La «pacca» è un abuso na l’azione non costituisce atto osceno – CASSAZIONE PENALE, Sezione III, Sentenza n. 37395 del 23/09/2004

Ogni atto che
intacca la libera determinazione della donna, sebbene  fugace ed estemporaneo,
integra gli estremi della violenza sessuale. Lo ha stabilito la III Sezione
della Corte di Cassazione nella Sentenza n. 37395 del 23/09/2004.

I supremi
giudici hanno confermato la condanna per il reato di violenza sessuale emessa
proprio nei confronti di un alto magistrato, già consigliere della sezione
lavoro della cassazione, ma ha annullato il capo di imputazione per atti osceni,

Secondo il
Collegio "rientra nella nozione di violenza sessuale qualsiasi atto che,
risolvendosi in un contatto corporeo tra soggetto attivo e passivo, ancorchè
fugace ed estemporaneo, sia finalizzato e normalmente idoneo a porre in pericolo
la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera
sessuale". Tale è senz’altro “il toccamento lascivo dei glutei, con violenza
consistita nell’aggredirle da tergo e proditoriamente, eludendone la vigilanza,
con abuso di relazioni di ufficio in quanto magistrato della stessa Corte
Suprema di cassazione”. Tuttavia non è stata ritenuta violata in questo caso
anche la norma incriminatrice di cui all’art. 527 Cp. Per la cassazione, mentre
il contenuto sessuale di certi atti è inequivoco, altri possono presentarsi o
non quali manifestazione di libidine, e una valenza non marginale deve
attribuirsi al contesto in cui il contatto fisico si realizza., con la
conseguente necessità di accertarne caso per caso la potenzialità lesiva per
il pudore, tenendo conto della situazione complessiva in cui essi sono compiuti
e delle modalità con cui si estrinsecano i comportamenti. Per cui al toccamento
dei glutei di una donna non puo’ sempre e comunque riconoscersi un chiaro
contenuto "erotizzante"

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed