IL CONSIGLIO DI
STATO IN SEDE GIURISDIZIONALESezione Quinta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2700 del 2000, proposto dal sig.
A. , rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Villata, elettivamente
domiciliato presso il medesimo in Roma, Via Carducci 4
contro
la Provincia di Milano, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Piero D’Amelio e Luciano Fiori ed elettivamente domiciliata
presso il primo in Roma, Via della Vite 7
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. III, 29 novembre 1999 n. 4074, resa
tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della
Provincia di Milano;
Viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 21 maggio
2004 il consigliere Marzio Branca, e uditi gli avvocati Lentini in
sostituzione Villata e Ferola in sostituzione di D’Amelio.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
quanto segue.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe è stato respinto
il ricorso proposto dal sig. A. contro il provvedimento con il quale il
Dirigente del Settore Personale della Provincia di Milano ha disposto la
trattenuta dello stipendio di un giorno non essendo stato trovato nel
proprio domicilio al momento della visita di controllo nel corso di una
assenza dal servizio per malattia.
Il sig. A. ha proposto appello sostenendo l’erroneità
della decisione e chiedendone la riforma. L’appellante ha censurato la
sentenza anche nella parte in cui lo condanna al pagamento delle spese del
giudizio di primo grado, sebbene gli fosse stato concesso il gratuito
patrocinio.
La Provincia di Milano si è costituita in
giudizio per resistere al gravame.
Con ordinanza n. 2153 del 21 maggio 2000 la
Sezione ha sospeso l’efficacia della sentenza limitatamente alla condanna
del ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio.
Alla pubblica udienza del 21 maggio 2004 la
causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello contesta la sentenza di prime cure,
in primo luogo, nella parte in cui non ha ravvisato il vizio di difetto di
motivazione del provvedimento di trattenuta di un giorno di retribuzione per
assenza ingiustificata al momento della visita medica di controllo disposta
dall’Amministrazione provinciale a norma dell’art. 84 del Regolamento
Organico.
Si assume che i primi giudici, affermando che
la motivazione dell’assenza addotta dal ricorrente non era idonea a
giustificare la violazione dell’obbligo di permanenza presso l’abitazione
durante la fascia oraria di reperibilità, si erano sostituiti
all’Amministrazione nella indicazione delle ragioni per le quali l’assenza
è stata ritenuta ingiustificata, esorbitando dalle loro attribuzioni.
La censura non è fondata.
L’appellante sembra trascurare che la Provincia
di Milano con nota in data 13 giugno 1995 gli comunico’ l’impossibilità di
procedere all’annullamento della trattenuta in quanto "la contestuale
presenza presso lo studio del Suo legale rappresentante non puo’ essere
ritenuta giustificato motivo tale da comportare la necessità assoluta e
indifferibile di allontanarsi dal domicilio e sottrarsi al controllo.".
E’ dunque da escludere che la sentenza abbia
inteso offrire all’Amministrazione una motivazione da questa non espressa.
La sentenza ha rilevato che il provvedimento era basato su una causa
giustificativa condivisibile, posto che i contatti con il proprio legale
possono essere tenuti anche con mezzi che non comportano l’allontanamento
dalla residenza.
Con diversa doglianza l’appellante lamenta che
non siano state osservate le regole del procedimento disciplinare, in quanto
non si è dato alcun tipo di seguito alle difese da lui trasmesse con in
data 16 gennaio 1995.
Sul punto va rilevato che l’interessato non ha
potuto fornire la prova di aver effettivamente trasmesso osservazioni
difensive, che l’Amministrazione, come afferma anche la sentenza di primo
grado, dichiara di non aver ricevuto. Quanto alla dichiarazione del legale
circa il "contatto" avuto con il cliente il giorno dell’assenza, occorre
ammettere, a parte la tardività della produzione rispetto ai termine
fissato, che il documento non è privo di ambiguità circa l’effettiva
presenza del ricorrente presso lo studio legale, e dunque legittimamente
l’Amministrazione non ne ha tenuto conto.
La censura va dunque disattesa.
Il diverso motivo di appello, concernente la
mancata leggibilità della firma del funzionario che ha adottato il
provvedimento, risulta infondato alla stregua della giurisprudenza citata
dallo stesso appellante. Anche il riferimento
all’art. 3 del d.lgs n. 39 del 1993
in materia di identificazione degli atti redatti con strumenti
informatici non appare appropriato, perchè non idoneo a contraddire il
principio della identificabilità dell’autore mediante le indicazioni
presenti nella intestazione o in calce al documento.
Merita invece accoglimento l’appello relativo
al capo di sentenza che ha disposto la condanna del ricorrente alle spese,
competenze e onorari di giudizio.
Pur dovendosi convenire che l’ammissione al
gratuito patrocinio non esime, di per sè, dall’obbligo della parte
soccombente di sopportare l’onere del giudizio beneficio della controparte,
la fattispecie in esame presentava elementi idonei a consentire una
pronuncia in termini di compensazione.
La sentenza per questa parte deve dunque essere
riformata.
Compensate le spese anche del presente grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, accoglie in parte, come in motivazione, l’appello in
epigrafe e per l’effetto, riforma la sentenza impugnata nella parte relativa
alla condanna alle spese, competenze e onorari del giudizio di primo grado;
dispone la compensazione delle spese del
presente giudizio
ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità Amministrativa.
Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 21 maggio 2004 con l’intervento dei magistrati:
Emidio Frascione Presidente
Corrado Allegretta Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Marzio Branca Consigliere est.
Aniello Cerreto Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Marzio Branca F.to Emidio Frascione
IL SEGRETARIO
F.to Agatina Maria Vilardo
Depositata in Segreteria il 7 settembre 2004
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