Riforma Giustizia : una scuola per selezionare , non per formare

di Realino Marra

Il
progetto di riforma dell’ordinamento giudiziario istituisce la Scuola superiore
della magistratura.

L’ente
dovrebbe avere come finalità:
a) l’organizzazione del tirocinio degli uditori giudiziari;
b) l’organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei
magistrati.

Partiamo
dal primo. Il disegno di legge prevede che il tirocinio sia articolato in due
sessioni, una di sei mesi presso la Scuola, e una di diciotto presso gli uffici
giudiziari. Tenendo conto dei giudizi espressi sull’uditore, la Scuola formula
una valutazione di idoneità all’assunzione delle funzioni giudiziarie.

Su
questa base il CSM delibera formalmente in via finale. Se la deliberazione è
negativa, l’uditore puo’ essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio.
Segue una nuova valutazione della Scuola ed un’altra deliberazione del CSM. Se
anche questa è negativa, cessa il rapporto d’impiego.

In
sostanza, dopo il concorso vinto, gli uditori si sottopongono ad una nuova
prova: un’incerta valutazione della loro "idoneità" all’esercizio delle
funzioni giudiziarie. Il nuovo sistema va contro l’art. 106 Cost., in base al
quale "le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso". Nel quadro della
disposizione costituzionale non è possibile infatti dare cosi’ tanto rilievo ad
una valutazione di tipo "attitudinale", intrinsecamente non anonima.

Altra
questione. Il CSM decide sul definitivo ingresso in servizio sulla base del
giudizio della Scuola. Quanto conta questa valutazione? Non sarà vincolante
probabilmente, ma di certo è obbligatoria. Ebbene cio’ contrasta con la
competenza esclusiva del CSM, in base all’art. 105 Cost., su ogni momento del
reclutamento e della carriera dei magistrati.

Non vi
sono dubbi infatti che nel progetto la Scuola non sia intesa come una struttura
ausiliaria del CSM. E’ un ente autonomo diretto da un comitato di sette membri,
di cui solo due sono nominati dal Consiglio.


Consideriamo infine le funzioni di aggiornamento professionale dei magistrati.
Su questo la realtà non è il quadro desolante presentato all’opinione
pubblica. Al contrario: l’idea della formazione permanente dei magistrati è
stata da tempo fatta propria dal CSM, con un’offerta didattica di alto livello,
con la promozione delle iniziative culturali provenienti dalla base, con la
ricerca di forme di collaborazione col mondo accademico e forense.

E in
realtà l’aspettativa di una Scuola della magistratura è nata proprio da queste
esperienze, dall’aspirazione a dare riconoscimento ad un tessuto di iniziative e
di professionalità ormai consolidate all’interno del Consiglio.

Il
disegno di legge va nella direzione opposta, decide di ignorare l’impegno
profuso dal CSM, e istituisce un ente da questo svincolato. E non basta ancora,
giacchè la Scuola è pensata sul fondamento d’una deliberata confusione tra
funzioni formative e funzioni selettive. L’abbiamo appena vista con la nuova
configurazione del reclutamento.

Ma essa
è riprodotta e accentuata quando il disegno di legge ridisegna le modalità di
carriera dei magistrati. Per richiamare solo un punto: i magistrati che aspirano
alle funzioni semidirettive o direttive, oltre ad aver superato un concorso per
titoli, devono anche aver frequentato un corso di formazione presso la Scuola
con giudizio favorevole.

*docente
Università di Genova

da
Osservatorio Ligure sull’Informazione



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