ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2004 Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3375).

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2004
 

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3375).

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Vista la legge regionale Siciliana del 26 marzo 2002, n. 2, recante
«Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002»;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 40 della predetta legge regionale,
che demanda ai prefetti territorialmente competenti la realizzazione,
con  i  poteri  di  cui  all'art. 14 della legge n. 225/1992, di basi
eliportuali  che  consentano  l'atterraggio ed il decollo di mezzi di
soccorso  nelle  isole  Minori  ove  non  sia  possibile il decollo e
l'atterraggio di mezzi aerei;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3366
del  29 luglio  2004,  recante:  «Disposizioni  urgenti di protezione
civile  finalizzate  alla  realizzazione di elisuperfici di emergenza
per  l'atterraggio  ed il decollo di mezzi di soccorso nel territorio
delle  isole  di  Favignana,  Levanzo  e  Marettimo,  in provincia di
Trapani»;
  Vista  la  nota del 30 luglio 2004 del Comando operativo di vertice
interforze,  con  la  quale,  in  relazione  alla realizzazione delle
elisuperfici  di  emergenza  nell'isole  Egadi  da  parte  del  Genio
guastatori di Palermo, ha rappresentato la necessità di implementare
le  risorse  finanziarie previste nell'ordinanza di protezione civile
n. 3366 del 2004;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  del  28 marzo  2003,  n.  3275,  recante «Disposizioni
urgenti  di  protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante
dall'attuale  situazione  internazionale"»,  cosi' come modificata ed
integrata dalla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285
del  30 aprile  2003,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  di
protezione   civile  per  fronteggiare  l'emergenza  derivante  dalla
attuale situazione internazionale"», che all'art. 1, comma 2, lettera
d)  prevede la realizzazione urgente, presso gli aeroporti e le altre
strutture  di transito, di opere destinate a percorsi speciali presso
cui  far  affluire  passeggeri, bagagli e merci provenienti da zone a
rischio;
  Considerato  che  nell'aeroporto  di  Milano Malpensa è necessario
creare  un  ampliamento  del  canale  sanitario  al  fine  di evitare
situazioni  di  criticità,  come quelle già verificatesi agli inizi
del  2004  con  la  SARS,  per  l'elevato  numero  di  passeggeri  da
sottoporre al controllo;
  Considerato, altresi', che il progetto relativo all'ampliamento del
canale  sanitario  dell'aeroporto  di Milano Malpensa, predisposto in
attuazione  delle  «linee guida per la realizzazione e utilizzo di un
canale  aeroportuale»  approvate  in  data 5 febbraio 2004 dal Gruppo
permanente per la valutazione del rischio ed il controllo della SARS,
è stato approvato da parte della III sezione del Consiglio superiore
di sanità nella seduta del 7 luglio 2004;
  Considerato,  inoltre, che è necessario porre in essere interventi
urgenti  indispensabili al superamento della situazione di criticità
sulla  base di quanto rappresentato dal Ministero della salute con la
nota del 12 luglio 2004;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 ottobre  2002,  con  il  quale  è  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza   in   ordine  ai  gravi  eventi  sismici  verificatisi  il
31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
  Visto  l'art.  20-bis  del  decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,
recante  «Proroga  di  termini previsti da disposizioni legislative»,
con  il  quale,  gli stati d'emergenza concernente gli eventi sismici
che  hanno  colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono
stati prorogati fino al 31 dicembre 2005;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3253  del  29 novembre  2002,  n.  3279  del 10 aprile 2003 e n. 3300
dell'11  luglio  2003,  concernente:  «Disposizioni urgenti dirette a
fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi
nel territorio della provincia di Campobasso»;
  Ravvisata   la   necessità   di   apportare  alcune  modifiche  ed
integrazioni  alle  summenzionate  ordinanze di protezione civile, al
fine  di  assicurare  l'indispensabile  urgenza  e  continuità  agli
interventi di ricostruzione per il comune di San Giuliano di Puglia;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
20 marzo  2002,  recante  la dichiarazione di «grande evento"» per il
semestre di presidenza italiana della Unione europea;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
30 agosto  2002, recante modificazioni ed integrazioni concernenti la
dichiarazione  di  «grande  evento"»  per  il  semestre di presidenza
italiana della Unione europea adottata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 luglio  2004, con il quale è stata prorogata, fino al 31 dicembre
2004, la dichiarazione di «grande evento»" del semestre di presidenza
italiana dell'Unione europea;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3199  del  24 aprile  2002,  n. 3247 del 30 ottobre 2002, n. 3283 del
18 aprile 2003 e n. 3313 del 12 settembre 2003;
  Considerato che il giorno 29 ottobre 2004, nella città di Roma, si
celebrerà  la cerimonia della ratifica della Costituzione europea da
parte dei Paesi partecipanti;
  Ravvisata   la   necessità   di   disporre   misure  di  carattere
straordinario   ed   urgente  finalizzate  a  garantire  il  regolare
svolgimento della manifestazione in condizioni di massima sicurezza;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283
del   18 aprile   2003,   recante:  «Ulteriori  disposizioni  per  la
celebrazione   del  semestre  di  presidenza  italiana  della  Unione
europea»;
  Vista  la  nota  n.  3129 del 7 maggio 2004 del Dipartimento lavori
pubblici ed acque della regione Calabria;
  Vista  la nota n. 3441 del 28 maggio 2004 del sindaco del comune di
Mormanno in provincia di Cosenza;
  Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile n. 2847 del 17 settembre
1998,   recante:   «Interventi   urgenti  per  fronteggiare  i  danni
conseguenti  l'evento  sismico  che il 9 settembre 1998 ha colpito il
territorio delle province di Potenza e Cosenza»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 dicembre   2003,   recante:  «Proroga  dello  stato  di  emergenza
rispettivamente  nel  territorio  del  comune  di Lipari e nelle aree
marine  interessate,  nonchè nel territorio delle isole Eolie, nelle
aree  marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti
dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»;
  Vista  l'ordinanza  di protezione civile n. 3225 del 2 luglio 2002,
recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso
turistico nelle isole del comune di Lipari»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266
del  7 marzo  2003,  recante:  «Primi  interventi  urgenti  diretti a
fronteggiare  i  danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie,
derivanti  dagli  effetti  indotti  dai  fenomeni  vulcanici  in atto
nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;
  Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Considerato che è stato rinvenuto un ordigno bellico inesploso nel
territorio del comune di Orvieto, località Tordimonte;
  Ravvisata  la  necessità  di  provvedere  all'adozione di tutte le
iniziative  di  carattere  straordinario  ed urgente finalizzate alla
rimozione  della  situazione di pericolo derivante dalla presenza del
summenzionato ordigno nel territorio della provincia di Terni;
  Viste  le  note del prefetto di Terni del 20, 25 e 30 agosto 2004 e
dell'8 settembre 2004, con le quali è stata rappresentata l'esigenza
di provvedere alle operazioni di brillamento dell'ordigno bellico;
  Vista  la  nota  del  19 febbraio 2003, con la quale il sindaco del
comune  di  Lucca  ha  segnalato  talune  situazioni  di  rischio che
potrebbero   creare  situazioni  di  pericolo  ad  alcune  abitazioni
insistenti  ai  piedi della Rocca del Castello di Nozzano interessato
da  una  serie  di dissesti idrogeologici, nonchè la successiva nota
del 5 luglio 2004, con la quale, in relazione al grave dissesto sopra
citato  ha  trasmesso  il decreto di approvazione del progetto per la
messa in sicurezza del Castello;
  Visti  gli  esiti  dei  sopralluoghi  effettuati  dai  tecnici  del
Dipartimento  della  protezione civile nel territorio interessato dal
sopra descritto dissesto;
  Ravvisata,  quindi, la necessità di adottare ogni iniziativa utile
finalizzata  ad  evitare  ulteriori situazioni di pericolo o maggiori
danni  a persone o a cose, ricorrendo nella fattispecie i presupposti
di cui all'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri n. 3366 del 29 luglio 2004, l'importo di Euro 90.000,00
è sostituito con l'importo di Euro 180.000,00.

      
                               Art. 2.
  1.  Nell'ambito della situazione emergenziale di cui al decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 28 marzo 2003, citato in
premessa  ed  alla  successiva ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  del 30 aprile 2003, n. 3285, concernente «Disposizioni
urgenti  di  protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante
dall'attuale situazione internazionale», il presidente della società
SEA   dell'aeroporto   di   Milano  Malpensa,  sentito  il  Capo  del
Dipartimento  della  protezione  civile  -  Commissario  delegato, è
autorizzato,  in relazione al ricorrente contesto di somma urgenza, a
porre  in  essere,  con  oneri  a proprio carico, tutte le iniziative
finalizzate  all'adeguamento  ed all'ampliamento del canale sanitario
esistente,  anche provvedendo, ove ritenuto assolutamente necessario,
in  deroga  agli articoli 20 e 24 della legge n. 109 dell'11 febbraio
1994  e,  comunque,  nel  rispetto  dell'art.  7,  lettera  c)  della
direttiva comunitaria n. 93/37.
  2.  La  SEA  provvede  alla  necessaria  manutenzione periodica dei
locali  e  degli  impianti del canale sanitario, anche nei periodi di
non operatività del medesimo.
  3. L'Ufficio di sanità marittima, aerea e di confine di Milano, in
raccordo  con  la  competente  direzione generale del Ministero della
salute, sovrintende alla realizzazione dell'opera per quanto riguarda
gli  aspetti  sanitari,  verificando  la  conformità dei lavori alla
normativa  sanitaria  vigente,  nonchè la congruità degli stessi al
progetto  approvato dal Consiglio superiore della sanità il 7 luglio
2004.

      
                               Art. 3.
  1.  Relativamente alla realizzazione degli interventi e delle opere
di  ricostruzione,  anche  infrastrutturali,  per  il  comune  di San
Giuliano,  l'ing.  Claudio  Rinaldi  assume  la  qualità di soggetto
attuatore  previsto dall'ordinanza di protezione civile n. 3279/2003,
e  successive  modifiche ed integrazioni, subentrando al provveditore
regionale  alle  opere  pubbliche  del  Molise  -  Direttore del SIIT
Campania-Molise.

      
                               Art. 4.
1. Per garantire il pieno assolvimento dei compiti del Capo del
Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato nello
svolgimento delle attività relative alla cerimonia della ratifica
della Costituzione europea da parte dei Paesi partecipanti, si
applicano, fino al 31 ottobre 2004, gli articoli 1, commi 2, 3 e 5;
2, comma 7; 4, commi 1, 2, 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3313/2003, e successive modifiche ed
integrazioni, nonchè le disposizioni previste dal comma 1 dell'art.
11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3315
del 2 ottobre 2003.
2. In favore del personale delle Forze di polizia, delle Forze
armate, dei Vigili del fuoco, della Polizia municipale, del comparto
sanità, della Croce rossa italiana e del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
direttamente impegnato in attività connesse alle finalità di cui
alla presente ordinanza, è autorizzato, oltre i limiti previsti
dalla vigente legislazione, la corresponsione di compensi per
prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso per un
complessivo importo massimo di euro 450.000,00 da ripartire con
apposita decretazione del Capo del Dipartimento della protezione
civile - Commissario delegato, da adottarsi sulla base di piani di
impiego del personale trasmessi al medesimo commissario delegato
entro sette giorni dalla data di pubblicazione della presente
ordinanza.
3. Il comune di Roma provvede alla realizzazione degli interventi e
delle opere necessari a garantire il regolare svolgimento della
cerimonia di cui al comma 1, avvalendosi, ove necessario, in aggiunta
alle deroghe previste dalle ordinanze n. 3199/2002, n. 3247/2002, n.
3283/2003 e n. 3313/2003 anche delle seguenti deroghe:
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 3, 4, 21
comma 1, lettera b), 2, 4, 5; 22, 28, 32, 33, 39, 40, 45, 48;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 4, 16, 17, 19, 20, 24,
25, 26, 27, 29 nel rispetto dell'art. 7, lettera c), della direttiva
comunitaria n. 93/97, e decreto del Presidente della Repubblica del
21 dicembre 1999, n. 554, articoli 9, 11, 13, 14, 15, 48, 49, 50, 78,
80;
decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 30, art. 7, comma 2,
lettera a); 10, 15.
4. Il comune di Roma, per la realizzazione delle opere e degli
interventi di cui al comma 3, è autorizzato a modificare i piani di
investimento disposti dal consiglio comunale, in deroga alla
normativa di settore, utilizzando le risorse finanziarie previste o
destinate ad altri interventi.
5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri concorre, sulla base di apposito rendiconto
recante l'elenco documentato delle spese sostenute dal comune di
Roma, agli oneri necessari per l'attuazione delle iniziative previste
al comma 3 nel limite massimo di un milione di euro.
6. Il commissario delegato ed il sindaco di Roma sono autorizzati a
conseguire sponsorizzazioni, per un importo massimo complessivo di
cinquecentomila euro, volte ad acquisire risorse finanziarie per la
realizzazione degli interventi e delle opere necessari per la
celebrazione dell'evento.
7. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 12 settembre 2003, n. 3313, e successive modificazioni,
le parole «15 milioni di euro» sono sostituite con le parole «19,2
milioni di euro».
8. Sono confermati, fino al 31 dicembre 2004, i poteri conferiti al
gen. B. Umberto Pinotti - Commissario delegato, ai sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del
18 aprile 2003. Per il perseguimento delle finalità di cui
all'ordinanza n.

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