« Disposizioni in materia di riconoscimento del figlio naturale e di impugnazioni» Ddl 1858-4412-4076/C con le modifiche apportate dalla commissione Giustizia (16 settembre 2004)
Camera dei Deputati
« Disposizioni in materia di riconoscimento del figlio naturale e di
impugnazioni»
Ddl 1858-4412-4076/C con le modifiche apportate dalla commissione Giustizia
(16 settembre 2004)
Articolo 1
1. All’articolo 148, secondo comma, del codice civile, le parole:
«In caso di inadempimento» sono soppresse.
Articolo 2
1. Il primo comma dell’articolo 258 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Con il riconoscimento, il figlio naturale acquista pari diritti e pari doveri
del figlio legittimo nei confronti degli ascendenti, e acquisisce i vincoli di
parentela di cui all’articolo 74 con i parenti del genitore che lo ha
riconosciuto, in linea retta e collaterale».
Articolo 3
1. All’articolo 262 del codice civile è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«In ogni caso, il giudice, nell’emanare il provvedimento, deve tenere conto
dell’interesse morale e materiale del minore e della volontà dei genitori».
Articolo 4
1. L’articolo 263 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 263. – (Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità).
– Il riconoscimento puo’ essere impugnato per difetto di veridicità dall’autore
del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto o da chiunque vi abbia
interesse.
Nel decidere sulla domanda di cui al primo comma il giudice deve tenere conto
dell’interesse del figlio a mantenere o meno lo status derivante dal
riconoscimento contestato.
L’impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione.
L’azione è imprescrittibile».
Articolo 5
1. Il primo comma dell’articolo 264 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Il riconoscimento puo’ essere impugnato per difetto di veridicità da colui che
è stato riconosciuto entro un anno dal compimento della maggiore età o dal
giorno in cui, successivamente, è venuto a conoscenza dei fatti che rendono
ammissibile l’impugnazione».
Articolo 6
1. La sezione II del capo II del titolo VII del libro I del
codice civile è abrogata.
Articolo 7
1. Al primo comma dell’articolo 291 del codice civile, le parole:
«o legittimati» sono sostituite dalle seguenti: «o naturali riconosciuti».
Articolo 8
1. Al secondo comma dell’articolo 317bis del codice civile
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale caso si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 155, anche in relazione ai provvedimenti
relativi al mantenimento (…) ».
2. All’articolo 317bis del codice civile è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«Il procedimento è regolato dalle disposizioni di cui all’articolo 148, commi
primo, secondo, quarto e quinto, in quanto compatibili».
Articolo 9
1. Al secondo comma dell’articolo 536 del codice civile, le
parole: «i legittimati e» sono soppresse.
Articolo 10
1. Il terzo comma dell’articolo 537 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Si applicano, in ipotesi di divisione del patrimonio, le norme di cui
all’articolo 732».
Articolo 11
1. Al primo comma dell’articolo 538 del codice civile dopo la
parole: «ascendenti legittimi» sono inserite le seguenti: «o naturali
riconosciuti ».
2. Alla rubrica dell’articolo 538 del codice civile sono aggiunte le parole: «o
naturali riconosciuti».
Articolo 12
1. Il terzo comma dell’articolo 542 del codice civile è
abrogato.
2. Il secondo comma dell’articolo 566 del codice civile è abrogato.
Articolo 13
1. Al primo comma dell’articolo 567 del codice civile, le parole:
«i legittimati e» sono soppresse.
2. Alla rubrica dell’articolo 567 del codice civile, le parole: «legittimati e»
sono soppresse.
Articolo 14
1. Il terzo comma dell’articolo 578 del codice civile è
abrogato.
Articolo 15
1. All’articolo 582 del codice civile, dopo la parola:
«legittimi» sono inserite le seguenti: «o naturali».
2. Alla rubrica dell’articolo 582 del codice civile, dopo la parola: «legittimi»
sono inserite le seguenti: «o naturali».
Articolo 16
1. Al primo comma dell’articolo 687 del codice civile, le parole:
«o legittimato» sono soppresse.
2. Il secondo comma dell’articolo 687 del codice civile è sostituito dal
seguente:
«La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del
testamento, e soltanto in seguito riconosciuto».



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