Sponsorizzazioni sempre vietate per tutti i prodotti da fumo -; CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 18431 del 14/09/2004
La Cassazione
fissa paletti estremamente rigidi per il divieto di pubblicità. Secondo i
giudici del Palazzaccio, la valutazione della liceità di un uso di commercio
con riguardo al divieto di pubblicità del prodotto da fumo non puo’ essere
compiuta in astratto. Essa invece dipende dalla considerazione di tutto il
contesto nel quale avviene l’uso di un segno che richiama o ripete il marchio di
un prodotto da fumo, ed il giudice del merito nel caso che ne occupa ad onta
della premessa sulla giurisprudenza delle Ssuu che deve essere corretta, ha
compiuto il dovuto accertamento avverso il quale E poichè l’attività di
sponsorizzazione rientra in quella di propaganda pubblicitaria di cui alla
legge n. 52 del 1983, giacchè si concreta per l’appunto nella promozione ovvero
nella incentivazione della penetrazione commerciale di un preciso prodotto, non
puo’ dirsi che nella specie si è dato luogo a mera evocazione. Si è trattato
di attività pubblicitaria in senso tecnico, come tale, trattandosi di prodotto
da fumo, rientrante nella proibizione in parola.
La Cassazione ha
anche chiarito che non vi è, poi, alcun sospetto di incostituzionalità della
norma che ha introdotto il divieto di pubblicizzare i prodotti da fumo (articolo
8 della legge n. 52 del 1983), in quanto detto divieto non puo’ essere
considerato un attentato alla libertà di manifestazione del pensiero, giacchè
la comunicazione commerciale, pur rientrando nelle attività direttamente
economiche, tutelate si’ dall’articolo 41 della Costituzione, sono senz’altro
suscettibili di restrizioni e limitazioni quando, come nel caso di specie, ad
essa si contrappongono esigenze di utilitai’ sociale, come la tutela della
salute pubblica.



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