Liste elettorali a prova di privacy. Da quest’anno non possono più essere utilizzate per inviare pubblicità
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Con
l’entrata in vigore del Codice della privacy i dati personali riportati nelle
liste elettorali non sono più accessibili ed utilizzabili per finalità
promozionali, commerciali e pubblicitarie. Per tali attività, le imprese
interessate sono obbligate ad acquisire il consenso esplicito del cittadino. Dal
1 gennaio scorso le liste elettorali possono essere utilizzate solo per
l’applicazione della disciplina in materia elettorale, per motivi di studio, di
ricerca o per il perseguimento di un interesse collettivo. Chiunque detenga dati
provenienti da questa fonte non puo’ più utilizzarli lecitamente per scopi
diversi da quelli indicati dalla nuova normativa e deve cancellarli, anche se
acquisiti prima del Codice.
Lo ha
precisato il Garante nel definire il ricorso di un cittadino infastidito
dall’invio di materiale pubblicitario senza consenso.
La vicenda
prende avvio nel dicembre 2003 quando il ricorrente riceve presso la propria
abitazione della pubblicità relativa ad una carta di credito. Correttamente si
rivolge alla società che l’ha inviata esercitando i diritti che legge sulla
privacy gli riconosce: chiede conferma e comunicazione dei propri dati
personali, delle finalità per cui sono detenuti e utilizzati, di conoscere
il nome del responsabile del trattamento. Con la stessa istanza chiede che i
dati siano cancellati. Di fronte al silenzio della società presenta ricorso
al Garante ed ottiene la cancellazione dei dati.
Nel caso in
esame l’Autorità, ordinando alla società l’immediata cancellazione del
nominativo, ha applicato una innovativa disposizione del Codice che riconosce
espressamente al cittadino il diritto di ottenere la cancellazione di quei dati
che non si possono più conservare perchè sono venuti meno o sono mutati gli
scopi per cui erano stati raccolti (art.
7 decreto legislativo n. 196/2003). E i dati del ricorrente, come comunicato
dalla società, erano stati appunto estratti dalle liste elettorali, fonti che
dal primo gennaio non sono più utilizzabili per scopi pubblicitari e
commerciali. Dalla documentazione prodotta, inoltre, non era risultato alcun
consenso dell’interessato a ricevere questo genere di informazioni.
In
considerazione, quindi, del mutato regime di conoscibilità delle liste
elettorali e in assenza del consenso dell’interessato era venuto meno ogni
presupposto normativo per l’ulteriore trattamento dei dati. Alla società sono
state addebitate le spese del procedimento da rifondere direttamente al
ricorrente.



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