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Strumenti più efficaci per il sequestro e la
confisca dei beni delle organizzazioni criminali e rivisitazione dell’intera
materia della gestione di questi beni, con l’obiettivo di conservarne la
produttività se non di migliorarla. E’ quanto deciso dal Consiglio dei
Ministri del 24 settembre 2004, con l’approvazione di disegno di legge che
delega il Governo a riordinare la disciplina della gestione e destinazione
delle attività e dei beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni
criminali. Proprio per scongiurare che i beni sottoposti al sequestro e poi
alla confisca finiscano con l’essere relegati in un circuito economico
secondario di scarso rilievo, senza alcuna possibilità di rientrare nel
mercato produttivo in condizioni di competitività e per eliminare la
percezione diffusa che il sequestro e la confisca di questi beni voglia
significare la distruzione degli stessi con probabili danni occupazionali
vengono introdotti importanti principi innovativi tra i quali:
– la regolamentazione dei rapporti tra procedure concorsuali e azioni
esecutive e misure di prevenzione patrimoniale, facendo attenzione a
salvaguardare le ragioni dei soggetti creditori;
– la previsione di procedure e sanzioni anche penali nei casi in cui siano
scoperti contratti finalizzati all’elusione delle misure di prevenzione;
– la previsione che i caso di morte dell’imputato le misure preventive
proseguono nei confronti degli eredi o legatari;
– il divieto generalizzato di vendita dei beni immobili confiscati
definitivamente, salvo eccezioni espressamente individuate.
Ed è proprio per rispondere a queste esigenze che il provvedimento di
delega approvato dal Governo rimodella i soggetti, i modi e le procedure che
vanno dal sequestro alla confisca di beni, fino alla loro assegnazione, con
tempi più veloci e migliori economie. Vengono inoltre introdotti soggetti
con funzioni di volta in volta di gestione, controllo o indirizzo: la
Commissione di Alta Vigilanza sui beni sequestrati e confiscati alle
organizzazioni criminali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
l’Agenzia del demanio; il Comitato provinciale; il Prefetto e la Conferenza
di servizi; l’Autorità giudiziaria, il Procuratore distrettuale antimafia;
il Procuratore nazionale antimafia e l’Amministratore dei beni sequestrati e
confiscati.
Il provvedimento deve ora andare all’esame delle Camere.
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Art. 1
(Delega)
- Il
Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla approvazione della
presente legge, uno o più decreti legislativi che abbiano ad oggetto:
- la
previsione di una disciplina omogenea avuto riguardo all’esecuzione del
sequestro ed all’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati nel
processo penale e nel procedimento di prevenzione;
- la
previsione di disposizioni finalizzate a regolamentare l’esecuzione del
sequestro su beni mobili, crediti, beni immobili, beni registrati, beni
aziendali organizzati per l’esercizio di una impresa, azioni, quote
sociali e strumenti finanziari;
- la
modifica ed il riordino della disciplina vigente in materia di custodia,
gestione, destinazione e distruzione dei beni sequestrati o confiscati ad
organizzazioni criminali;
- la
previsione della disciplina degli effetti fiscali del sequestro;
l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una
Commissione di alta vigilanza sui beni sequestrati o confiscati alle
organizzazioni criminali, composta da rappresentanti della Presidenza del
Consiglio, dei Ministeri dell’Interno, della Giustizia e dell’Economia e
delle finanze nonchè della Procura Nazionale Antimafia, con compiti di:
osservazione e analisi sul fenomeno delle attività e dei beni
sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali al fine di
elaborare e proporre strategie di contrasto all’accumulazione illegale
di ricchezza da parte delle associazioni criminali;
indirizzo, qualora emergano situazioni di conflitto tra i competenti
comitati provinciali di cui all’art. 3 lettera f), in ordine a compendi
patrimoniali o aziendali che siano situati sul territorio di diverse
province;
impulso, in materia di assegnazione e destinazione dei beni sequestrati
o confiscati ad organizzazioni criminali.
2. Restano escluse dall’ambito della presente delega le disposizioni
normative relative a sequestri e confische di tabacchi, stupefacenti e armi
in seguito ad attività di contrasto al contrabbando ed al traffico di
sostanze stupefacenti e di armi.
Art. 2
(Principi e criteri
direttivi)
- I
decreti concernenti la modifica ed il riordino della disciplina vigente in
materia di custodia, gestione e destinazione delle attività e dei beni
sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali si ispirano ai
seguenti principi e criteri direttivi:
- la
custodia, l’amministrazione, la gestione, la destinazione dei beni
sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali siano affidati
all’Agenzia del demanio che, per il perseguimento dei suoi obiettivi, si
avvalga di una struttura appositamente dedicata, articolata a livello
centrale e periferico;
l’azione dell’Agenzia del demanio si conformi a criteri di efficienza,
economicità ed efficacia ed al perseguimento delle finalità pubbliche;
la gestione delle attività e dei beni sia ispirata a criteri di
imprenditorialità e tenda, ove possibile, all’incremento della loro
redditività;
l’Agenzia del demanio invii alla Commissione di alta vigilanza, di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera e), una relazione semestrale sul fenomeno
delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni
criminali nonchè sull’andamento e sui problemi della gestione e della
destinazione degli stessi;
l’Agenzia del demanio, anche attraverso apposite deleghe:
sia responsabile della custodia, dell’amministrazione, della gestione e
della destinazione dei beni sequestrati o confiscati;
nomini e revochi gli amministratori, di regola tra funzionari di
comprovata capacità tecnica appartenenti a Pubbliche Amministrazioni,
previo nulla osta dell’Autorità giudiziaria procedente sino a quando la
confisca non sia divenuta definitiva, ed in ogni caso con comunicazione
al Prefetto ed al Procuratore Distrettuale antimafia territorialmente
competenti;
intrattenga direttamente i rapporti con l’Autorità giudiziaria, con
obblighi di informazione e di rendiconto;
provveda agli adempimenti fiscali relativi ai beni sequestrati, ivi
compresi quelli contabili e quelli a carico del sostituto d’imposta;
l’Agenzia del demanio, anche attraverso apposite deleghe, possa compiere
tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con espressa
previsione del potere di:
proporre al Prefetto competente la modifica della destinazione
urbanistica o d’uso del bene sequestrato o confiscato, anche in deroga
agli strumenti urbanistici vigenti, in funzione della valorizzazione
dello stesso o del suo uso per scopi di ordine pubblico, sicurezza,
altre utilità pubbliche o sociali, tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali, garantendo altresi’ la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, semprechè le opere non siano state realizzate su aree
assoggettate da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche
vigenti, a vincolo di inedificabilità; a tal fine il Prefetto convoca
la conferenza dei servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
proseguire, riattivare o riconvertire attività imprenditoriali
semprechè le stesse non versino in situazione di dissesto
irreversibile;
sciogliersi, nell’esercizio di attività imprenditoriali, dai contratti,
anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non
interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di assunzione
dell’incarico, salvi i casi di contratti di lavoro subordinato o di
locazione di immobili, nel caso in cui il bene sia sequestrato o
confiscato al locatore, ed i contratti medesimi non risultino simulati o
illecitamente stipulati;
impugnare, nel caso di sequestro di quote di società in percentuale non
inferiore ad una determinata soglia dell’intero capitale, le delibere
societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione,
fusione o estinzione della società nonchè di ogni altra modifica dello
statuto che possa recare pregiudizio agli interessi della custodia
giudiziale;
disporre, nei casi previsti dalla legge, la distruzione del bene
sequestrato o confiscato;
ottenere, nel caso di sequestro o confisca di beni in comunione, che
l’amministratore di cui alla lettera d), numero 2), sia nominato
amministratore giudiziale dal giudice civile, con procedura in
camera di consiglio, sentite le parti; sia fatta salva, comunque, la
possibilità di indennizzo per gli altri comproprietari, ove abbiano
ricevuto pregiudizio dalla gestione del bene in comunione;
chiedere per l’impresa gestita l’ammissione alle procedure esecutive
concorsuali;
per i beni in sequestro e per quelli confiscati sino a quando la confisca
non sia divenuta definitiva, gli atti di straordinaria amministrazione
siano compiuti previa autorizzazione dell’Autorità giudiziaria che
verifica se dal compimento dell’atto derivi pregiudizio per il
procedimento in corso o per i creditori ed i terzi; l’autorizzazione sia
reclamabile;
l’amministratore di cui alla lettera d), numero 2), abbia la qualifica di
pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e provveda alla
gestione dei beni secondo le direttive dell’Agenzia del demanio, fornisca
i rendicon
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