DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2004, n.242 Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione. (GU n. 220 del 18-9-2004)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2004, n.242
Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189,
che dispone l'emanazione di apposito regolamento per la
razionalizzazione dell'impiego della telematica nelle comunicazioni
concernenti l'immigrazione, la condizione dello straniero ed il
diritto d'asilo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 febbraio e del
19 aprile 2004;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del
10 dicembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 2004;
Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme istituzionali e
la devoluzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, per
l'innovazione e le tecnologie e del lavoro e delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni generali
1. Nel presente regolamento, si intende per:
a) «testo unico»: il testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
b) «regolamento»: il regolamento recante norme di attuazione del
predetto testo unico, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
c) «RUPA»: la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, o la sua
evoluzione definita come «sistema pubblico di connettivita».
Art. 2.
Sistemi informativi
1. I sistemi informativi automatizzati già realizzati o in fase di
realizzazione presso le amministrazioni pubbliche, da utilizzare
nelle attività previste dai procedimenti di cui al testo unico e al
regolamento, sono:
a) l'anagrafe annuale informatizzata per il lavoro subordinato,
tenuta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi
dell'articolo 21 del testo unico;
b) i sistemi informativi automatizzati finalizzati alla
costruzione del Sistema informativo del lavoro e della borsa del
lavoro, derivanti dall'accordo Stato- regioni-autonomie locali
dell'11 luglio 2002, dall'articolo 1, comma 2, lettera b), n. 4),
della legge 14 febbraio 2003, n. 30, e dal decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276;
c) l'archivio informatizzato della rete mondiale visti, tenuto
dal Ministero degli affari esteri;
d) l'anagrafe tributaria, tenuta dal Ministero dell'economia e
delle finanze e dalle Agenzie fiscali;
e) l'archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, tenuto
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi
dell'articolo 41 del regolamento;
f) il casellario giudiziale, il casellario dei carichi pendenti e
l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, di cui
al decreto legislativo 14 novembre 2002, n. 311, tenuti dal Ministero
della giustizia;
g) l'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno, tenuto
dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;
h) l'archivio informatizzato per l'emersione-legalizzazione di
lavoro irregolare, tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento
per le libertà civili e l'immigrazione, ai sensi dell'articolo 33
della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dell'articolo 1 del
decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222;
i) il casellario nazionale d'identità, tenuto dal Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;
l) l'archivio informatizzato dei richiedenti asilo, tenuto dal
Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e
l'immigrazione;
m) l'archivio informatizzato dei rifugiati, tenuto dal Ministero
dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
n) il sistema anagrafico integrato Indice nazionale delle
anagrafi (INA) - Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA)
del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e
territoriali.
2. Ai fini della razionalizzazione del trattamento e dello scambio
delle informazioni relative ai procedimenti di cui al testo unico e
al regolamento, sono istituiti e tenuti dal Ministero dell'interno -
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione archivi
automatizzati in materia di immigrazione e di asilo. A tali archivi
accedono le pubbliche amministrazioni interessate, individuate con
decreto del Ministro dell'interno.
3. Gli archivi di cui al comma 2 sono interconnessi con i sistemi
informativi di cui al comma 1 e con quelli delle regioni, delle
province autonome e degli enti locali e possono essere aggiornati
tramite le modalità tecniche ai sensi del presente regolamento.
4. Gli archivi indicati al comma 1, lettere g), h), l), m), e al
comma 2 costituiscono il sistema informativo in materia di ingresso,
soggiorno e uscita dal territorio nazionale, di immigrazione e di
asilo, per l'attuazione unitaria dei procedimenti previsti dal testo
unico e dal regolamento, anche a supporto degli adempimenti dello
sportello unico di cui all'articolo 22 del testo unico.
5. Al fine di assicurare il monitoraggio dell'attività di
acquisizione, certificazione e visura di dati e documenti memorizzati
nel sistema informativo di cui al comma 4, ciascuna postazione avente
accesso al sistema è soggetta a previa registrazione con annotazioni
dei dati identificativi dell'utente. I dati personali, concernenti
l'identificazione degli utenti e le operazioni di accesso e
consultazione degli archivi sono utilizzabili per fini di sicurezza
del sistema e di accertamento di eventuali illeciti, nel rispetto del
principio dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
6. Ai fini del testo unico e del regolamento, ciascuna
amministrazione menzionata nei commi 1, 2 e 3 è responsabile, per i
sistemi informativi e gli archivi di propria competenza, delle
procedure e delle tecnologie informatiche utilizzate; dei dati e dei
documenti raccolti, elaborati e gestiti nei propri archivi, diffusi o
scambiati con i soggetti del testo unico e del regolamento; della
sicurezza e dei servizi di accesso dei propri sistemi informatici,
nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
Art. 3.
Collegamenti telematici
1. I sistemi informativi e gli archivi di cui all'articolo 2, commi
1, 2 e 3, sono interconnessi in rete per consentire l'attuazione dei
procedimenti del testo unico e del regolamento, nel rispetto delle
competenze e delle responsabilità delle amministrazioni interessate.
2. I sistemi informativi e gli archivi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 sono interconnessi
tra di loro e con quelli di altre amministrazioni pubbliche e di
altri utenti, per l'accesso ai dati, ai documenti ed agli archivi
stessi, attraverso i servizi della RUPA e della rete internazionale
della pubblica amministrazione, secondo le effettive possibilità
tecniche, nel rispetto della normativa in vigore e con le limitazioni
da essa previste.
3. I collegamenti con gli uffici consolari sono realizzati tramite
la rete mondiale visti del Ministero degli affari esteri o la rete
internazionale della pubblica amministrazione.
4. Per l'attuazione dei procedimenti amministrativi di cui al testo
unico e al regolamento, allo scopo di completamento e di verifica
delle informazioni memorizzate, i sistemi informativi di cui
all'articolo 2 possono cooperare con gli archivi automatizzati di
altre amministrazioni pubbliche centrali e territoriali e possono
trasmettere dati al sistema informativo sanitario relativi
all'anagrafe degli assistiti, osservando i principi del Codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 4.
Regole tecniche
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sono stabilite le regole tecniche per l'operatività dei
collegamenti di cui all'articolo 3, in relazione alla tipologia delle
informazioni, all'utilizzo di strumenti in grado di assicurare la
sicurezza e la riservatezza delle trasmissioni telematiche e alle
modalità di abilitazione per l'accesso agli archivi.
Art. 5.
Accesso alle informazioni
1. Gli archivi informatizzati di cui all'articolo 2 sono
accessibili in via telematica, secondo i principi stabiliti nelle
regole tecniche di cui all'articolo 4.
2. Le modalità tecniche applicative per la consultazione degli
archivi informatizzati e per l'accesso ai sistemi informativi di
ciascuna amministrazione statale, ai fini del presente regolamento,
ove non diversamente stabilito, sono definite con decreto
dirigenziale, emanato dall'amministrazione competente, sentiti il
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ed
il Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 6.
Trasmissione dei dati e dei documenti
1. La trasmissione di dati e documenti, necessari all'attuazione
dei procedimenti del testo unico e del regolamento, avviene nel
rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle
regole tecniche di cui all'articolo 4.
2. Le specifiche tecniche ed operative per lo scambio dei dati e
documenti tra i sistemi informativi di cui all'articolo 2 sono
definite convenzionalmente tra le amministrazioni pubbliche
interessate, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo
4.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 27 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Vicepresidente del Consiglio dei
Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Calderoli, Ministro per le riforme
istituzionali e la devoluzione
Frattini, Ministro degli affari esteri
Stanca, Ministro per l'innovazione e le
tecnologie
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il
9 settembre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 202



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