Il Tar perde le «ganasce fiscali». Il Consiglio di Stato nega la competenza del giudice amministrativo sui ricorsi contro il fermo. CONSOGLIO DI STATO, Sezione V, Ordinanza del 24/09/2004
Negata la
giurisdizione dei Tar in materia di fermo amministrativo sugli autoveicoli. Con
un’ordinanza emessa venerdi’ scorso, la V sezione del Consiglio di Stato ha
bloccato gli effetti di una sentenza del Tar Puglia che in prima battuta aveva
dato ragione a un’automobilista. Per la prima volta il Consiglio si è
pronunciato sulla questione di giurisdizione, negando la competenza del giudice
amministrativo. Si assottigliano, cosi’, le possibilità di tutela
dell’automobilista che ora rischia di rimanere impigliato in un rimpallo di
competenze. Due le ragioni di questo orientamento, per i giudici di palazzo
Spada. Anzitutto, l'”inerenza della questione” sottoposta al giudizio “alla
materia tributaria”. I giudici hanno tenuto conto della sentenza 204 del 6
luglio scorso della Corte costituzionale in tema di giurisdizione sui servizi
che ha dichiarato l’illegittimità, tra l’altro, dell’articolo 7, lettere a) e
b) della legge 205/2000. Il giudice aveva, infatti, censurato quest’ultima
normativa arrivando a bocciare il distinguo tra giudice ordinario e Tar basato
sul fatto che le materie risultavano distinte per blocchi separati. Fino alla
sentenza n. 204, infatti, la cognizione era da attribuire automaticamente al Tar
ogni volta che parte in giudizio fosse una pubblica amministrazione o un
concessionario di pubblici servizi. Secondo la Corte costituzionale, invece, la
giurisdizione dei Tar va esclusa quando nella controversia manchi ogni profilo
riconducibile al potere autoritativo della Pa. La scarna motivazione
dell’ordinanza di palazzo Spada non consente di capire fino a che punto i
giudici amministrativi abbiano condiviso le ragioni della sentenza n. 204. Il
fermo amministrativo, pertanto, potrebbe essere stato qualificato alla stregua
di un "mero fatto" giuridico, piuttosto che di un vero e proprio "atto", ovvero
provvedimento idoneo a incidere nella sfera giuridica del destinatario. La prima
conseguenza dell’ordinanza è che d’ora innanzi non sarà più ammissibile il
ricorso al Tar. Per l’impugnativa del fermo dovrebbe, quindi, essere logico
chiamare in causa il giudice, che cambia a seconda del tipo di debito sotteso al
fermo: commissione tributaria per i debiti tributari, giudice del lavoro per i
debiti Inps e giudice di pace per le sanzioni amministrative in materia di
Codice della strada. Nel caso sottoposto al giudizio del Cds l’automobilista era
stato assoggettato alle cosiddette "ganasce fiscali" per un debito fiscale: la
cognizione dovrebbe, in teoria, essere attribuita al giudice tributario. Palazzo
Spada non si sbilancia più di tanto sul punto, ma sembra inevitabile
riconoscere la giurisdizione della commissione tributaria in base all’articolo 2
del decreto legislativo 546/1992, che attribuisce il potere di risolvere ogni
questione incidentale da cui dipende la decisione della controversia. Resta il
fatto che la cognizione dei giudici tributari non è a sua volta ammessa dalla
legge in modo chiaro per cui l’automobilista rischia di andare incontro a un
ulteriore diniego.
Paolo Parisi
Fonte: Il Sole
24 Ore
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