L’avvocato ha l’obbligo di informare il cliente circa le questioni che possono impedire il raggiungimento del risultato -; CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 14597 del 30/07/2004


L’avvocato, in virtù di quella preparazione
tecnica e di quell’esperienza che caratterizzano la sua attività, deve porre in
grado il cliente di decidere consapevolmente, sulla base di un’adeguata
valutazione di tutti gli elementi favorevoli e anche di quelli eventualmente
contrari, ma ragionevolmente prevedibili, se affrontare o meno i rischi connessi
all’attività richiesta al professionista medesimo. Questo poichè il contratto
di prestazione d’opera intellettuale, che è un’obbligazione di mezzi e non di
risultato, in quanto il professionista, nell’assumere l’incarico, si impegna ad
espletare tutte le condizioni tecnicamente necessarie per consentire al cliente
la realizzazione dello scopo perseguito, ma non il conseguimento di tale
risultato, non esime il professionista dal dovere di prospettare al cliente
tutti gli elementi contrari a causa dei quali gli effetti possono essere
inferiori a quelli previsti se non addirittura sfavorevoli.


E’ pacifico, sostiene il collegio, che la
valutazione in ordine all’adempimento o meno da parte dell’avvocato
dell’obbligazione conseguente all’incarico professionale conferitogli, è
propedeutica allo sviluppo di un’indagine volta a verificare l’eventuale
violazione dei doveri connessi allo svolgimento dell’attività professionale e,
in modo particolare, del dovere di diligenza, richiamato dall’art.1176, secondo
comma del codice civile. Nell’ambito di quest’ultimo sono ricompresi i doveri di
sollecitazione, dissuasione e informazione, al cui adempimento il professionista
è tenuto sia all’atto dell’assunzione dell’incarico che nel corso del suo
svolgimento, evidenziando al cliente le questioni rilevabili sin dall’origine o
insorte successivamente che possano ostacolare il raggiungimento del risultato o
che possano essere produttive di effetti dannosi.


CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 14597
del 30/07/2004

 

REPUBBLICA
ITALIANA

IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA
CIVILE

Composta dagli
Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CALFAPIETRA
Vincenzo – Presidente

Dott. DE JULIO
Rosario – Consigliere

Dott. BOGNANNI
Salvatore – Consigliere

Dott. SETTIMJ
Giovanni – Consigliere

Dott. MAZZACANE
Vincenzo – rel. Consigliere

ha pronunciato la
seguente:

SENTENZA

sul ricorso
proposto da:

SENTENZA


sul ricorso proposto da:


RE GRAZIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELE
MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato ENNIO LUPONIO, difeso dall’avvocato
PATRIZIA PALMIERI, giusta delega in atti;


– ricorrente –


contro


GRIFANTINI EMANUELE, in proprio, elettivamente domiciliato in
ROMA VLE CARSO 14, presso lo studio dell’avvocato FERNANDO GRASSI, che lo
difende, giusta delega in atti;


– controricorrente –


avverso la sentenza n. 6/01 del Tribunale di CAMERINO, depositata
il 09/01/01;


udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
21/01/04 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;


udito l’Avvocato Ennio LUPONIO, per delega difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;


udito l’Avvocato GRASSI Ferdinando, difensore del resistente che
ha chiesto il rigetto del ricorso;


udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 


Svolgimento del
processo

 

Con atto di
citazione del 20.12.1996 Graziano Re proponeva opposizione avverso il decreto
ingiuntivo emesso il 16.11.1996 nei propri confronti dal Pretore di Camerino per
il pagamento della somma di lire 11.525.568 oltre interessi e spese in favore
dell’avvocato Emanuele Grifantini a titolo di prestazioni professionali svolte
da quest’ultimo in favore del primo.

L’opponente
assumeva che, vantando un credito di lire 1.500.000 nei confronti di tale Angelo
Papilli, aveva tentato con il patrocinio del menzionato avvocato il recupero
della suddetta somma con l’unico risultato di veder lievitare le spese legali a
suo carico; aggiungeva inoltre che il Grifantini non aveva informato l’esponente
della reale situazione economica del Papilli, debitore esecutato, ed inoltre
aveva preteso somme esorbitanti rispetto sia alla modestia della pratica sia
agli scarsissimi risultati ottenuti.

Si costituiva in
giudizio l’opposto contestando il fondamento dell’opposizione di cui chiedeva il
rigetto.

Il Pretore di
Camerino con sentenza del 16.1.1999 rigettava l’opposizione.

Proposta
impugnazione avverso tale decisione da parte del Re cui resisteva il Grifantini,
il Tribunale di Camerino con sentenza del 9.1.2001 rigettava l’appello.

Il Tribunale
riteneva anzitutto congruo il compenso richiesto dall’appellato in relazione
alle diverse prestazioni professionali espletate che avevano riguardato non solo
l’intervento quale creditore del Re nella procedura esecutiva promossa da altri
soggetti contro il Papilli, ma anche una serie di giudizi contenziosi
(opposizione di terzo, azione revocatoria) non prevedibili e riconducibili
soltanto alla immotivata caparbietà della parte debitrice, risultata poi
soccombente in tutte le controversie;

inoltre i diritti
e gli onorari richiesti erano stati liquidati dai giudici di merito nella misura
prevista dai tariffari per quanto riguarda i primi ed in quella vicina ai minimi
di legge per quanto riguarda i secondi.

Neppure poteva
ritenersi che l’avvocato Grifantini fosse rimasto inadempiente all’obbligo di
informazione che incombe al professionista nei confronti del cliente, non
essendo emersa alcuna prova in tal senso, ed anzi essendo risultato provato
documentalmente che il Re era a conoscenza di tutte le principali attività
svolte dal suddetto legale, considerato che tutti gli atti infroduttivi dei
singoli giudizi recavano la firma non disconosciuta di delega dell’appellante
all’appellato; inoltre costituiva nozione di comune esperienza quella secondo
cui un soggetto sottoposto a diverse procedure esecutive, come appunto il
Papilli, non versasse in buone condizioni economiche, cosicchè il Re era a
conoscenza di tale circostanza.

Infine neppure
era fondato l’assunto dell’appellante secondo cui il Grifantini aveva taciuto al
cliente il rapporto "costi-benefici" tra l’attività svolta ed i fini
perseguiti: invero anzitutto i costi della procedura si erano inopinatamente
elevati a seguito dei giudizi contenziosi promossi da parte debitrice e da
terzi, ed inoltre il Re era a conoscenza di uno dei pochi elementi certi per
effettuare una analisi "costi-benefici" della procedura esecutiva da
intraprendere, ovvero l’importo del credito che intendeva soddisfare.

Avverso tale
sentenza il Re ha proposto un ricorso per Cassazione articolato in quattro
motivi cui il Grifantini ha resistito con controricorso;

entrambe le parti
hanno depositato memorie.

 


Motivi della
decisione

 

Preliminarmente
deve rilevarsi l’irritualità ai sensi dell’art. 372 c.p.c. dei documenti
prodotti dal ricorrente all’udienza di discussione in quanto non attinenti alla
ammissibilità del ricorso.

Cio’ premesso, si
osserva che con il primo motivo il Re, denunciando violazione dell’art. 115
c.p.c. ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, assume che la
sentenza impugnata, basandosi su presunti fatti notori, ha ritenuto
apoditticamente provata l’attività di informazione da parte del Grifantini
sulla situazione economica del debitore esecutato Papilli e sull’entità dei
costi legali delle azioni giudiziarie da intraprendere; in realtà vi era stata
un’assenza totale di prove documentali al riguardo, cosicchè doveva ritenersi
fondata l’eccezione di inadempimento sollevata dall’esponente, tendente a
vanificare il preteso diritto della controparte a percepire emolumenti per
prestazioni eseguite senza il consenso del cliente.

Con il secondo
motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli
1176 secondo comma, 1710 e 2697 c.c., assume che l’avvocato Grifantini non aveva
adempiuto all’obbligo di informare durante l’espletamento del mandato
l’esponente in ordine al costo delle procedure intraprese per il recupero del
suo modestissimo credito, violando cosi’ l’obbligo che incombe a carico di ogni
mandatario; in proposito il Tribunale di Camerino non solo ha ritenuto obbligato
alla prova negativa il Re, ma addirittura ha considerato provata tale
circostanza per effetto della semplice sottoscrizione da parte del cliente dei
mandati "ad litem", che invece comporta soltanto il sorgere del rapporto
obbligatorio tra le parti, ma non fornisce alcuna prova dell’avvenuta
Informazione circa l’operato del mandatario nel corso dell’espletamento del
mandato;

nella
fattispecie, anzi, il Grifantini, avendo richiesto nell’arco di circa dieci anni
di attività professionale un fondo spese irrisorio rispetto all’ammontare degli
emolumenti poi pretesi, aveva tratto in inganno l’esponente sul rapporto
costi-benefici delle azioni intraprese.

Con il terzo
motivo il Re, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli
1218-1460-1710-1711 e 2697 c.c., censura la sentenza impugnata per non aver
considerato che il Grifantini non si era attenuto all’osservanza del principio
di buona fede nell’esecuzione del mandato, e che era mancata la prova che egli
avesse preventivamente informato il cliente circa la situazione economica e
processuale del Papilli, e che in particolare nel corso dei dieci anni di
svolgimento del rapporto intercorso con il cliente il suddetto professionista
avesse indicato a quest’ultimo di volta in volta le azioni da intraprendere onde
consentirgli di scegliere se astenersi o proseguire nel tentativo del recupero
del suo modestissimo credito.

Le enunciate
censure, da esaminare contestualmente per

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