Guida in stato di ebrezza: le condotte riparatorie non possono estinguere il reato – CASSAZIONE PENALE, Sentenza n. 343430 del 11/08/2004

Le contravvenzioni di guida in
stato di ebbrezza alcolica (articolo 186 CdS) e di guida in stato di alterazione
per l’uso di sostanze stupefacenti (articolo 187 CdS) sono qualificabili come
reati di pericolo astratto per i quali l’eventuale sottoposizione del reo ad un
trattamento socio-terapeutico non costituisce un actus contrarius rispetto alla
condotta incriminata, nè puo’ integrare una qualche forma di "riparazione" nei
confronti di una parte offesa, di difficile determinazione.
Ne consegue che, per suddette fattispecie incriminatrici, non puo’ trovare
applicazione la speciale causa di estinzione del reato prevista dall’articolo 35
D.Lgs 274/00.
Cosi’ la Corte di Cassazione che, per la prima volta dall’entrata in vigore
della giurisdizione penale di pace, con la sentenza 34343/04, depositata lo
scorso 11 agosto ha affermato una "incompatibilità ontologica" tra la modalità
di estinzione prevista dal citato articolo 35 ed i reati di pericolo astratto
oggi devoluti alla cognizione del Giudice di pace.
La pronuncia – la prima, lo si ribadisce, in materia – "bacchetta" quella
giurisprudenza onoraria che, sia pur timidamente, aveva talora applicato lo
speciale istituto estintivo anche in riferimento a reati formali e di pericolo
che non hanno un vero e proprio "soggetto passivo" da risarcire: come nel caso
tratto dalla vicenda di specie, ove la condotta riparatoria era stata
individuata dal Gdp nella sottoposizione dell’imputato di guida in stato di
ebbrezza ad un trattamento socio-terapeutico destinato agli alcolisti.
La motivazione è piuttosto scarna ma gli "ermellini" con il dictum in commento
mostrano di prediligere evidentemente una lettura restrittiva dell’articolo 35
D.Lgs 274/00, ritenendo che le condotte riparatorie ivi richieste ai fini della
definizione del procedimento possano sussistere solo in relazione a reati di
danno, con conseguente impossibilità per l’autore del reato di beneficiare
della clausola de qua in tutte le altre ipotesi di reati di pericolo pure
devolute alla giurisdizione onoraria, rispetto ai quali – secondo il Palazzaccio
– nessun meccanismo risarcitorio si rivela possibile. (Aldo Natalini)

 

Fonte:
www.dirittoegiustizia.it


 

https://www.litis.it

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