Dati biometrici sui visti, i Garanti Ue chiedono tutele

Per
l’inserimento dei dati biometrici  nei permessi di soggiorno e nei visti
rilasciati a cittadini extracomunitari, i Garanti europei chiedono il rispetto
dei principi generali della protezione dei dati  e esprimono perplessità sulla
proposta di creare un database dei visti centralizzato a livello europeo (il
cosiddetto VIS, Visa Information System).

I documenti
che ne prevedono l’istituzione (da ultimo la Decisione del Consiglio UE dell’8
giugno 2004), contengono indicazioni troppo generiche sulle garanzie e le
salvaguardie da applicare.

In un
recente parere (7/2004, disponibile all’indirizzo

http://www.europa.eu.int/…
), il Gruppo dei Garanti europei ha indicato i
principi che devono essere comunque rispettati nel prevedere un formato uniforme
a livello UE per i visti ed i permessi di soggiorno, comprendente identificatori
biometrici (impronte di due dita + foto dell’interessato) registrati in formato
digitale su chip elettronico.

I Garanti
hanno anche espresso il proprio punto di vista ed alcune raccomandazioni in
merito alla futura istituzione di un sistema informativo dei visti (VIS) a
livello europeo, da affiancare al SIS (Sistema di informazione Schengen) e ad
EURODAC (il database contenente informazioni sulle richieste di asilo, ed in
particolare le impronte digitali dei richiedenti).

In linea
generale, i Garanti ricordano che l’inserimento di dati biometrici nei visti e
nei permessi di soggiorno “standardizzati” a livello europeo postula il rispetto
dei principi di protezione dati fissati nella Direttiva 95/46/CE, al fine di
garantire i diritti fondamentali degli interessati. Cio’ è tanto più
necessario in considerazione della particolare natura dei dati biometrici, che
di per sè hanno un elevato potenziale identificativo e permettono di
raccogliere informazioni sugli interessati anche a loro insaputa (si pensi,
appunto, alle impronte digitali).

Rispettare i
principi di protezione dei dati significa garantire che i dati siano raccolti
per scopi specifici, espliciti e legittimi e non trattati ulteriormente per
scopi incompatibili con quelli della loro raccolta. I dati devono essere inoltre
pertinenti ed adeguati alle finalità del trattamento.  E’ necessario
specificare con chiarezza all’interessato le finalità per cui si trattano dati
biometrici prima di procedere alla loro raccolta, in modo da garantire la
legittimità della procedura.

Da questo
punto di vista, numerose perplessità solleva la proposta di memorizzare i dati
biometrici in un archivio centralizzato (il VIS) per condurre eventuali,
successive verifiche su soggetti che entrino illegalmente nel territorio
dell’UE. Tale approccio non appare infatti proporzionato alle finalità
perseguite (identificazione dei richiedenti permesso di soggiorno), e dunque
contrasta con uno dei principi fondamentali della Direttiva europea in materia
di protezione dei dati (principio di proporzionalità).

Per quanto
riguarda, in particolare, i Regolamenti del Consiglio UE del settembre 2003
relativi ad un formato uniforme per i visti e le richieste di soggiorno, il
Gruppo, sottolinea che, alla luce dei requisiti sopra ricordati occorre:

  • – 
    garantire agli interessati (extracomunitari richiedenti un visto/un permesso
    di soggiorno) la possibilità di accedere ai dati biometrici memorizzati nel
    chip, anche per verificarne i contenuti;  prevedere particolari garanzie per
    chi non sia in grado di fornire i dati biometrici richiesti (ad esempio,
    soggetti che abbiano subito menomazioni o amputazioni delle dita di una mano);


  •  garantire  un’elevata affidabilità del sistema. In caso di respingimento la
    persona interessata deve sapere come opporsi alla decisione e far valere il
    proprio punto di vista (la Direttiva UE sulla protezione dei dati fa divieto,
    infatti, di prendere qualsiasi decisione rilevante per la vita
    dell’interessato che si basi soltanto su “trattamenti automatizzati” di dati
    personali).

Per quanto
riguarda la prevista “interoperabilità”, ossia la possibilità per altre
autorità di accedere ai dati memorizzati nel chip, nessuna modifica di tali
dati deve essere possibile se non all’autorità che ha rilasciato il visto/il
permesso di soggiorno. Inoltre, l’interessato deve sapere che il dato è oggetto
di accesso, e soltanto i soggetti pubblici autorizzati devono avere la
possibilità di accedervi. Le informazioni disponibili non devono andare oltre
quelle indispensabili allo svolgimento delle funzioni alle quali la singola
autorità è preposta.

Rispetto al
VIS, il Gruppo delle autorità europee di protezione dati, oltre ad esprimere in
via generale le perplessità sopra sintetizzate, ha ritenuto di fornire alcune
raccomandazioni più specifiche in attesa della definizione (da parte di
un’apposita Commissione) dei criteri che dovranno regolamentare il funzionamento
del sistema. Ricordiamo, in particolare,

  • la
    necessità di meglio precisare le finalità perseguite con l’istituzione del
    sistema, che in parte sembrano sovrapporsi a quelle previste per il “nuovo”
    Sistema di informazione Schengen (SIS II);


  • l’inopportunità di concedere alle autorità di Paesi terzi di accedere al
    VIS, anche per non violare il principio (sancito dalla Direttiva UE 95/46)
    secondo cui è possibile trasferire dati personali verso Paesi terzi soltanto
    se questi ultimi garantiscono un livello “adeguato” di protezione dei dati
    personali;

  • la
    necessità di prevedere un termine massimo (e non minimo) di conservazione dei
    dati pari a cinque anni, e comunque di differenziare la conservazione a
    seconda della natura dei dati in oggetto;

  • l’esigenza
    di garantire un adeguato controllo del VIS da parte del Garante europeo per la
    protezione dei dati, recentemente divenuto operativo, con la collaborazione
    delle autorità nazionali per quanto riguarda i trattamenti effettuati in
    ambito nazionale.

I Garanti
hanno, infine, ricordato il proprio impegno per garantire un approccio uniforme
a livello europeo rispetto alle molte iniziative attuali e future (quali la
prevista  creazione di un passaporto UE contenente dati biometrici) che hanno
riflessi sulla protezione dei dati personali. E’ stata ribadita, in particolare,
la necessità di una consultazione tempestiva del Gruppo in merito a tutte le
iniziative di questo tipo, quale unica strada percorribile per consentire alle
autorità di protezione di svolgere appieno il compito loro assegnato dalla
Direttiva UE

 

https://www.litis.it

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