Fermo amministrativo, nel mirino anche i rimborsi

Il contribuente ha
diritto alla cancellazione del fermo amministrativo, o delle altre misure
cautelari adottate a garanzia del credito tributario, solo dopo che ha pagato
per intero le somme dovute. In caso di definizione di lite pendente, eseguita in
base all’articolo 16 della legge 289/2002, se il contribuente paga a rate le
somme dovute per la chiusura agevolata, il concessionario della riscossione puo’
mantenere le misure cautelari adottate a garanzia della pretesa impositiva
(circolare n. 41/E del 17 settembre 2004). Tra le altre misure indicate nella
circolare n. 41/E entra anche l’oneroso fermo dei crediti spettanti al
contribuente, e da lui vantati nei confronti di qualunque amministrazione
statale, tra cui ovviamente quella fiscale, come i rimborsi Iva. Per "fermo
amministrativo" si intende il potere attribuito ai concessionari della
riscossione di adottare un provvedimento che impedisce di disporre e usare i
beni mobili iscritti in pubblici registri di proprietà del debitore e degli
eventuali coobbligati. Questa misura puo’ essere disposta in seguito al mancato
pagamento, nel termine di 60 giorni dalla notifica, delle cartelle di pagamento
pervenute ai contribuenti. In questa circostanza, e a prescindere dal compimento
del pignoramento e di altri atti dell’esecuzione, il concessionario notifica
all’interessato una comunicazione con la quale informa che, se entro 20 giorni
dalla data della comunicazione non paga il saldo di quanto dovuto, verrà
iscritto presso il pubblico registro automobilistico (se si tratta di veicoli, o
presso gli altri registri competenti per natanti o aeromobili) il fermo, con
conseguente indisponibilità del bene. Sul "fermo amministrativo", va anche
ricordata la recente risoluzione n. 92/E del 22 luglio 2004, che ne ha disposto
la sospensione. Nella risoluzione, l’agenzia delle Entrate ha avvertito i
concessionari che dovranno astenersi dal disporre i fermi amministrativi, ferma
restando l’esigenza che adottino le iniziative per assicurare il recupero dei
crediti iscritti a ruolo, usando tutte le altre procedure di riscossione
coattiva. Nella circolare n. 41/E, l’Agenzia ha fatto anche presente che
l’ufficio impositore puo’ ” prima dell’intero pagamento delle rate trimestrali ”
valutare caso per caso la sopravvenienza di elementi idonei a giustificare la
revoca o la modifica dei provvedimenti cautelari adottati nell’esercizio dei
propri poteri discrezionali.

 

Tonino
Morina, Il Sole 24 Ore


 

Vedi anche:

https://www.litis.it

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