Ddl «Disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli» Testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia il 15 Settembre 2004
Camera dei Deputati
Ddl «Disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso
dei figli»
Testo risultante dagli emendamenti approvati
dalla Commissione Giustizia il 15 Settembre 2004
Articolo 1
(Modifica e
introduzione di articoli nel codice civile)
1.
L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:
Articolo. 155 ‑ (Provvedimenti riguardo ai figli). Dopo la separazione
personale o il divorzio dei genitori il minore ha il diritto di mantenere un
rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura,
educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con
gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia
la separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto
dall’articolo 155bis, che i figli restino affidati a entrambi i genitori
tenendo conto delle modalità concordate dai coniugi e motivatamente espresse
nel progetto di affidamento condiviso obbligatoriamente allegato alla domanda di
separazione. In particolare il giudice prende atto, se non palesemente contrari
agli interessi dei figli, degli accordi intercorsi tra i genitori e stabilisce,
in caso di disaccordo dei genitori, tenendo conto delle rispettive proposte, e
nell’interesse dei figli, i tempi e le modalità della loro presenza presso
ciascun genitore, fissando altresi’ la misura ed il modo con cui ciascuno di
essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e
all’educazione dei figli.
La potestà è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore
importanza relative all’educazione, istruzione e salute sono assunte, ove
possibile, congiuntamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei
genitori provvede in forma diretta al mantenimento dei figli in misura
proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce la corresponsione di un
assegno perequativo periodico al fine di realizzare il principio di
proporzionalità, da determinare considerando: a) le attuali esigenze del
figlio; b) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con
entrambi, i genitori; c) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; d) le
risorse economiche di entrambi i genitori; e) la valenza economica dei compiti
domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove le informazioni di
carattere economico fornite da uno dei genitori non risultino sufficientemente
documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui
redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti
diversi.
2. Dopo l’articolo 155 del codice civile sono inseriti i seguenti:
Articolo 155bis ‑ (Esclusione e opposizione all’affidamento condiviso).
Il giudice puo’ disporre l’esclusione di un genitore dall’affidamento qualora
ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli
articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l’applicazione di tali norme
o che comunque da quel genitore, se affidatario, possa derivare pregiudizio al
minore.
Ciascuno dei genitori puo’, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla
partecipazione dell’altro genitore all’affidamento e chiederne l’esclusione
quando sussistono le condizioni indicate dal primo comma. Il giudice, se
accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante,
facendo salvo, per quanto possibile, il diritto del minore riconosciuto ai sensi
del primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente
infondata, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini
della determinazione dei provvedimenti da dettare nell’interesse dei figli. Si
applica la disposizione di cui all’articolo 96 Cpc.
Articolo 155ter. (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in
tema di residenza). Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo
prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione deve essere
adeguatamente tenuto conto nella regolazione dei rapporti economici tra i
genitori, tenuto conto dell’eventuale titolo di proprietà. Il provvedimento di
assegnazione è trascrivibile e opponibile a terzi ai sensi dell’articolo 2643
Cc. La stessa assegnazione decade nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi
di abitare stabilmente nella casa familiare.
In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza o di domicilio da parte di
uno dei genitori che interferisca gravemente con le modalità di esercizio della
potestà, è data facoltà all’altro di chiedere la ridefinizione delle regole
dell’organizzazione familiare, compresa la ridefinizione degli aspetti
economici. Se tra i genitori non è raggiunto un accordo la relativa decisione
è rimessa al giudice.
Articolo 155quater. ‑ (Violazione degli obblighi di mantenimento).
In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento diretto, il giudice
dispone, relativamente al genitore inadempiente, la loro sostituzione tramite
corrispondente assegno da versare all’altro genitore.
In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento indiretto si
applica quanto previsto dall’articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e
successive modificazioni.
Articolo 155quinquies. (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni).
Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le
disposizioni previste dall’articolo 155, comma 4. Ove debba essere disposto il
pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al
figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, non disponga
diversamente.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3 comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le
disposizioni previste in favore dei minori.
Articolo 155sexies (Poteri istruttori del giudice). Prima
dell’emanazione anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo
155, il giudice puo’ assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova,
nonchè, salvo che particolari ragioni lo sconsiglino, l’audizione dei figli
minori.
Qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti ed ottenuto il
loro consenso, puo’ rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo
155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione
per raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela
dell’interesse morale e materiale dei figli.
Articolo 2
(Introduzione di
articoli nel codice di procedura civile)
1.
Dopo l’articolo 709 del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:
Articolo 709bis ‑ (Mediazione familiare). In tutti i casi di
disaccordo, nella fase di elaborazione del progetto condiviso, le parti hanno
l’obbligo, prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza o di
grave ed imminente pregiudizio per i minori, di’ rivolgersi a un centro di
mediazione pubblico o privato accreditato.
Ove l’intervento, che puo’ essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda
positivamente, le parti presenteranno al Presidente del tribunale il testo
dell’accordo raggiunto. Gli aspetti economici della separazione possono far
parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro. In caso
di insuccesso le parti possono rivolgersi al giudice, come previsto dal
successivo articolo 709ter.
In ogni caso i coniugi devono allegare alla domanda di separazione la
certificazione del passaggio presso il centro o rendere concorde dichiarazione
circa l’avvenuto passaggio.
In caso di contrasti insorti successivamente, in ogni stato e grado del giudizio
di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti la
opportunità di rivolgersi ad un centro di mediazione familiare di cui al primo
comma. Se la segnalazione trova il consenso delle parti, il giudice rinvia la
causa ad altra data in attesa dell’espletamento dell’attività di mediazione.
Articolo 709ter ‑ (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni).
La competenza per la soluzione dei conflitti insorti tra i genitori in ordine
all’esercizio della genitorialità spetta, qualora vi sia procedimento in corso,
anche ex articolo 710 Cpc, al giudice dello stesso. In caso contrario
essa spetta al Tribunale dei luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti
opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino
pregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimento delle modalità
dell’affidamento condiviso, egli puo’ modificare i provvedimenti in vigore, sia
in ordine al modello, che alle modalità di affidamento o puo’, in alternativa,
applicare le seguenti sanzioni:
a) ammonire il genitore inadempiente;
b) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori ‑nei
confronti del minore;
c) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei
confronti dell’altro;
d) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una pena pecuniaria, da
un minimo di 75 euro ad un massimo di 5000 euro a favore della Cassa delle
Ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi
ordinari.
Articolo 3
(Disposizioni
penali)
1.
La mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento dei figli per oltre tre
mensilità è punibile ai sensi dell’articolo 570 del codice penale.
Articolo 4
(Disposizioni di
attuazione)
1.
Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla
data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori puo’
richiedere, nei modi previsti dall’articolo 710 del codice di procedura civile o
dall’articolo 9 della legge n. 898 del 1970, l’applicazione della presente
legge.
2. L’articolo 155 del codice civile, come sostituito dalla presente legge, gli
articoli 155bis, 155ter, 155quater e 155quinquies
del codice civile e gli articoli 709bis e 709ter del codice di
procedura civile, si applicano anche alle fattispecie di scioglimento dei
matrimonio o cessazione degli effetti civili di esso di cui alla legge n. 898
del 1970, nonchè ai figli di genitori non coniugati.



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