Fallimento. Il decreto d’acquisizione non incide su diritti di tipo sostanziale – CASSAZIONE CIVILE, Sentenza n. 16083/2004

Il decreto di
acquisizione, emesso dal giudice delegato per consentire al curatore di
recuperare alla massa fallimentare i beni della società in liquidazione, non
comporta l’obbligo di rilasciare i beni interessati e quindi non interviene sui
diritti sostanziali di chi quei beni possiede. E’ quanto chiarisce la Cassazione
con la sentenza 16083/04. Prima della pronuncia dichiarativa di fallimento, la
società fallita, quale promittente venditrice, aveva stipulato tre contratti
preliminari di compravendita immobiliare con altrettanti promissari acquirenti.
Intervenuta la dichiarazione di fallimento, il Curatore, nell’ambito del diritto
potestativo riconosciutogli dall’articolo 72 della Legge fallimentare rispetto
ai contratti pendenti (applicabile all’accordo preliminare ancorchè, a rigore,
si tratti di un negozio compiuto a meri effetti obbligatori), esprimeva la
volontà di sciogliere il contratto. I promissari acquirenti non eseguivano
tuttavia spontaneamente la restituzione dei beni immobili che, nel frattempo,
erano entrati nel loro possesso. Per questo motivo il Curatore si rivolgeva al
giudice delegato, il quale pronunciava un decreto di acquisizione al patrimonio
fallimentare di tali beni, ai sensi dell’articolo 25, 1 comma, n. 2 della Legge
fallimentare; il decreto veniva confermato anche dal tribunale, pronunciatosi
sul reclamo dei promissari acquirenti al Tribunale (in base all’articolo 26
della Legge fallimentare). Nel ricorso in Cassazione, i promissari acquirenti
affermavano il proprio diritto alla detenzione dei beni e contestavano pertanto
il tenore del decreto di acquisizione. La Suprema corte lo ha pero’ rigettato
come inammissibile. In particolare la Corte ha statuito i seguenti principi:

 

– il decreto di
acquisizione ha una valenza squisitamente amministrativa, poichè ha lo scopo di
legittimare il curatore ad acquisire i beni pertinenti alla massa attiva
fallimentare, ma detenuti da altri. Per questa ragione il decreto di
acquisizione non incide, e non puo’ incidere su situazioni di diritto
sostanziale, dovendosi escludere l’uso di questo provvedimento quando ci sia una
situazione incompatibile di diritto soggettivo, invocata dal terzo detentore del
bene;

 

– se il terzo
detentore rivendica invece un proprio diritto esclusivo, il conflitto con la
curatela deve essere risolto nella pienezza del contraddittorio, in un ordinario
giudizio di cognizione. Diversamente, il provvedimento emesso dal giudice
delegato si qualifica, sul piano giuridico, come abnorme e inesistente, in
quanto assunto in totale carenza di potere, poichè con tale strumento non
potrebbe decidere di diritti soggettivi;

 

– il decreto
abnorme, pertanto, è per definizione inidoneo a disporre della situazione
giuridica controversa e non è in alcun modo suscettibile di passare in cosa
giudicata. E’ dunque facoltà di qualsiasi interessato far valere, in ogni tempo
e sede e con qualunque mezzo di tutela, mediante un’autonoma azione di nullità,
ovvero mediante opposizione all’esecuzione, la nullità/inesistenza del decreto
di acquisizione e la conseguente inidoneità del medesimo a produrre effetti
giuridici;

 

-infine, la
abnormità del provvedimento eventualmente assunto in una ipotesi controversa su
diritti soggettivi, e la inidoneità a passare in cosa giudicata, rende
inammissibile il mezzo di impugnazione consentito dall’articolo 111, comma 7,
della Costituzione. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato si limitava a
riconoscere il diritto del curatore all’acquisizione, senza contenere un
conseguente ordine di rilascio rivolto al terzo. La stessa Corte di cassazione
ha infatti precisato in altre pronunce (come la 6850/95), che, se un tale ordine
fosse contenuto, data l’efficacia esecutiva del provvedimento, il ricorso ai
sensi dell’articolo 111 della Costituzione sarebbe invece ammissibile, in virtù
della capacità del provvedimento di incidere immediatamente sulla situazione di
diritto soggettivo del terzo.

 

ROBERTO
MARINONI. Il Sole 24 Ore


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