Protezione Civile, Eliporti d’emergenza per alcune isole (Dpcm 10.9.2004 Gu 20.9.2004)


Uno stanziamento di 180.000 euro
per la realizzazione di elisuperfici di emergenza per l’atterraggio ed il
decollo dei mezzi di soccorso nel territorio delle isole di Favignana,
Levanzo e Marettimo. La somma, a valere sul Fondo della protezione civile,
va a sostituire l’importo di 90.000,00 euro inizialmente previsti per
l’attuazione delle iniziative. La disposizione fa parte di una serie di
provvedimenti urgenti in materia di protezione civile previsti
nell’ordinanza n. 3375 del consiglio dei ministri del 10 settembre 2004,
pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 221 del 20 settembre 2004. Cosi’ come
il presidente della società SEA dell’aeroporto di Milano Malpensa, sentito
il Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato, è
autorizzato, in relazione al ricorrente contesto di massima urgenza, a porre
in essere, con oneri a proprio carico, tutte le iniziative finalizzate
all’adeguamento ed all’ampliamento del canale sanitario esistente. Inoltre,
considerato che il giorno 29 ottobre 2004, nella città di Roma, si
celebrerà la cerimonia della ratifica della Costituzione europea da parte
dei Paesi partecipanti, è autorizzata la corresponsione di compensi per
prestazioni di lavoro straordinario per un complessivo importo massimo di
euro 450.000,00 in favore del personale delle Forze di polizia, delle Forze
armate, dei Vigili del fuoco, della Polizia municipale, del comparto sanità,
della Croce rossa italiana e del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, direttamente impegnato in attività
connesse alla celebrazione. infine, l’importo di euro 337.144,54 è
assegnato al comune di Mormanno in provincia di Cosenza per il recupero
funzionale e l’agibilità delle scuole elementari e medie inagibili a cusa
degli eventi sismici del 9 settembre 1998.


 


ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 2004


 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI


Visto l’Articolo 5 della

legge 24 febbraio 1992, n.
225[1]
;


Visto l’Articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;


Visto il

decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343[2]
, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401;


Vista la legge regionale Siciliana del 26 marzo 2002, n. 2, recante
"Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002";


Visto, in particolare, l’Articolo 40 della predetta legge regionale, che
demanda ai prefetti territorialmente competenti la realizzazione, con i
poteri di cui all’Articolo 14 della legge n. 225/1992, di basi eliportuali
che consentano l’atterraggio ed il decollo di mezzi di soccorso nelle isole
Minori ove non sia possibile il decollo e l’atterraggio di mezzi aerei;


Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3366 del 29
luglio 2004, recante: "Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate
alla realizzazione di elisuperfici di emergenza per l’atterraggio ed il
decollo di mezzi di soccorso nel territorio delle isole di Favignana,
Levanzo e Marettimo, in provincia di Trapani";


Vista la nota del 30 luglio 2004 del Comando operativo di vertice
interforze, con la quale, in relazione alla realizzazione delle elisuperfici
di emergenza nell’isole Egadi da parte del Genio


guastatori di Palermo, ha rappresentato la necessità di implementare le
risorse finanziarie previste nell’ordinanza di protezione civile n. 3366 del
2004;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo
2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 28 marzo 2003, n. 3275, recante "Disposizioni urgenti di protezione
civile per fronteggiare l’emergenza derivante


dall’attuale situazione internazionale", cosi’ come modificata ed integrata
dalla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
aprile 2003, n. 3282;


Vista l’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003[3]
,
recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per
fronteggiare l’emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale",
che all’Articolo 1, comma 2, lettera d) prevede la realizzazione urgente,
presso gli aeroporti e le altre strutture di transito, di opere destinate a
percorsi speciali presso cui far affluire passeggeri, bagagli e merci
provenienti da zone a rischio;


Considerato che nell’aeroporto di Milano Malpensa è necessario creare un
ampliamento del canale sanitario al fine di evitare situazioni di criticità,
come quelle già verificatesi agli inizi del 2004 con la SARS, per l’elevato
numero di passeggeri da sottoporre al controllo;


Considerato, altresi’, che il progetto relativo all’ampliamento del canale
sanitario dell’aeroporto di Milano Malpensa, predisposto in attuazione delle
"linee guida per la realizzazione e utilizzo di un


canale aeroportuale" approvate in data 5 febbraio 2004 dal Gruppo permanente
per la valutazione del rischio ed il controllo della SARS, è stato
approvato da parte della III sezione del Consiglio superiore di sanità
nella seduta del 7 luglio 2004;


Considerato, inoltre, che è necessario porre in essere interventi urgenti
indispensabili al superamento della situazione di criticità sulla base di
quanto rappresentato dal Ministero della salute con la nota del 12 luglio
2004;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31
ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in
ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel
territorio della provincia di Campobasso;


Visto l’Articolo 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative",


con il quale, gli stati d’emergenza concernente gli eventi sismici che hanno
colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati
fino al 31 dicembre 2005;


Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29
novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003 e n. 3300 dell’11 luglio 2003,
concernente: "Disposizioni urgenti dirette fronteggiare i danni conseguenti
ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di
Campobasso";


Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle
summenzionate ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare
l’indispensabile urgenza e continuità agli interventi di ricostruzione per
il comune di San Giuliano di Puglia;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo
2002, recante la dichiarazione di "grande evento" per il semestre di
presidenza italiana della Unione europea;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto
2002, recante modificazioni ed integrazioni concernenti la dichiarazione di
"grande evento" per il semestre di presidenza italiana della Unione europea
adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo
2002;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio
2004, con il quale è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2004, la
dichiarazione di "grande evento" del semestre di presidenza italiana
dell’Unione europea;


Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24
aprile 2002, n. 3247 del 30 ottobre 2002, n. 3283 del 18 aprile 2003 e n.
3313 del 12 settembre 2003;


Considerato che il giorno 29 ottobre 2004, nella città di Roma, si
celebrerà la cerimonia della ratifica della Costituzione europea da parte
dei Paesi partecipanti;


Ravvisata la necessità di disporre misure di carattere straordinario ed
urgente finalizzate a garantire il regolare svolgimento della manifestazione
in condizioni di massima sicurezza;


Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283 del 18
aprile 2003, recante: "Ulteriori disposizioni per la celebrazione del
semestre di presidenza italiana della Unione


europea";


Vista la nota n. 3129 del 7 maggio 2004 del Dipartimento lavori pubblici ed
acque della regione Calabria;


Vista la nota n. 3441 del 28 maggio 2004 del sindaco del comune di Mormanno
in provincia di Cosenza;


Vista l’ordinanza di protezione civile n. 2847 del 17 settembre 1998,
recante: "Interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti l’evento
sismico che il 9 settembre 1998 ha colpito il territorio delle province di
Potenza e Cosenza";


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19
dicembre 2003, recante: "Proroga dello stato di emergenza rispettivamente
nel territorio del comune di Lipari e nelle aree


marine interessate, nonchè nel territorio delle isole Eolie, nelle aree
marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni
vulcanici in atto nell’isola di Stromboli";


Vista l’ordinanza di protezione civile n. 3225 del 2 luglio 2002, recante
"Disposizioni urgenti per fronteggiare l’eccezionale afflusso turistico
nelle isole del comune di Lipari";


Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7
marzo 2003, recante: "Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i
danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti
indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell’isola di Stromboli, ed altre
disposizioni di protezione civile";


Visto l’Articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;


Considerato che è stato rinvenuto un ordigno bellico inesploso nel
territorio del comune di Orvieto, località Tordimonte;


Ravvisata la necessità di provv

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