Segreto di indagine ad ampio raggio – CASSAZIONE PENALE, Sentenza n. 35647/2004
Solo l’informazione di garanzia scioglie il segreto istruttorio e
gli atti coperti da riserbo non possono essere divulgati finchè l’indagato non
ne viene a conoscenza. In base a questo principio, ribadito dalla sentenza
35647/04, la Cassazione ha confermato la condanna a un ufficiale dei carabinieri
e alla moglie per violazione del segreto d’indagine. La pronuncia di primo
grado, contro il capitano della Compagnia dei carabinieri (nonchè ufficiale di
Pg) di Matera e la consorte, è stata emessa dal tribunale del capoluogo lucano.
I due avevano rivelato agli organi di informazione notizie su un’indagine ancora
in corso e avviata proprio su iniziativa dell’ufficiale. Questi aveva inviato
alla procura un’informativa per denunciare che diverse contravvenzioni (per
violazione del Codice della strada) erano state annullate per favorire il
Comandante provinciale dei carabinieri. I due ufficiali, a causa del conflitto,
venivano trasferiti. A questo punto il capitano della Compagnia, assieme alla
moglie, ha deciso di far conoscere la vicenda all’opinione pubblica, parlandone
dapprima con il segretario dell’Unione nazionale dell’Arma dei carabinieri. La
questione veniva poi ripresa da una interrogazione parlamentare, giornali e tv.
Condannata anche in appello, la coppia ha fatto ricorso in Cassazione,
sostenendo, tra l’altro, che la divulgazione delle informazioni sull’indagine
non avrebbe potuto causare danni, visto che i carabinieri indagati avevano
comunque la possibilità di conoscere il procedimento a loro carico: la loro
Caserma era stata infatti ispezionata dalla Guardia di Finanza. La Suprema corte
boccia queste osservazioni e promuove i giudici d’appello, quando affermano che
il segreto d’indagine viene meno solo quando l’indagato acquisisce “la
possibilità giuridica, e non di mero fatto, di sapere dell’esistenza di
indagini sul suo conto”, vale a dire quando matura “il diritto di ricevere
l’informazione di garanzia”. Quindi, su tutti gli atti di indagine del Pm e
della Polizia giudiziaria resta il segreto fino a quando non possono essere
conosciuti dall’imputato. Inoltre, sottolinea la Cassazione, la giurisprudenza
di legittimità è concorde nel ritenere irrilevante l’elemento del danno e del
relativo pericolo in caso di violazione del segreto istruttorio. Il danno,
infatti, è automatico, essendo inimmaginabile un’indagine penale che possa,
almeno all’inizio, svolgersi in modo serio, senza limitare la conoscibilità dei
propri atti. Inoltre, non ha nessuna importanza la circostanza che il fatto
coperto da segreto fosse di fatto conosciuto da una ristretta cerchia di
persone, visto che l’imputato ne ha causato la divulgazione in ambiti ben più
vasti.
N.T., Il
Sole 24 Ore



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