Ddl Ac 66 recante Disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli, approvato dalla commissione giustizia della camera il 15 settembre 2004 (Versione corretta)
Madre e padre dovranno continuare a occuparsi entrambi
dei figli, anche in caso di separazione e divorzio. Compare la mediazione
familiare come metodo per risolvere screzi sulle modalità dell’affido. E la
mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento per oltre tre mensilità
sarà punita con il carcere.
Il nuovo testo sull’affido condiviso, approvato
dalla commissione giustizia delle camera il 15 settembre scorso e in attesa dei
pareri delle commissioni competenti, introduce nuove regole sia nel codice
civile sia in quello di procedura civile, sia in quello penale.
Un intervento innovativo che tuttavia non sembra
avere un futuro assicurato e per il quale la prova dell’aula a Montecitorio non
sarà indolore.
L’opposizione ha già manifestato forti
perplessità, più sulla praticabilità della riforma che non sull’opportunità
dei nuovi istituti. Comunque il testo introduce come regola l’affido condiviso
dei figli a entrambi i genitori, chiedendo che il progetto di affidamenti
condiviso sia allegato obbligatoriamente alla domanda di separazione. Prevede
anche l’istituzione di centri di mediazione che dovrebbero risolvere, prima
dell’autorità giudiziaria, le controversie relative alla modalità della cura
condivisa dei figli.
Oltre l’affido anche il mantenimento dei figli
sarà condiviso in misura proporzionale al reddito
Ddl Ac 66 recante Disposizioni in
materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli, approvato
dalla commissione giustizia della camera il 15 settembre 2004 e inviato alle
commissioni per il parere
Art.
1.
(Modifica e introduzione di articoli nel
codice civile).
1.
L‘articolo 155 del
codice civile è sostituito dal seguente:
Art. 155 – (Provvedimenti riguardo ai figli).
Dopo la separazione personale o il divorzio dei genitori il minore ha
il diritto di mantenere un
rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura,
educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con
gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal
comma 1, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi dispone,
salvo quanto previsto dall’articolo 155-bis, che i figli restino affidati a entrambi
i genitori tenendo conto delle modalità concordate dai coniugi e motivatamente
espresse nel progetto di affidamento condiviso obbligatoriamente allegato alla
domanda di separazione. In particolare, il giudice prende atto, se non
palesemente contrari agli interessi dei figli, degli accordi intercorsi tra i
genitori e stabilisce, in caso di disaccordo dei genitori, tenendo conto delle
rispettive proposte, e nell’interesse dei figli, i tempi e le modalità della
loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresi’
la misura e il modo con
cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura,
all’istruzione e all’educazione dei figli.
La potestà è esercitata da entrambi i
genitori. Le decisioni di maggiore importanza relative all’educazione,
istruzione e salute sono assunte, ove possibile, congiuntamente.
Salvo accordi diversi liberamente
sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta al
mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice
stabilisce la corresponsione di un assegno perequativo periodico al fine di
realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: a) le
attuali esigenze del figlio; b) il
tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i
genitori; c) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; d) le risorse
economiche di entrambi i genitori; e) la valenza economica dei compiti
domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove le informazioni di
carattere economico fornite da uno dei genitori non risultino sufficientemente
documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui
redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti
diversi.
2. Dopo l’articolo 155 del codice civile sono
inseriti i seguenti:
Art. 155-bis – (Esclusione e opposizione
all’affidamento condiviso). Il giudice puo’ disporre l’esclusione di un
genitore dall’affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente
provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i
presupposti per l’applicazione di tali norme o che comunque da quel genitore,
se affidatario, possa derivare pregiudizio al minore.
Ciascuno dei genitori puo’ in qualsiasi
momento opporsi motivatamente alla partecipazione dell’altro genitore
all’affidamento e chiederne l’esclusione quando sussistono le condizioni
indicate dal comma 1. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento
esclusivo al genitore istante, facendo salvo, per quanto possibile,
il diritto del minore
riconosciuto ai sensi del comma 1 dell’articolo 155. Se la domanda risulta
manifestamente infondata, il giudice considera il comportamento del genitore
istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da dettare
nell’interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui all’articolo 96
cpc.
Art. 155-ter – (Assegnazione della casa
familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il godimento della casa
familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei
figli.
Dell’assegnazione deve essere adeguatamente
tenuto conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto
conto dell’eventuale titolo di proprietà. Il provvedimento di assegnazione è
trascrivibile e opponibile a terzi ai sensi dell’articolo 2643 cc. La stessa
assegnazione decade nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare
stabilmente nella casa familiare.
In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di
residenza o di domicilio da parte di uno dei genitori che interferisca
gravemente con le modalità di esercizio della potestà, è data facoltà
all’altro di chiedere la ridefinizione delle regole dell’organizzazione
familiare, compresa la ridefinizione degli aspetti economici. Se tra i genitori
non è raggiunto un accordo la relativa decisione è rimessa al giudice.
Art. 155-quater – (Violazione degli obblighi
di mantenimento). In caso di inadempienza rispetto ad obblighi di mantenimento
diretto, il giudice dispone, relativamente al genitore inadempiente, la loro
sostituzione tramite corrispondente assegno da versare all’altro genitore.
In caso di inadempienza rispetto a obblighi
di mantenimento indiretto si applica quanto previsto dall’articolo 8 della
legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
Art. 155-quinquies – (Disposizioni in favore
dei figli maggiorenni). Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si
applicano le disposizioni previste dall’articolo 155, comma 4. Ove debba essere
disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente
al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, non disponga
diversamente.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap
grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei minori.
Art. 155-sexies – (Poteri istruttori del
giudice). Prima dell’emanazione anche in via provvisoria dei provvedimenti di
cui all’articolo 155, il giudice puo’ assumere, a istanza di parte o d’ufficio,
mezzi di prova, nonchè, salvo che particolari ragioni lo sconsiglino,
l’audizione dei figli minori.
Qualora ne ravvisi la necessità, il giudice,
sentite le parti e ottenuto il loro consenso, puo’ rinviare l’adozione dei
provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi
di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo con particolare
riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.
Art.
2.
(Introduzione di articoli nel codice di
procedura civile).
1. Dopo l’articolo 709 del codice di
procedura civile sono inseriti i seguenti:
Art. 709-bis – (Mediazione familiare). In
tutti i casi di disaccordo, nella fase di elaborazione del progetto condiviso,
le parti hanno l’obbligo, prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta
urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un
centro di mediazione pubblico o privato accreditato.
Ove l’intervento, che puo’ essere interrotto
in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presenteranno al
presidente del tribunale il testo dell’accordo raggiunto. Gli aspetti economici
della separazione possono far parte del documento finale, anche se concordati
al di fuori del centro. In caso di insuccesso le parti possono rivolgersi al
giudice, come previsto dal successivo articolo 709-ter.
In ogni caso i coniugi devono allegare alla
domanda di separazione la certificazione del passaggio presso il centro o
rendere concorde dichiarazione circa l’avvenuto passaggio.
In caso di contrasti insorti successivamente,
in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua
conclusione, il giudice segnala alle parti l’opportunità di rivolgersi a un
centro di mediazione familiare di cui al comma 1. Se la segnalazione trova il
consenso delle parti, il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa
dell’espletamento dell’attività di mediazione.
Art. 709-ter – (Provvedimenti in caso di
inadempienze o violazioni). La competenza per la soluzione dei conflitti
insorti tra i genitori in ordine all’esercizio della genitorialità spetta,
qualora vi sia procedimento in corso, anche ex articolo 710 cpc, al giudice
dello stesso. In caso contrario essa spetta al tribunale del luogo di residenza
del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le
parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di
atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto
svolgimento delle modalità dell’affidamento condiviso, egli puo’ modificare i
provvedimenti in vigore, sia in ordine al modello sia alle modalità di
affidamento o puo’, in alternativa, applicare le seguenti sanzioni:
a) ammonire il genitore inadempiente;
b) disporre il risarcimento dei danni, a
carico di uno dei genitori nei confronti del minore;
c) disporre il risarcimento dei danni, a
carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro;
d) condannare il genitore inadempiente al
pagamento di una pena pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5
mila euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del
procedimento sono impugnabili nei modi ordinari.
Art. 3
(Disposizioni penali).
1. La mancata corresponsione dell’assegno di
mantenimento dei figli per oltre tre mensilità è punibile ai sensi
dell’articolo 570 del codice penale.
Art.
4.
(Disposizioni di attuazione).
1. Nei casi in cui la sentenza di
separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore
della presente legge, ciascuno dei genitori puo’ richiedere, nei modi previsti
dall’articolo 710 del codice di procedura civile o dall’articolo 9 della legge
n. 898 del 1970, l’applicazione
della presente legge.
2.
L‘articolo 155 del
codice civile, come sostituito dalla presente legge, gli articoli 155-bis,
155-ter, 155-quater e 155-quinquies del codice civile e gli articoli 709-bis e
709-ter del codice di procedura civile si applicano anche alle fattispecie di
scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili di esso di cui
alla legge n. 898 del 1970, nonchè ai figli di genitori non coniugati



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