004,
partito da Milano Centrale con 68 minuti di ritardo a causa dell’attesa di
materiale tecnico sostitutivo reso necessario per un guasto alla motrice,
è arrivato con [omissis] minuti di ritardo.
In data 16 giugno 2004 è stata comunicata alle
parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo
12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
Con memoria conclusiva pervenuta in data 23
giugno 2004, i segnalanti richiamano integralmente le osservazioni già
esposte nella richiesta di intervento, evidenziando altresi’ che TRENITALIA
S.p.A. pubblicizza via internet il collegamento ferroviario Roma-Milano con
un messaggio recante una modifica rilevante rispetto al messaggio oggetto
della richiesta di intervento. Nel messaggio attualmente diffuso
risulterebbe, infatti, leggibile il testo del regolamento posto a disciplina
delle condizioni necessarie per usufruire della tariffa agevolata, a
differenza di quanto rilevato nel messaggio originariamente segnalato.
V. PARERE DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI
Poichè il messaggio ogget
https://www.litis.it
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