Sequestri più efficaci dei beni del crimine organizzato. Bisognerà conservare la produttività dei beni e mantenere l’occupazione (Ddl Cdm 24.9.2004)


Strumenti più efficaci per il sequestro e la
confisca dei beni delle organizzazioni criminali e rivisitazione dell’intera
materia della gestione di questi beni, con l’obiettivo di conservarne la
produttività se non di migliorarla. E’ quanto deciso dal Consiglio dei
Ministri del 24 settembre 2004, con l’approvazione di disegno di legge che
delega il Governo a riordinare la disciplina della gestione e destinazione
delle attività e dei beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni
criminali. Proprio per scongiurare che i beni sottoposti al sequestro e poi
alla confisca finiscano con l’essere relegati in un circuito economico
secondario di scarso rilievo, senza alcuna possibilità di rientrare nel
mercato produttivo in condizioni di competitività e per eliminare la
percezione diffusa che il sequestro e la confisca di questi beni voglia
significare la distruzione degli stessi con probabili danni occupazionali
vengono introdotti importanti principi innovativi tra i quali:
– la regolamentazione dei rapporti tra procedure concorsuali e azioni
esecutive e misure di prevenzione patrimoniale, facendo attenzione a
salvaguardare le ragioni dei soggetti creditori;
– la previsione di procedure e sanzioni anche penali nei casi in cui siano
scoperti contratti finalizzati all’elusione delle misure di prevenzione;
– la previsione che i caso di morte dell’imputato le misure preventive
proseguono nei confronti degli eredi o legatari;
– il divieto generalizzato di vendita dei beni immobili confiscati
definitivamente, salvo eccezioni espressamente individuate.
Ed è proprio per rispondere a queste esigenze che il provvedimento di
delega approvato dal Governo rimodella i soggetti, i modi e le procedure che
vanno dal sequestro alla confisca di beni, fino alla loro assegnazione, con
tempi più veloci e migliori economie. Vengono inoltre introdotti soggetti
con funzioni di volta in volta di gestione, controllo o indirizzo: la
Commissione di Alta Vigilanza sui beni sequestrati e confiscati alle
organizzazioni criminali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
l’Agenzia del demanio; il Comitato provinciale; il Prefetto e la Conferenza
di servizi; l’Autorità giudiziaria, il Procuratore distrettuale antimafia;
il Procuratore nazionale antimafia e l’Amministratore dei beni sequestrati e
confiscati.
Il provvedimento deve ora andare all’esame delle Camere.


 


SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: “Delega al Governo per il riordino della
disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni
sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali.”


 


Art. 1


(Delega)

  1. Il
    Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla approvazione della
    presente legge, uno o più decreti legislativi che abbiano ad oggetto:
  1. la
    previsione di una disciplina omogenea avuto riguardo all’esecuzione del
    sequestro ed all’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati nel
    processo penale e nel procedimento di prevenzione;
  2. la
    previsione di disposizioni finalizzate a regolamentare l’esecuzione del
    sequestro su beni mobili, crediti, beni immobili, beni registrati, beni
    aziendali organizzati per l’esercizio di una impresa, azioni, quote
    sociali e strumenti finanziari;
  3. la
    modifica ed il riordino della disciplina vigente in materia di custodia,
    gestione, destinazione e distruzione dei beni sequestrati o confiscati ad
    organizzazioni criminali;
  4. la
    previsione della disciplina degli effetti fiscali del sequestro;

  5. l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una
    Commissione di alta vigilanza sui beni sequestrati o confiscati alle
    organizzazioni criminali, composta da rappresentanti della Presidenza del
    Consiglio, dei Ministeri dell’Interno, della Giustizia e dell’Economia e
    delle finanze nonchè della Procura Nazionale Antimafia, con compiti di:

    1. osservazione e analisi sul fenomeno delle attività e dei beni
      sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali al fine di
      elaborare e proporre strategie di contrasto all’accumulazione illegale
      di ricchezza da parte delle associazioni criminali;

    2. indirizzo, qualora emergano situazioni di conflitto tra i competenti
      comitati provinciali di cui all’art. 3 lettera f), in ordine a compendi
      patrimoniali o aziendali che siano situati sul territorio di diverse
      province;

    3. impulso, in materia di assegnazione e destinazione dei beni sequestrati
      o confiscati ad organizzazioni criminali.


2. Restano escluse dall’ambito della presente delega le disposizioni
normative relative a sequestri e confische di tabacchi, stupefacenti e armi
in seguito ad attività di contrasto al contrabbando ed al traffico di
sostanze stupefacenti e di armi.


Art. 2


(Principi e criteri
direttivi)

  1. I
    decreti concernenti la modifica ed il riordino della disciplina vigente in
    materia di custodia, gestione e destinazione delle attività e dei beni
    sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali si ispirano ai
    seguenti principi e criteri direttivi:
  1. la
    custodia, l’amministrazione, la gestione, la destinazione dei beni
    sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali siano affidati
    all’Agenzia del demanio che, per il perseguimento dei suoi obiettivi, si
    avvalga di una struttura appositamente dedicata, articolata a livello
    centrale e periferico;

  2. l’azione dell’Agenzia del demanio si conformi a criteri di efficienza,
    economicità ed efficacia ed al perseguimento delle finalità pubbliche;
    la gestione delle attività e dei beni sia ispirata a criteri di
    imprenditorialità e tenda, ove possibile, all’incremento della loro
    redditività;

  3. l’Agenzia del demanio invii alla Commissione di alta vigilanza, di cui
    all’articolo 1, comma 1, lettera e), una relazione semestrale sul fenomeno
    delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni
    criminali nonchè sull’andamento e sui problemi della gestione e della
    destinazione degli stessi;

  4. l’Agenzia del demanio, anche attraverso apposite deleghe:


    1. sia responsabile della custodia, dell’amministrazione, della gestione e
      della destinazione dei beni sequestrati o confiscati;

    2. nomini e revochi gli amministratori, di regola tra funzionari di
      comprovata capacità tecnica appartenenti a Pubbliche Amministrazioni,
      previo nulla osta dell’Autorità giudiziaria procedente sino a quando la
      confisca non sia divenuta definitiva, ed in ogni caso con comunicazione
      al Prefetto ed al Procuratore Distrettuale antimafia territorialmente
      competenti;

    3. intrattenga direttamente i rapporti con l’Autorità giudiziaria, con
      obblighi di informazione e di rendiconto;

    4. provveda agli adempimenti fiscali relativi ai beni sequestrati, ivi
      compresi quelli contabili e quelli a carico del sostituto d’imposta;

  5. l’Agenzia del demanio, anche attraverso apposite deleghe, possa compiere
    tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con espressa
    previsione del potere di:


    1. proporre al Prefetto competente la modifica della destinazione
      urbanistica o d’uso del bene sequestrato o confiscato, anche in deroga
      agli strumenti urbanistici vigenti, in funzione della valorizzazione
      dello stesso o del suo uso per scopi di ordine pubblico, sicurezza,
      altre utilità pubbliche o sociali, tutela dell’ambiente,
      dell’ecosistema e dei beni culturali, garantendo altresi’ la tutela dei
      livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
      sociali, semprechè le opere non siano state realizzate su aree
      assoggettate da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche
      vigenti, a vincolo di inedificabilità; a tal fine il Prefetto convoca
      la conferenza dei servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater
      della legge 7 agosto 1990, n. 241;

    2. proseguire, riattivare o riconvertire attività imprenditoriali
      semprechè le stesse non versino in situazione di dissesto
      irreversibile;

    3. sciogliersi, nell’esercizio di attività imprenditoriali, dai contratti,
      anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non
      interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di assunzione
      dell’incarico, salvi i casi di contratti di lavoro subordinato o di
      locazione di immobili, nel caso in cui il bene sia sequestrato o
      confiscato al locatore, ed i contratti medesimi non risultino simulati o
      illecitamente stipulati;

    4. impugnare, nel caso di sequestro di quote di società in percentuale non
      inferiore ad una determinata soglia dell’intero capitale, le delibere
      societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione,
      fusione o estinzione della società nonchè di ogni altra modifica dello
      statuto che possa recare pregiudizio agli interessi della custodia
      giudiziale;

    5. disporre, nei casi previsti dalla legge, la distruzione del bene
      sequestrato o confiscato;

    6. ottenere, nel caso di sequestro o confisca di beni in comunione, che
      l’amministratore di cui alla lettera d), numero 2), sia nominato
      amministratore giudiziale dal giudice civile, con procedura in
      camera di consiglio, sentite le parti; sia fatta salva, comunque, la
      possibilità di indennizzo per gli altri comproprietari, ove abbiano
      ricevuto pregiudizio dalla gestione del bene in comunione;

    7. chiedere per l’impresa gestita l’ammissione alle procedure esecutive
      concorsuali;

  6. per i beni in sequestro e per quelli confiscati sino a quando la confisca
    non sia divenuta definitiva, gli atti di straordinaria amministrazione
    siano compiuti previa autorizzazione dell’Autorità giudiziaria che
    verifica se dal compimento dell’atto derivi pregiudizio per il
    procedimento in corso o per i creditori ed i terzi; l’autorizzazione sia
    reclamabile;

  7. l’amministratore di cui alla lettera d), numero 2), abbia la qualifica di
    pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e provveda alla
    gestione dei beni secondo le direttive dell’Agenzia del demanio, fornisca
    i rendicon

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