DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2004, n.242 Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione. (GU n. 220 del 18-9-2004)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2004, n.242
 

Regolamento  per  la  razionalizzazione  e  la interconnessione delle
comunicazioni   tra   Amministrazioni   pubbliche   in   materia   di
immigrazione.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189,
che   dispone   l'emanazione   di   apposito   regolamento   per   la
razionalizzazione  dell'impiego  della telematica nelle comunicazioni
concernenti  l'immigrazione,  la  condizione  dello  straniero  ed il
diritto d'asilo;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 febbraio e del
19 aprile 2004;
  Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del
10 dicembre 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 2004;
  Sulla  proposta  del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro  dell'interno  e del Ministro per le riforme istituzionali e
la  devoluzione,  di concerto con i Ministri degli affari esteri, per
l'innovazione e le tecnologie e del lavoro e delle politiche sociali;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Definizioni generali
  1. Nel presente regolamento, si intende per:
    a) «testo  unico»:  il testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero  di  cui  al  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
    b) «regolamento»:  il regolamento recante norme di attuazione del
predetto  testo  unico,  emanato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
    c) «RUPA»:  la  rete  unitaria delle pubbliche amministrazioni di
cui  all'articolo  15  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59, o la sua
evoluzione definita come «sistema pubblico di connettivita».

      
                               Art. 2.
                         Sistemi informativi
  1. I sistemi informativi automatizzati già realizzati o in fase di
realizzazione  presso  le  amministrazioni  pubbliche,  da utilizzare
nelle  attività previste dai procedimenti di cui al testo unico e al
regolamento, sono:
    a) l'anagrafe  annuale  informatizzata per il lavoro subordinato,
tenuta  dal  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi
dell'articolo 21 del testo unico;
    b) i   sistemi   informativi   automatizzati   finalizzati   alla
costruzione  del  Sistema  informativo  del  lavoro e della borsa del
lavoro,   derivanti   dall'accordo  Stato-  regioni-autonomie  locali
dell'11  luglio  2002,  dall'articolo  1, comma 2, lettera b), n. 4),
della  legge  14 febbraio  2003,  n.  30,  e  dal decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276;
    c) l'archivio  informatizzato  della  rete mondiale visti, tenuto
dal Ministero degli affari esteri;
    d) l'anagrafe  tributaria,  tenuta  dal Ministero dell'economia e
delle finanze e dalle Agenzie fiscali;
    e) l'archivio  anagrafico  dei lavoratori extracomunitari, tenuto
dall'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale,   ai  sensi
dell'articolo 41 del regolamento;
    f) il casellario giudiziale, il casellario dei carichi pendenti e
l'anagrafe  delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, di cui
al decreto legislativo 14 novembre 2002, n. 311, tenuti dal Ministero
della giustizia;
    g) l'archivio  informatizzato  dei  permessi di soggiorno, tenuto
dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;
    h) l'archivio  informatizzato  per  l'emersione-legalizzazione di
lavoro  irregolare,  tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento
per  le  libertà  civili e l'immigrazione, ai sensi dell'articolo 33
della   legge   30 luglio   2002,  n.  189,  e  dell'articolo  1  del
decreto-legge    9 settembre    2002,   n.   195,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222;
    i) il  casellario  nazionale  d'identità,  tenuto  dal Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;
    l) l'archivio  informatizzato  dei  richiedenti asilo, tenuto dal
Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  le  libertà  civili e
l'immigrazione;
    m) l'archivio  informatizzato dei rifugiati, tenuto dal Ministero
dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
    n) il   sistema   anagrafico  integrato  Indice  nazionale  delle
anagrafi  (INA) - Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA)
del  Ministero  dell'interno  - Dipartimento per gli affari interni e
territoriali.
  2.  Ai fini della razionalizzazione del trattamento e dello scambio
delle  informazioni  relative ai procedimenti di cui al testo unico e
al  regolamento, sono istituiti e tenuti dal Ministero dell'interno -
Dipartimento   per   le  libertà  civili  e  l'immigrazione  archivi
automatizzati  in  materia di immigrazione e di asilo. A tali archivi
accedono  le  pubbliche  amministrazioni interessate, individuate con
decreto del Ministro dell'interno.
  3.  Gli  archivi di cui al comma 2 sono interconnessi con i sistemi
informativi  di  cui  al  comma  1  e con quelli delle regioni, delle
province  autonome  e  degli  enti locali e possono essere aggiornati
tramite le modalità tecniche ai sensi del presente regolamento.
  4.  Gli  archivi  indicati al comma 1, lettere g), h), l), m), e al
comma  2 costituiscono il sistema informativo in materia di ingresso,
soggiorno  e  uscita  dal  territorio nazionale, di immigrazione e di
asilo,  per l'attuazione unitaria dei procedimenti previsti dal testo
unico  e  dal  regolamento,  anche a supporto degli adempimenti dello
sportello unico di cui all'articolo 22 del testo unico.
  5.   Al  fine  di  assicurare  il  monitoraggio  dell'attività  di
acquisizione, certificazione e visura di dati e documenti memorizzati
nel sistema informativo di cui al comma 4, ciascuna postazione avente
accesso al sistema è soggetta a previa registrazione con annotazioni
dei  dati  identificativi  dell'utente. I dati personali, concernenti
l'identificazione   degli   utenti  e  le  operazioni  di  accesso  e
consultazione  degli  archivi sono utilizzabili per fini di sicurezza
del sistema e di accertamento di eventuali illeciti, nel rispetto del
principio dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
  6.   Ai   fini   del   testo  unico  e  del  regolamento,  ciascuna
amministrazione  menzionata nei commi 1, 2 e 3 è responsabile, per i
sistemi  informativi  e  gli  archivi  di  propria  competenza, delle
procedure  e delle tecnologie informatiche utilizzate; dei dati e dei
documenti raccolti, elaborati e gestiti nei propri archivi, diffusi o
scambiati  con  i  soggetti  del testo unico e del regolamento; della
sicurezza  e  dei  servizi di accesso dei propri sistemi informatici,
nel  rispetto  del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

      
                               Art. 3.
                       Collegamenti telematici
  1. I sistemi informativi e gli archivi di cui all'articolo 2, commi
1,  2 e 3, sono interconnessi in rete per consentire l'attuazione dei
procedimenti  del  testo  unico e del regolamento, nel rispetto delle
competenze e delle responsabilità delle amministrazioni interessate.
  2.   I  sistemi  informativi  e  gli  archivi  automatizzati  delle
amministrazioni  pubbliche  di  cui all'articolo 2 sono interconnessi
tra  di  loro  e  con  quelli di altre amministrazioni pubbliche e di
altri  utenti,  per  l'accesso  ai dati, ai documenti ed agli archivi
stessi,  attraverso  i servizi della RUPA e della rete internazionale
della  pubblica  amministrazione,  secondo  le effettive possibilità
tecniche, nel rispetto della normativa in vigore e con le limitazioni
da essa previste.
  3.  I collegamenti con gli uffici consolari sono realizzati tramite
la  rete  mondiale  visti del Ministero degli affari esteri o la rete
internazionale della pubblica amministrazione.
  4. Per l'attuazione dei procedimenti amministrativi di cui al testo
unico  e  al  regolamento,  allo scopo di completamento e di verifica
delle   informazioni   memorizzate,  i  sistemi  informativi  di  cui
all'articolo  2  possono  cooperare  con gli archivi automatizzati di
altre  amministrazioni  pubbliche  centrali  e territoriali e possono
trasmettere   dati   al   sistema   informativo   sanitario  relativi
all'anagrafe  degli  assistiti,  osservando  i principi del Codice in
materia   di   protezione  dei  dati  personali  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

      
                               Art. 4.
                           Regole tecniche
  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con il
Ministro  per  l'innovazione  e  le tecnologie, sentiti la Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  ed  il Garante per la protezione dei dati personali,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sono stabilite le regole tecniche per l'operatività dei
collegamenti di cui all'articolo 3, in relazione alla tipologia delle
informazioni,  all'utilizzo  di  strumenti  in grado di assicurare la
sicurezza  e  la  riservatezza  delle trasmissioni telematiche e alle
modalità di abilitazione per l'accesso agli archivi.

      
                               Art. 5.
                      Accesso alle informazioni
  1.   Gli   archivi   informatizzati  di  cui  all'articolo  2  sono
accessibili  in  via  telematica,  secondo i principi stabiliti nelle
regole tecniche di cui all'articolo 4.
  2.  Le  modalità  tecniche  applicative per la consultazione degli
archivi  informatizzati  e  per  l'accesso  ai sistemi informativi di
ciascuna  amministrazione  statale, ai fini del presente regolamento,
ove   non   diversamente   stabilito,   sono   definite  con  decreto
dirigenziale,  emanato  dall'amministrazione  competente,  sentiti il
Centro  nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ed
il Garante per la protezione dei dati personali.

      
                               Art. 6.
                Trasmissione dei dati e dei documenti
  1.  La  trasmissione  di dati e documenti, necessari all'attuazione
dei  procedimenti  del  testo  unico  e  del regolamento, avviene nel
rispetto  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle
regole tecniche di cui all'articolo 4.
  2.  Le  specifiche  tecniche ed operative per lo scambio dei dati e
documenti  tra  i  sistemi  informativi  di  cui  all'articolo 2 sono
definite   convenzionalmente   tra   le   amministrazioni   pubbliche
interessate,  nel  rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo
4.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 27 luglio 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Fini,  Vicepresidente del Consiglio dei
                              Ministri
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Calderoli,   Ministro  per  le  riforme
                              istituzionali e la devoluzione
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Stanca, Ministro per l'innovazione e le
                              tecnologie
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali

Visto,  il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il
9 settembre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 202

https://www.litis.it

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