CIRCOLARE Ambiente 6 settembre 2004 Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali.


MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

CIRCOLARE 6 settembre 2004
 

Interpretazione   in   materia  di  inquinamento  acustico:  criterio
differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali.

1.  Applicabilità del criterio differenziale nel regime transitorio:
art. 8, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre
1997.
  La finalità primaria di garantire una continuità nella protezione
territoriale   dall'inquinamento   acustico   è  il  criterio  guida
interpretativo principale alla luce del quale analizzare la questione
dell'applicabilità dei valori limite differenziali.
  L'esigenza  di  un  chiarimento in merito all'applicabilità o meno
del  cosiddetto  criterio  differenziale,  in assenza di zonizzazione
acustica,  nasce dalla diversa impostazione formale che i decreti del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 1° marzo 1991 e 14 novembre
1997 hanno avuto.
  L'unica  diversità,  tra le citate impostazioni, risiede nel fatto
che,  mentre  il  legislatore del 1991 ha scelto di indicare in quali
aree  «poteva» essere applicato il criterio differenziale, quello del
1997  ha preferito individuare quali sono le aree in cui «non si puo»
applicare  il detto criterio. Nel decreto del 1997 è stato scelto il
criterio  dell"'«esclusione"»:  preferendo  individuare quali sono le
aree in cui non si puo' applicare il criterio differenziale, emergono
di conseguenza le aree in cui esso è applicabile.
  L'art.  4  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
14 novembre  1997  definisce infatti i valori limite differenziali di
immissione  richiamando  correttamente  la  legge 26 ottobre 1995, n.
447,  per la loro definizione concettuale, stabilendo una sostanziale
coincidenza  con  quelli  previsti  dal  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  1° marzo 1991. Difatti l'art. 9 del decreto
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 abroga i
commi  1 e 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  1° marzo  1991, per esigenze di adeguamento della normativa
al  mutamento  del  concetto  giuridico  di  limite  in  quanto,  con
l'entrata in vigore della legge quadro sull'inquinamento acustico, il
suo  significato  viene  modificato: non si parla di «limiti massimi»
assoluti  e  differenziali,  cosi'  come  previsto  dal  decreto  del
Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri  1° marzo  1991,  ma  si
introducono i valori limite di emissione e di immissione, i valori di
attenzione   e   qualità.   Quanto   detto  sta  a  significare  che
l'espressione  «limiti  massimi»  prevista dalla normativa precedente
non  trova più fondamento nell'attuale assetto normativo ed è stata
percio'  abrogata.  L'abrogazione  disposta  dal  citato  art.  9 del
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997
appare   funzionale  a  fugare  qualsiasi  dubbio  interpretativo  al
riguardo.
  Pertanto  il  predetto  art.  4  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  14 novembre  1997  nulla  dispone  riguardo
all'applicabilità  dei  valori  limite  differenziali  in  attesa di
zonizzazione  acustica,  in  quanto si riferisce espressamente ad una
classificazione  acustica del territorio di fatto già adottata. Alla
luce  di  quanto  sopra,  il mancato richiamo espresso per il periodo
transitorio  ai  valori limite differenziali da parte del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14 novembre  1997,  non si
traduce in una loro sostanziale inapplicabilità, non essendovi alcun
ostacolo giuridico in tal senso.
  L'art.  8  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
14 novembre  1997  stabilisce  che «in attesa che i comuni provvedano
agli  adempimenti  previsti  dall'art.  6,  comma 1, lettera a) della
legge  quadro  n.  447/1995, si applicano i limiti di cui all'art. 6,
comma 1  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
1° marzo  1991».  Il  richiamo  ai soli limiti assoluti (previsti dal
citato  art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  1° marzo  1991)  non  esclude  l'applicabilità  dei limiti
differenziali  di  cui  al  comma  2  che non è stato esplicitamente
abrogato,   in  quanto  questi  rispondono  ad  una  ratio  normativa
specifica   cautelativa,  anche  in  conformità  a  quanto  disposto
nell'art.  15,  comma  1  della  legge  n.  447/1995.  Il decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14 novembre  1997 infatti,
prendendo  in considerazione la possibilità che, alla data della sua
entrata  in  vigore, non tutti i comuni si fossero dotati di un piano
di  classificazione  acustica cosi' come previsto dalla legge quadro,
al  fine  di  evitare  un  vuoto  legislativo  e quindi un'assenza di
protezione  ambientale del territorio, introduce all'art. 8 una norma
transitoria destinata a disciplinare la situazione di quei comuni che
non  hanno  ancora predisposto tale citato piano. I limiti massimi di
immissione  da  prendere  in  considerazione relativi alla protezione
dall'inquinamento  acustico,  in  attesa di zonizzazione, sono quelli
stabiliti  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
1° marzo 1991 che prevede una suddivisione del territorio coincidente
con    quella    urbanistica   preesistente,   la   quale   individua
inequivocabilmente   nella   fattispecie   le   zone   esclusivamente
industriali   alle   quali   non   si   applicano   i  valori  limite
differenziali,  cosi'  come prescritto dal decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  14 novembre 1997 e ancora prima dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 e dal decreto
ministeriale 11 dicembre 1996.
  Il  mancato  richiamo  nell'art. 8 ai limiti differenziali non vale
quindi  ad  escludere  la  loro applicabilità poichè il richiamo al
solo   primo   comma   dell'art.  6  è  operato  in  funzione  della
determinazione  di  quali  limiti  assoluti  siano  da considerare in
relazione alla protezione del territorio.
2.  Condizioni  di  esclusione dal campo di applicazione del criterio
differenziale:  art.  4,  comma  2  del  decreto  del  Presidente del
Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.
  Si fa presente che il criterio differenziale va applicato se non è
verificata  anche  una sola delle condizioni di cui alle lettere a) e
b) del predetto decreto:
    se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a
50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno;
    se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a
35 dB(A) nel periodo diurno e 25 dB(A) nel periodo notturno.
3.  Circoli  privati,  centri  sociali, centri sportivi e ricreativi:
art.  4,  comma  3, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 novembre 1997.
  La  verifica  del  rispetto  dei  valori  limite  differenziali  è
effettuata anche nei casi di rumorosità prodotta da circoli privati,
centri  sociali,  centri sportivi (tra questi anche il tiro a volo) e
ricreativi,  qualora  non  siano  verificate  le  condizioni indicate
nell'art.  4,  comma  3  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 novembre 1997. Quanto disposto dal comma 3 è comprensivo
delle  attività  di  cui  sopra  che  prevedono  quote  d'iscrizione
associative  e/o  regolari  canoni  periodici  per cui possono essere
considerate  come  espletanti funzioni commerciali e/o professionali,
indipendentemente  dalle  finalità di lucro, in quanto presuppongono
una struttura organizzativa tale da garantire un'attività ricorrente
che  produce  conseguentemente  emissioni  acustiche. Inoltre occorre
sottolineare come nel calcolo dei livelli di rumorosità vada incluso
anche  il  rumore  antropico  prodotto  nell'ambito  delle  attività
succitate.
4. Servizi ed impianti fissi dell'edificio.
  Cosi'   come  previsto  dall'art.  4,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, relativamente
«ai  servizi  ed  impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune,
limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso», non si
applicano i valori limite differenziali di immissione. A tutela della
rumorosità  di  impianti  e servizi di un edificio all'interno dello
stesso  deve essere applicato il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 dicembre 1997 recante la «determinazione dei requisiti
acustici passivi degli edifici».
5.  Attività  temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto
al pubblico.
  Premesso  che spetta alle regioni, ai sensi dell'art. 4 della legge
n.   447/1995,   disciplinare   le   modalità   di   rilascio  delle
autorizzazioni comunali per lo «svolgimento di attività temporanee e
di  manifestazioni  in  luogo  pubblico  o aperto al pubblico qualora
comportino  l'impiego  di  macchinari  o  di  impianti  rumorosi», si
ritiene  tuttavia  opportuno, ai fini di un più omogeneo trattamento
della questione, che per quanto riguarda tali attività, la richiesta
di  deroga  all'autorità  competente  sia  effettuata  sulla base di
apposita  valutazione  di impatto acustico dei seguenti valori limite
assoluti  di  immissione:  diurni,  notturni  (qualora, ai fini della
tutela  della popolazione nella condizione che risulta essere la più
fastidiosa,  non  sia  possibile  sospendere  l'attività  temporanea
notturna),  nonchè  dei  valori  limite  differenziali,  fatta salva
comunque  la  verifica  del rispetto dei limiti previsti dalla deroga
stessa.
6. Impianti a ciclo produttivo continuo.
  Come definito dal decreto ministeriale 11 dicembre 1996, l'impianto
a ciclo produttivo continuo è:
    a) quello  di cui non è possibile interrompere l'attività senza
provocare   danni   all'impianto  stesso,  pericolo  di  incidenti  o
alterazioni  del prodotto o per necessità di continuità finalizzata
a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
    b) quello  il  cui  esercizio è regolato da contratti collettivi
nazionali  di  lavoro  o  da  norme  di legge, sulle 24 ore per cicli
settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.
  Si  ritiene  che  tali  due  definizioni  sussistano anche in senso
alternativo,  in  quanto  ognuna  delle  suddette  definizioni vale a
qualificare   l'impianto  di  riferimento  come  a  ciclo  produttivo
continuo:
  per  quanto concerne la lettera a) in considerazione di determinate
situazioni  tecniche, per la lettera b) sulla base di tempi di lavoro
accertabili connessi alla continuità dell'esercizio.
  Si  precisa  infine  che  nel caso di impianto esistente oggetto di
modifica    (ampliamento,    adeguamento   ambientale,   etc.),   non
espressamente   contemplato  dall'art.  3  del  decreto  ministeriale
11 dicembre  1996,  l'interpretazione corrente della norma si traduce
nell'applicabilità del criterio differenziale limitatamente ai nuovi
impianti che costituiscono la modifica.
    Roma, 6 settembre 2004

                                      Il Ministro dell'ambiente
                                     e della tutela del territorio
                                               Matteoli

https://www.litis.it

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